Cassazione Civile, Ordinanza n. 20777/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2002, con i quali l'Ufficio, applicando il metodo sintetico di accertamento reddituale, aveva determinato in capo al contribuente un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali rispetto a quello dichiarato. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) il difetto assoluto o apparente di motivazione della sentenza d'appello, per violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c.; 2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che l'Ufficio non avrebbe considerato gli elementi della presunzione legale previsti dai DD.MM. 10/09/1992 e 21/09/1999. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, rilevando che la CTR si era limitata a formule generiche e acritiche, senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito per disattendere i motivi di appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata per motivazione apparente/insufficiente, in quanto il giudice d'appello non aveva spiegato le ragioni della decisione né chiarito quali contestazioni dell'Ufficio fossero state ritenute generiche o quali errori applicativi dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 fossero stati ravvisati. La causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e motivi adeguatamente la decisione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisionale; la sua violazione integra vizio denunciabile in cassazione.
La motivazione deve esporre in modo intelligibile le ragioni della decisione; il rinvio meramente generico o acritico non è sufficiente.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
L'accertamento sintetico fondato sul redditometro opera sulla base di una presunzione legale relativa, che il giudice deve applicare e rispetto alla quale va valutata la prova contraria del contribuente.
DD.MM. 10/09/1992 e 21/09/1999
Sono richiamati come fonte degli elementi indicatori della capacità contributiva ai fini dell'applicazione della presunzione legale nel redditometro.
Massime di principio
- La motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima solo se consente di comprendere, in modo effettivo e controllabile, le ragioni della decisione in rapporto ai motivi di gravame.
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando il giudice si limita a formule generiche, adesioni acritiche o rinvii indifferenziati senza esporre il percorso logico-giuridico seguito.
- Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, una volta accertata l'effettività degli specifici indicatori di capacità contributiva, il giudice non può disconoscerne il valore presuntivo legale, ma deve valutare la prova contraria offerta dal contribuente sulla provenienza non reddituale delle risorse necessarie a sostenere quei beni.
- La sentenza che non chiarisca quali fatti, prove o contestazioni abbiano condotto al rigetto dell'appello è nulla per difetto di motivazione, anche quando la controversia presenti profili tecnici di valutazione presuntiva del reddito.
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