Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22017/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società titolare di un deposito fiscale di prodotti energetici aveva impugnato due avvisi di pagamento con cui l'Amministrazione doganale aveva recuperato accise e indennità di mora, irrogando anche sanzioni amministrative, in relazione a immissioni in consumo effettuate da un'altra società che non aveva versato le accise nei termini. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello della società, annullando gli atti impositivi e rigettando l'appello incidentale. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: nullità della motivazione per apparenza; violazione dell'art. 2697 c.c. quanto all'onere della prova della estraneità del depositario; falsa applicazione dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 504/1995 sulla solidarietà per l'accisa; errata applicazione dei principi UE e della sentenza CGUE Karelia; violazione delle norme su indennità di mora e sanzioni per omesso/tardivo versamento. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo, in via principale o subordinata, l'omessa pronuncia su un motivo relativo alla violazione del termine di 60 giorni tra p.v.c. e atto impositivo, e ha poi rappresentato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex l. 197/2022, chiedendo l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, l. 197/2022, come modificata dal d.l. 34/2023 conv. in l. 56/2023. Ha rilevato che la parte interessata aveva depositato la domanda di definizione entro il termine previsto e che dalla documentazione prodotta risultava perfezionata la definizione senza importi ulteriori da versare. Conseguentemente, il processo è stato dichiarato estinto in camera di consiglio, con spese a carico di chi le aveva anticipate. È stato inoltre escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie, se proposta nei termini e corredata della documentazione richiesta dalla legge, comporta l'estinzione del processo pendente davanti al giudice adito.
  • Quando il giudizio è dichiarato estinto per definizione agevolata, restano a carico di ciascuna parte le spese anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge.
  • L'adesione alla definizione agevolata esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato previsto per i giudizi d'impugnazione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le questioni di merito e i motivi del ricorso principale e incidentale restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.