Cassazione Civile, Ordinanza n. 21942/2024 del 05/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IVA e imposte dirette per gli anni d’imposta 2003 e 2004 notificati a una società che commercia autoveicoli e ai suoi soci. L’Amministrazione aveva contestato, da un lato, maggiori ricavi derivanti da sottofatturazione e da operazioni ritenute soggettivamente inesistenti con fornitori qualificati come cartiere/missing trader, con conseguente indetraibilità dell’IVA e rideterminazione dei ricavi tramite percentuali di ricarico; dall’altro, l’indeducibilità di costi per provvigioni corrisposte al socio accomandatario in base a un preteso contratto di agenzia. La CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio per il 2004, respinto quello dei contribuenti per il 2003 e confermato gli avvisi salvo un rilievo minore sui costi indeducibili. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: illegittimità dell’accertamento induttivo fondato sulle percentuali di ricarico e sulla qualificazione di vendite sottocosto come sottofatturazione; violazione delle regole sull’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti e nella frode IVA; omesso esame di fatti decisivi relativi ai controlli statali e alla struttura societaria; violazione delle norme sulla deducibilità e detraibilità delle provvigioni pagate al socio accomandatario; e, infine, errore nel regime delle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, confermando che gli indizi raccolti dall’Ufficio erano idonei a sostenere l’accertamento analitico-induttivo e che, una volta provata la natura fittizia delle operazioni e l’oggettiva inattendibilità della contabilità, gravava sui contribuenti la prova contraria della buona fede e dell’effettività/inerenza dei costi; ha inoltre ritenuto legittima la compensazione integrale delle spese.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a una rivalutazione del merito e, comunque, infondati quelli relativi al riparto dell’onere della prova e alla legittimità dell’accertamento IVA e reddituale basato su presunzioni gravi, precise e concordanti. È stata confermata la decisione di merito che aveva riconosciuto la fondatezza degli avvisi di accertamento, salvo il limitato accoglimento del rilievo già escluso sul costo indeducibile in primo grado, e la compensazione delle spese di lite è stata ritenuta legittima. La Corte ha altresì respinto le eccezioni preliminari sulla notificazione del controricorso, valorizzando la sospensione dei termini prevista dal d.l. n. 119/2018.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dai ricorrenti per contestare l’accertamento reddituale, ma la Corte ha ritenuto che la censura attenesse al merito e che l’accertamento analitico-induttivo fosse legittimo sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
consente l’accertamento analitico-induttivo in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità e anomalie gestionali
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
legittima la rettifica IVA e l’utilizzo di presunzioni per negare detrazioni o ritenere maggiori ricavi in presenza di operazioni fittizie o di contabilità inattendibile
art. 55 d.P.R. n. 633/1972
richiamato nei motivi, ma non accoglimento della censura
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018
ha determinato la sospensione dei termini per il controricorso nelle controversie definibili, rendendo tempestiva la notifica esaminata
art. 2697 c.c.
la ripartizione dell’onere probatorio segue la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; in tema di operazioni soggettivamente inesistenti l’Ufficio deve provare gli elementi oggettivi della frode e della consapevolezza del cessionario, poi spetta al contribuente la prova contraria della buona fede
art. 2727 c.c.
richiamato per il governo delle presunzioni semplici e per lo spostamento dell’onere della prova in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
la detrazione IVA è esclusa quando l’Amministrazione dimostri che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’evasione o che mancano i presupposti oggettivi e soggettivi della detrazione
art. 75 T.U.I.R.
richiamato dai ricorrenti sulla deducibilità dei costi; la Corte ha confermato che, una volta esclusa l’effettività/ineranza del rapporto, il costo non è deducibile
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di spese; la compensazione integrale è stata ritenuta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei limiti della motivazione e del divieto di porre spese a carico della parte vittoriosa
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
i motivi che miravano a una diversa valutazione dei fatti sono stati ritenuti inammissibili perché non integravano veri errores in iudicando né omesso esame di un fatto decisivo
art. 408 c.p.p.
il decreto di archiviazione penale non vincola il giudice tributario e non fa stato nel processo fiscale
art. 654 c.p.p.
richiamato per escludere l’autorità di cosa giudicata del decreto di archiviazione nel processo tributario
art. 1, commi 378-386, l. n. 311/2004
norme introdotte successivamente per contrastare le frodi nel settore degli autoveicoli; non escludevano la rilevanza delle operazioni contestate per gli anni di imposta in causa
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, la contabilità formalmente regolare può essere superata da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti quando il comportamento del contribuente presenti elementi di antieconomicità o anomalie oggettive idonee a renderla intrinsecamente inattendibile.
- La scelta del metodo di calcolo delle percentuali di ricarico non è predeterminata dalla legge, ma deve essere sorretta da coerenza logica e congruità rispetto alle concrete caratteristiche della merce e dell’attività; la doglianza che miri solo a sostituire una diversa valutazione fattuale è inammissibile in cassazione.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, elementi oggettivi che dimostrino la frode e la consapevolezza o conoscibilità della stessa da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare di aver agito in buona fede e con la massima diligenza esigibile.
- Il diritto alla detrazione IVA può essere negato solo se risulta dimostrato, sulla base di elementi oggettivi e non di mere supposizioni, che il soggetto passivo partecipava consapevolmente a un’evasione o avrebbe dovuto saperlo usando l’ordinaria diligenza.
- L’accertamento tributario può fondarsi su un compendio indiziario tratto anche da atti di polizia giudiziaria e da verifiche svolte su soggetti terzi, purché il giudice di merito dia conto della valutazione complessiva degli elementi raccolti.
- Il decreto di archiviazione penale non produce giudicato nel processo tributario e non impedisce al giudice fiscale di valutare autonomamente i medesimi fatti.
- Ai fini della deducibilità di costi e della detraibilità dell’IVA, non basta l’esistenza formale di un contratto o di una fattura: occorre l’effettività dell’operazione e la sua inerenza all’attività d’impresa, prova che grava sul contribuente quando l’Ufficio abbia contestato l’inesistenza dell’operazione o la sua fittizietà.
- In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, chieda una nuova valutazione delle prove o dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La compensazione integrale delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché non siano violate le regole che impediscono di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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