Cassazione Civile, Ordinanza n. 21940/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha notificato a una società che operava nella raccolta di scommesse senza concessione avvisi di accertamento per il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per gli anni 2012-2013, ritenendola soggetto obbligato in solido con la ricevitoria italiana che svolgeva l'attività di CTD. La società e la ricevitoria hanno impugnato gli atti e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del diritto UE e del principio di non discriminazione, con richiesta di rinvio pregiudiziale, assumendo che l'imposta non potesse colpirla in modo conforme agli artt. 56 ss. TFUE; 2) omessa pronuncia della CTR sulla doglianza relativa all'insussistenza del presupposto territoriale dell'imposta; 3) omessa pronuncia sulla mancata applicazione dell'esimente per obiettiva incertezza normativa in relazione alle sanzioni; 4) violazione delle norme sull'imposta unica, della legge di stabilità 2011 e dell'art. 64, comma 3, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la disciplina fosse incompatibile con i principi di capacità contributiva e con la ricostruzione della solidarietà tra bookmaker e ricevitoria. Nel corso del giudizio la ricorrente ha anche depositato una proposta di conciliazione, rispetto alla quale è stato negato il rinvio richiesto.
La decisione
La Corte ha disatteso preliminarmente l'istanza di rinvio per valutare la proposta di conciliazione, ritenendo applicabile la disciplina introdotta dal d.lgs. 220/2023 ma non estensibile al mero rinvio di udienza per conciliazione in Cassazione. Nel merito ha rigettato il ricorso: i primi due motivi sono stati ritenuti infondati perché la giurisprudenza costituzionale, unionale e di legittimità ha già chiarito che l'imposta unica si applica anche alle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio, che la solidarietà tra bookmaker e ricevitoria è paritetica e che il fatto imponibile si realizza in Italia con l'attività di raccolta e registrazione delle scommesse; il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché, per gli anni 2012-2013, la norma interpretativa del 2010 aveva già eliminato ogni incertezza; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché si fondava su una lettura non condivisibile della solidarietà e non si confrontava con la sentenza impugnata, investendo profili estranei al giudizio. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 56 TFUE
La Corte esclude che la disciplina fiscale italiana sulle scommesse integri una restrizione discriminatoria della libera prestazione di servizi nei confronti di operatori stabiliti in altri Stati membri.
art. 267 TFUE
È negata la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, perché la Corte di giustizia si è già pronunciata in modo esaustivo sulle questioni rilevanti.
La censura di omessa pronuncia viene respinta perché le questioni dedotte risultano comunque già coperte dall'assetto interpretativo consolidato e, in parte, dal decisum impugnato.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come norma sul requisito di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ma la censura fondata su tale parametro è respinta.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato ai fini della motivazione della sentenza, ma non conduce all'accoglimento delle doglianze.
La Corte richiama proprie precedenti motivazioni ai sensi di questa disposizione e ne ribadisce la condivisione.
art. 35, comma 3, d.lgs. 546/1992
Invocato nel motivo di omessa pronuncia, ma non ritenuto violato.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Invocato nel motivo di omessa pronuncia, ma non ritenuto violato.
L'imposta unica sulle scommesse è dovuta anche per la raccolta di gioco effettuata in assenza di concessione; il soggetto passivo è chi gestisce scommesse con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi.
Il fatto imponibile e la base di commisurazione dell'imposta sono ricondotti all'attività di gestione e raccolta delle scommesse svolta in Italia.
Richiamato nel motivo sulle sanzioni e sull'esimente, ma la censura è respinta.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
L'esimente per obiettive condizioni di incertezza normativa non è applicabile agli anni 2012-2013, essendo già vigente la norma interpretativa del 2010.
art. 1, commi 64 e 66, L. 220/2010
"ai soli fini tributari"; "l'imposta unica... è comunque dovuta"; "soggetto passivo d'imposta è chiunque... gestisce... concorsi pronostici o scommesse"
La norma interpretativa estende il tributo anche alle raccolte fuori concessione e individua come soggetti passivi anche gli operatori esteri e le ricevitorie, prevedendo la solidarietà per l'attività svolta per conto di terzi.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998
Invocato per contestare il profilo territoriale del presupposto, ma la Corte ritiene che la territorialità sia integrata dall'attività di raccolta e registrazione svolta in Italia.
La Corte afferma che la disciplina sulla conciliazione in udienza non è estesa ai giudizi di Cassazione ai fini del mero rinvio richiesto.
Richiamato in relazione alla definizione e al pagamento delle somme dovute a seguito di conciliazione nel giudizio di Cassazione.
art. 4, comma 2, d.lgs. 220/2023
Le disposizioni richiamate dalla riforma si applicano ai giudizi di Cassazione solo nei limiti espressamente previsti, non bastando ciò a consentire il rinvio richiesto.
art. 64, comma 3, d.P.R. 600/1973
La norma sulla rivalsa opera solo per chi paga l'imposta insieme ad altri per fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altri; non disciplina il caso di coobbligazione paritetica per un fatto proprio.
art. 3 Cost.
Non vi è violazione del principio di eguaglianza, poiché la disciplina fiscale è ritenuta razionale e non discriminatoria.
art. 53 Cost.
Non è violato il principio di capacità contributiva, perché il soggetto passivo realizza il presupposto d'imposta con la propria attività di gestione.
Massime di principio
- Nell'imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo non è solo il bookmaker con concessione, ma anche chi gestisce la raccolta delle scommesse per conto proprio o di terzi, compresi gli operatori privi di concessione, quando l'attività realizza in Italia il presupposto impositivo.
- La solidarietà tra bookmaker e ricevitoria/centro trasmissione dati, nei rapporti coperti dalla norma interpretativa del 2010, è solidarietà paritetica e non dipendente: ciascun obbligato risponde verso l'Erario a titolo autonomo per un fatto proprio di gestione e raccolta del gioco.
- Per le annualità successive all'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010, non può invocarsi l'obiettiva incertezza normativa per escludere le sanzioni, poiché il quadro normativo è già definito e le parti potevano adeguare la regolazione economica del rapporto.
- La liceità dell'attività sul piano penale o amministrativo non esclude la soggezione all'imposizione fiscale: il venir meno del profilo penalistico non incide sul presupposto d'imposta, se l'attività svolta realizza la fattispecie tributaria.
- Non sussiste contrasto con il diritto dell'Unione né discriminazione quando l'imposta si applica indistintamente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale, senza differenziazione in base al luogo di stabilimento dell'operatore.
- Nel giudizio di cassazione, la richiesta di rinvio per tentare una conciliazione deve confrontarsi con la disciplina processuale applicabile e non può tradursi in un generico differimento dell'udienza se la norma non lo consente espressamente.
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