Cassazione Civile, Ordinanza n. 20774/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due contribuenti, titolari di una concessione demaniale marittima su un immobile dello Stato adibito in parte ad albergo e in parte a ristorante, avevano ricevuto dalla Regione un avviso di accertamento per omesso versamento dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per l'anno 2009. La pretesa era stata contestata perché la tassa era stata calcolata in misura pari al 15% del canone demaniale, canone a sua volta oggetto di contenzioso pendente davanti al giudice ordinario e amministrativo. I contribuenti avevano anche chiesto di definire il contenzioso sui canoni ai sensi della disciplina agevolativa sopravvenuta e di ottenere la rideterminazione dell'imposta regionale sulla base dell'importo eventualmente versato, ma la Regione aveva rigettato l'istanza. Nelle more del giudizio tributario la Regione aveva poi annullato in autotutela l'originario avviso e lo aveva sostituito con un nuovo atto, fondato su insufficiente e tardivo versamento dell'imposta e per un importo inferiore; tale nuovo atto non era stato impugnato. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il nuovo atto fosse solo confermativo o un mero ricalcolo della stessa pretesa, sicché non sarebbe venuto meno l'interesse a una pronuncia di merito sulla legittimità dell'originario avviso. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 346 c.p.c. e omesso esame, lamentando che la CTR non avesse esaminato le censure di merito riproposte in appello e non accolte in primo grado, relative alla quantificazione del canone e alla pretesa illegittimità dell'imposizione.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di sospensione del processo legata a una sopravvenuta domanda di definizione agevolata formulata ai sensi dell'art. 100, comma 7, d.l. 104/2020, ritenendo tale disciplina riferita ai soli canoni demaniali e non anche all'imposta regionale oggetto della lite. Nel merito ha respinto il primo motivo, affermando che l'annullamento integrale in autotutela dell'avviso originariamente impugnato ne ha determinato la totale caducazione e il venir meno dell'oggetto del giudizio; il successivo atto, diverso non solo nel quantum ma anche nel titolo, costituiva una nuova e autonoma pretesa, autonomamente impugnabile, e non una mera riduzione della pretesa originaria. Ha quindi ritenuto corretta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ex art. 46 d.lgs. 546/1992. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
cessazione della materia del contendere
Nel processo tributario la cessazione della materia del contendere, con estinzione del giudizio, si verifica quando fatti sopravvenuti fanno venir meno l'interesse a una pronuncia perché incidono sul petitum e sulla causa petendi; l'annullamento integrale dell'atto impugnato comporta la caducazione dell'oggetto del giudizio.
Il motivo fondato su questa norma è rimasto assorbito dal rigetto della censura principale; il testo non sviluppa un'interpretazione autonoma della disposizione.
art. 1, comma 732, L. 147/2013
Norma richiamata solo come base dell'istanza di definizione del contenzioso sui canoni demaniali; la Corte non ne estende l'ambito all'imposta regionale.
art. 100, comma 7, d.l. 104/2020, conv. in L. 126/2020
La sospensione dei procedimenti e la definizione agevolata previste dalla norma riguardano i giudizi relativi al pagamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, non i giudizi sull'imposta regionale sulle concessioni marittime.
art. 100, comma 10, d.l. 104/2020, conv. in L. 126/2020
La sospensione dei giudizi opera solo per i procedimenti rientranti nel comma 7 e si collega alla definizione agevolata dei canoni; non è applicabile alla controversia sull'imposta regionale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Presupposta la soccombenza, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere si configura quando l'atto impugnato venga annullato integralmente in autotutela, poiché l'atto cessa di esistere e viene meno l'oggetto stesso del giudizio.
- Se l'amministrazione emette, dopo l'annullamento dell'atto originario, un nuovo avviso fondato su una pretesa diversa per titolo o contenuto, tale atto costituisce un autonomo esercizio del potere impositivo e deve essere impugnato separatamente.
- Non è consentito ottenere nel processo tributario una pronuncia di mero accertamento dell'illegittimità di un atto ormai caducato: la tutela del contribuente va esercitata contro il nuovo atto impositivo, se e quando notificato.
- L'autoannullamento parziale va distinto dall'annullamento integrale: solo il primo, se si risolve in mera riduzione quantitativa della pretesa, può lasciare persistente l'interesse alla decisione; il secondo estingue il contenzioso sull'atto originario.
- Le norme di definizione agevolata e sospensione dei giudizi relative ai canoni demaniali marittimi non si estendono automaticamente a controversie aventi ad oggetto imposte regionali collegate a quei canoni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20765/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20773/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20775/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20776/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20777/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20778/2021 del 21/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →