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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21947/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ex ministro)

La controversia

Il caso nasce dalla domanda di rimborso, nei confronti dell'amministrazione di appartenenza, delle spese legali sostenute da un ex ministro per difendersi in un giudizio di responsabilità erariale promosso dinanzi alla Corte dei conti in relazione a provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni ministeriali. Dopo il proscioglimento nel giudizio contabile, l'interessato ha chiesto il rimborso degli onorari e dei diritti relativi alla fase istruttoria, al primo grado e all'appello. Il Ministero aveva riconosciuto solo in parte il rimborso; il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda; la Corte d'appello ha invece escluso il rimborso per la fase istruttoria e per i diritti relativi al grado di appello, ritenendo inoltre congrua una liquidazione equitativa inferiore ai minimi tariffari. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 3, comma 2-bis, d.l. 543/1996 e dell'art. 1720 c.c. per il mancato rimborso delle spese della fase istruttoria, sostenendo che, anche se la difesa tecnica non è obbligatoria in quella fase, essa può essere necessaria e quindi rimborsabile; 2) violazione delle medesime norme per avere ritenuto congruo un importo inferiore ai minimi tariffari, assumendo che l'Avvocatura dovesse attenersi ai minimi inderogabili della tariffa forense; 3) violazione degli artt. 166 e 343 c.p.c. per avere dichiarato tardivo l'appello incidentale, contestando la data di costituzione in appello considerata dal giudice territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di rimborso applicando i principi di legittimità sul parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato e sulla necessità di una valutazione concreta delle spese della fase istruttoria. La Corte ha ritenuto errato escludere in modo aprioristico il rimborso delle spese per la fase istruttoria solo perché la difesa tecnica non era obbligatoria, dovendosi invece verificare in concreto se l'assistenza del difensore fosse opportuna e necessaria; ha inoltre affermato che, per il periodo regolato dalla tariffa forense vigente, i minimi tariffari non possono essere superati in diminuzione senza una specifica motivazione sulla manifesta sproporzione tra prestazioni e compenso. Il terzo motivo è stato considerato non deducibile in cassazione perché attinente a un errore di fatto sulla data di deposito della comparsa di costituzione, eventualmente scrutinabile con revocazione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2-bis, d.l. 23 ottobre 1996, n. 543

    norma posta a fondamento del diritto al rimborso delle spese legali del pubblico funzionario prosciolto; la Corte richiama il criterio del rimborso delle spese necessarie entro limiti di congruità.

  • art. 18, d.l. 25 marzo 1997, n. 67

    consente il rimborso delle spese di difesa del funzionario ingiustamente accusato per fatti inerenti all'ufficio, ma entro il limite di quanto strettamente necessario e previo parere di congruità dell'Avvocatura erariale.

  • art. 1720 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al rimborso delle spese sostenute dal mandatario; la Corte lo menziona come parametro invocato, ma la ratio decisoria ruota sul criterio di congruità delle spese di difesa del funzionario.

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 585 del 1994

    sanciva l'inderogabilità dei minimi tariffari e costituiva il parametro necessario per la liquidazione degli onorari nel periodo di vigenza della tariffa.

  • art. 4, comma 2, d.m. n. 585 del 1994

    consente la riduzione sotto i minimi solo in presenza di manifesta sproporzione tra compenso e prestazioni, da motivare specificamente.

  • art. 24, legge 13 giugno 1942, n. 794

    richiamato quale base del principio di inderogabilità dei minimi tariffari e della tutela della dignità professionale dell'avvocato.

  • art. 9, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1

    menzionato nel passaggio sulla successiva introduzione dei parametri forensi, senza effetti sulla controversia per il periodo anteriore.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    indicato come il rimedio corretto per l'errore di fatto sulla data di deposito della comparsa di costituzione, non deducibile come motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla costituzione dell'appellato e alla tempestività dell'appello incidentale.

  • art. 343, comma 1, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di appello incidentale e termini di proposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità erariale, il rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico funzionario prosciolto non può essere escluso in modo automatico solo perché la difesa tecnica non era obbligatoria in una determinata fase: occorre una valutazione concreta della necessità/opportunità dell'assistenza professionale in relazione alla complessità del caso, alla documentazione da esaminare e alle capacità difensive dell'interessato.
  • Il parere di congruità dell'Avvocatura erariale deve bilanciare contenimento della spesa pubblica ed effettiva tutela del diritto di difesa del funzionario, senza ridursi né a una mera applicazione restrittiva del minimo possibile né a una totale traslazione sull'erario di ogni costo difensivo.
  • Quando nel periodo considerato sono vigenti le tariffe professionali con minimi inderogabili, la liquidazione del compenso non può essere effettuata sotto tali minimi se non nei casi e con la specifica motivazione di manifesta sproporzione previsti dalla tariffa; non è sufficiente un richiamo generico a criteri equitativi o alla qualità della prestazione.
  • L'errore sulla data di deposito dell'atto processuale, se consiste in un'erronea percezione del fatto processuale e non in un vizio di giudizio sulla questione decisa, non integra motivo di ricorso per cassazione ma, eventualmente, errore revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PASpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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