Cassazione Civile, Ordinanza n. 20773/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata della lite fiscale e ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre applicato il criterio speciale sulle spese previsto dall'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, ponendo le spese del processo estinto a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica del valore complessivo di un terreno oggetto di atto di permuta, con conseguente maggiore imponibile determinato dall'Ufficio da euro 268.000 a euro 737.000, oltre sanzioni e interessi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e rideterminato il valore complessivo della permuta in euro 550.300; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, su appello della contribuente, aveva poi annullato integralmente l'avviso. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nelle more la contribuente ha chiesto e ottenuto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata e di aver versato la prima rata. Successivamente l'Agenzia ha chiesto la declaratoria di estinzione, rappresentando l'intervenuto perfezionamento della definizione agevolata ex art. 11 d.l. n. 119 del 2018.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 119 del 2018
In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 11 d.l. n. 119 del 2018
La Corte ha preso atto dell'intervenuto perfezionamento della definizione agevolata della controversia.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, risulta perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
- La definizione agevolata produce un effetto impeditivo della prosecuzione del giudizio sul merito della pretesa tributaria, rendendo superflua la decisione sui motivi di ricorso.
- Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale prevista dalla disciplina fiscale applicabile, restando a carico della parte che le ha anticipate.
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