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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21940/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha notificato a una società che operava nella raccolta di scommesse senza concessione avvisi di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per gli anni 2012-2013, ritenendola soggetto obbligato in solido con la ricevitoria italiana che svolgeva l'attività di CTD. La società e la ricevitoria hanno impugnato gli atti e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del diritto UE e del principio di non discriminazione, con richiesta di rinvio pregiudiziale, assumendo che l'imposta non potesse colpirla in modo conforme agli artt. 56 ss. TFUE; 2) omessa pronuncia della CTR sulla doglianza relativa all'insussistenza del presupposto territoriale dell'imposta; 3) omessa pronuncia sulla mancata applicazione dell'esimente per obiettiva incertezza normativa in relazione alle sanzioni; 4) violazione delle norme sull'imposta unica, della legge di stabilità 2011 e dell'art. 64, comma 3, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la disciplina fosse incompatibile con i principi di capacità contributiva e con la ricostruzione della solidarietà tra bookmaker e ricevitoria. Nel corso del giudizio la ricorrente ha anche depositato una proposta di conciliazione, rispetto alla quale è stato negato il rinvio richiesto.

La decisione

La Corte ha disatteso preliminarmente l'istanza di rinvio per valutare la proposta di conciliazione, ritenendo applicabile la disciplina introdotta dal d.lgs. 220/2023 ma non estensibile al mero rinvio di udienza per conciliazione in Cassazione. Nel merito ha rigettato il ricorso: i primi due motivi sono stati ritenuti infondati perché la giurisprudenza costituzionale, unionale e di legittimità ha già chiarito che l'imposta unica si applica anche alle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio, che la solidarietà tra bookmaker e ricevitoria è paritetica e che il fatto imponibile si realizza in Italia con l'attività di raccolta e registrazione delle scommesse; il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché, per gli anni 2012-2013, la norma interpretativa del 2010 aveva già eliminato ogni incertezza; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché si fondava su una lettura non condivisibile della solidarietà e non si confrontava con la sentenza impugnata, investendo profili estranei al giudizio. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 56 TFUE

    La Corte esclude che la disciplina fiscale italiana sulle scommesse integri una restrizione discriminatoria della libera prestazione di servizi nei confronti di operatori stabiliti in altri Stati membri.

  • art. 267 TFUE

    È negata la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, perché la Corte di giustizia si è già pronunciata in modo esaustivo sulle questioni rilevanti.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia viene respinta perché le questioni dedotte risultano comunque già coperte dall'assetto interpretativo consolidato e, in parte, dal decisum impugnato.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come norma sul requisito di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ma la censura fondata su tale parametro è respinta.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato ai fini della motivazione della sentenza, ma non conduce all'accoglimento delle doglianze.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama proprie precedenti motivazioni ai sensi di questa disposizione e ne ribadisce la condivisione.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Invocato nel motivo di omessa pronuncia, ma non ritenuto violato.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Invocato nel motivo di omessa pronuncia, ma non ritenuto violato.

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    L'imposta unica sulle scommesse è dovuta anche per la raccolta di gioco effettuata in assenza di concessione; il soggetto passivo è chi gestisce scommesse con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi.

  • art. 4 d.lgs. 504/1998

    Il fatto imponibile e la base di commisurazione dell'imposta sono ricondotti all'attività di gestione e raccolta delle scommesse svolta in Italia.

  • art. 5 d.lgs. 504/1998

    Richiamato nel motivo sulle sanzioni e sull'esimente, ma la censura è respinta.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    L'esimente per obiettive condizioni di incertezza normativa non è applicabile agli anni 2012-2013, essendo già vigente la norma interpretativa del 2010.

  • art. 1, commi 64 e 66, L. 220/2010

    "ai soli fini tributari"; "l'imposta unica... è comunque dovuta"; "soggetto passivo d'imposta è chiunque... gestisce... concorsi pronostici o scommesse"

    La norma interpretativa estende il tributo anche alle raccolte fuori concessione e individua come soggetti passivi anche gli operatori esteri e le ricevitorie, prevedendo la solidarietà per l'attività svolta per conto di terzi.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998

    Invocato per contestare il profilo territoriale del presupposto, ma la Corte ritiene che la territorialità sia integrata dall'attività di raccolta e registrazione svolta in Italia.

  • art. 48-bis d.lgs. 546/1992

    La Corte afferma che la disciplina sulla conciliazione in udienza non è estesa ai giudizi di Cassazione ai fini del mero rinvio richiesto.

  • art. 48-ter d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione alla definizione e al pagamento delle somme dovute a seguito di conciliazione nel giudizio di Cassazione.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 220/2023

    Le disposizioni richiamate dalla riforma si applicano ai giudizi di Cassazione solo nei limiti espressamente previsti, non bastando ciò a consentire il rinvio richiesto.

  • art. 64, comma 3, d.P.R. 600/1973

    La norma sulla rivalsa opera solo per chi paga l'imposta insieme ad altri per fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altri; non disciplina il caso di coobbligazione paritetica per un fatto proprio.

  • art. 3 Cost.

    Non vi è violazione del principio di eguaglianza, poiché la disciplina fiscale è ritenuta razionale e non discriminatoria.

  • art. 53 Cost.

    Non è violato il principio di capacità contributiva, perché il soggetto passivo realizza il presupposto d'imposta con la propria attività di gestione.

Massime di principio

  • Nell'imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo non è solo il bookmaker con concessione, ma anche chi gestisce la raccolta delle scommesse per conto proprio o di terzi, compresi gli operatori privi di concessione, quando l'attività realizza in Italia il presupposto impositivo.
  • La solidarietà tra bookmaker e ricevitoria/centro trasmissione dati, nei rapporti coperti dalla norma interpretativa del 2010, è solidarietà paritetica e non dipendente: ciascun obbligato risponde verso l'Erario a titolo autonomo per un fatto proprio di gestione e raccolta del gioco.
  • Per le annualità successive all'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010, non può invocarsi l'obiettiva incertezza normativa per escludere le sanzioni, poiché il quadro normativo è già definito e le parti potevano adeguare la regolazione economica del rapporto.
  • La liceità dell'attività sul piano penale o amministrativo non esclude la soggezione all'imposizione fiscale: il venir meno del profilo penalistico non incide sul presupposto d'imposta, se l'attività svolta realizza la fattispecie tributaria.
  • Non sussiste contrasto con il diritto dell'Unione né discriminazione quando l'imposta si applica indistintamente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale, senza differenziazione in base al luogo di stabilimento dell'operatore.
  • Nel giudizio di cassazione, la richiesta di rinvio per tentare una conciliazione deve confrontarsi con la disciplina processuale applicabile e non può tradursi in un generico differimento dell'udienza se la norma non lo consente espressamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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