Cassazione Civile, Ordinanza n. 22017/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società titolare di un deposito fiscale di prodotti energetici aveva impugnato due avvisi di pagamento con cui l'Amministrazione doganale aveva recuperato accise e indennità di mora, irrogando anche sanzioni amministrative, in relazione a immissioni in consumo effettuate da un'altra società che non aveva versato le accise nei termini. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello della società, annullando gli atti impositivi e rigettando l'appello incidentale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: nullità della motivazione per apparenza; violazione dell'art. 2697 c.c. quanto all'onere della prova della estraneità del depositario; falsa applicazione dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 504/1995 sulla solidarietà per l'accisa; errata applicazione dei principi UE e della sentenza CGUE Karelia; violazione delle norme su indennità di mora e sanzioni per omesso/tardivo versamento. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo, in via principale o subordinata, l'omessa pronuncia su un motivo relativo alla violazione del termine di 60 giorni tra p.v.c. e atto impositivo, e ha poi rappresentato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex l. 197/2022, chiedendo l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, l. 197/2022, come modificata dal d.l. 34/2023 conv. in l. 56/2023. Ha rilevato che la parte interessata aveva depositato la domanda di definizione entro il termine previsto e che dalla documentazione prodotta risultava perfezionata la definizione senza importi ulteriori da versare. Conseguentemente, il processo è stato dichiarato estinto in camera di consiglio, con spese a carico di chi le aveva anticipate. È stato inoltre escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro per censurare l'apparenza della motivazione della sentenza di appello
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato come vizio processuale per nullità della sentenza
invocato sull'onere della prova della estraneità del depositario alla sottrazione a imposizione
art. 2, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995
richiamato per sostenere la solidarietà del titolare del deposito fiscale nel pagamento dell'accisa
art. 3, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1995
menzionato in relazione all'indennità di mora dovuta per omesso o tardivo versamento delle accise
art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
richiamato per la sanzione amministrativa del 30% in caso di mancato/tardivo versamento
art. 2, commi 2 e 6, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato insieme alle norme sanzionatorie tributarie applicabili
invocato nel ricorso incidentale per il profilo del termine procedimentale di 60 giorni
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
invocato nel ricorso incidentale per il termine di 60 giorni tra p.v.c. e atto impositivo
richiamato nel motivo incidentale per omessa pronuncia
art. 1, commi 197, 198, 200 e 201, L. n. 197 del 2022
"il processo è dichiarato estinto"
la Corte applica la disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti e dichiara l'estinzione del giudizio quando sia stata depositata nei termini la domanda con la documentazione richiesta
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34 del 2023 conv. in L. n. 56 del 2023
richiamato come norma modificativa della disciplina sulla definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'adesione alla definizione agevolata
Massime di principio
- La domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie, se proposta nei termini e corredata della documentazione richiesta dalla legge, comporta l'estinzione del processo pendente davanti al giudice adito.
- Quando il giudizio è dichiarato estinto per definizione agevolata, restano a carico di ciascuna parte le spese anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge.
- L'adesione alla definizione agevolata esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato previsto per i giudizi d'impugnazione.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le questioni di merito e i motivi del ricorso principale e incidentale restano assorbiti.
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