Cassazione Civile, Ordinanza n. 13528/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'IRES per gli anni 2010, 2011 e 2012. La società aveva ceduto un complesso immobiliare aziendale realizzando una plusvalenza di euro 2.408.359 e, nella dichiarazione dell'anno precedente, aveva optato per la rateizzazione quinquennale della plusvalenza ai sensi dell'art. 84 t.u.i.r. Successivamente presentava dichiarazione integrativa per revocare quell'opzione, sostenendo che una modifica normativa sopravvenuta sulla deducibilità delle perdite pregresse aveva reso non più sostenibile il piano originario di compensazione integrale con perdite fiscali. L'Agenzia riteneva illegittima la revoca, ripristinava la tassazione frazionata della plusvalenza e disconosceva, salvo che per il 2010, la deducibilità delle perdite pregresse, recuperando maggiore imposta e irrogando sanzioni per dichiarazione infedele. In Cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 84 t.u.i.r., dell'art. 23 l. n. 111/2011 e dell'art. 12 preleggi, assumendo che il nuovo regime delle perdite non si applicasse alle perdite formatesi prima del 2011; 2) violazione dell'art. 84 t.u.i.r. e dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che le perdite pregresse dovessero essere comunque riconosciute in accertamento e non solo in riscossione; 3) violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 472/1997, dell'art. 10 l. n. 212/2000 e dell'art. 1 d.lgs. n. 471/1997, per il mancato riconoscimento dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa; 4) vizio di motivazione e violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per mancato esame delle censure già svolte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per cumulo eterogeneo di censure e per erronea formulazione del vizio motivazionale alla luce del nuovo art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; ha dichiarato inammissibili e comunque infondati il primo e il secondo motivo, rilevando sia il difetto di interesse sia la correttezza della disciplina applicata, poiché il regime dell'art. 84 t.u.i.r. modificato si applica alle perdite utilizzate dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, anche se formatesi prima; ha ritenuto infondato il terzo motivo, escludendo l'obiettiva incertezza normativa, poiché nel caso concreto l'illegittimità della revoca dell'opzione e la dichiarazione infedele non presentavano dubbi interpretativi tali da esentare dalle sanzioni. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998
"dichiarazione integrativa"
consente la presentazione di dichiarazioni integrative, ma nel caso concreto non è stata ritenuta idonea a legittimare la revoca dell'opzione fiscale già esercitata nella dichiarazione originaria
"opzione, ai sensi dell’art. 84 del t.u.i.r., per la rateizzazione quinquennale della plusvalenza"
la scelta del contribuente in dichiarazione circa l'utilizzo/ripartizione delle perdite pregresse è trattata come opzione fiscale rilevante e, una volta esercitata, non è liberamente ritrattabile nei termini prospettati; il regime modificato si applica alle perdite utilizzate dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore, anche se anteriori
art. 23, comma 6, d.l. n. 98 del 2011
introduce una disciplina derogatoria rispetto al principio di irretroattività tributaria, applicabile alle perdite utilizzate dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto
art. 23, comma 9, d.l. n. 98 del 2011
ha sostituito l'art. 84, commi 1 e 2, t.u.i.r. sul regime delle perdite fiscali pregresse
invocato per il principio di irretroattività, ma ritenuto recessivo rispetto alla disciplina speciale dettata dalla novella tributaria
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per la deducibilità delle perdite in sede di accertamento; la Corte ha escluso la violazione perché la contribuente non aveva formulato l'istanza prevista e l'ufficio non era tenuto a riconoscimento automatico delle perdite pregresse
base normativa delle sanzioni per dichiarazione infedele applicate dall'ufficio
invocato per l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, ma ritenuto non applicabile nel caso concreto
la Corte ribadisce che l'esimente per obiettiva incertezza normativa opera solo in presenza di un'oggettiva e inevitabile incertezza del quadro normativo, non della mera incertezza soggettiva del contribuente
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiesto un minimo costituzionale di motivazione nelle sentenze tributarie; il motivo è stato però dichiarato inammissibile per cumulo di censure e errata formulazione del vizio
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
dedotto per nullità della sentenza o del procedimento
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
può oggi censurare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non sono più ammissibili doglianze di mera insufficienza motivazionale secondo il previgente testo
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
impone l'indicazione specifica degli atti e dei documenti rilevanti nel ricorso per cassazione
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiede il deposito della documentazione rilevante a sostegno dei motivi di ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza di censure eterogenee sotto diversi numeri dell'art. 360 c.p.c. quando la stessa questione viene prospettata contemporaneamente come violazione di legge, nullità e vizio motivazionale, perché ciò trasferisce impropriamente alla Corte il compito di selezionare e qualificare i motivi.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il vizio motivazionale è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il ricorrente deve indicare specificamente fatto, dato da cui risulta, momento processuale di discussione e decisività.
- In tema di perdite fiscali pregresse, il nuovo regime dell'art. 84 t.u.i.r. come modificato dalla legge del 2011 si applica alle perdite utilizzate dal periodo d'imposta in corso alla sua entrata in vigore, anche se le perdite sono state formate in epoca anteriore.
- La scelta del contribuente di utilizzare o meno le perdite fiscali pregresse ha natura di opzione rilevante nella dichiarazione e non è liberamente ritrattabile nei termini incompatibili con l'assetto normativo e con la volontà originariamente manifestata.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa richiede un'incertezza oggettiva e inevitabile del quadro normativo, desumibile anche da prassi e giurisprudenza contrastanti; non basta la sola incertezza soggettiva del contribuente o del suo consulente.
- L'ufficio non è tenuto a riconoscere automaticamente in accertamento le perdite pregresse quando il contribuente non abbia formulato l'istanza prevista dalla disciplina applicabile e quando la contestazione attenga a una diversa fase del rapporto tributario.
- Le sanzioni per dichiarazione infedele restano applicabili quando la violazione derivi da una scelta dichiarativa illegittima e non sussista una reale obiettiva incertezza sul significato della norma fiscale applicabile.
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