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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21942/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento IVA e imposte dirette per gli anni d’imposta 2003 e 2004 notificati a una società che commercia autoveicoli e ai suoi soci. L’Amministrazione aveva contestato, da un lato, maggiori ricavi derivanti da sottofatturazione e da operazioni ritenute soggettivamente inesistenti con fornitori qualificati come cartiere/missing trader, con conseguente indetraibilità dell’IVA e rideterminazione dei ricavi tramite percentuali di ricarico; dall’altro, l’indeducibilità di costi per provvigioni corrisposte al socio accomandatario in base a un preteso contratto di agenzia. La CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio per il 2004, respinto quello dei contribuenti per il 2003 e confermato gli avvisi salvo un rilievo minore sui costi indeducibili. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: illegittimità dell’accertamento induttivo fondato sulle percentuali di ricarico e sulla qualificazione di vendite sottocosto come sottofatturazione; violazione delle regole sull’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti e nella frode IVA; omesso esame di fatti decisivi relativi ai controlli statali e alla struttura societaria; violazione delle norme sulla deducibilità e detraibilità delle provvigioni pagate al socio accomandatario; e, infine, errore nel regime delle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, confermando che gli indizi raccolti dall’Ufficio erano idonei a sostenere l’accertamento analitico-induttivo e che, una volta provata la natura fittizia delle operazioni e l’oggettiva inattendibilità della contabilità, gravava sui contribuenti la prova contraria della buona fede e dell’effettività/inerenza dei costi; ha inoltre ritenuto legittima la compensazione integrale delle spese.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a una rivalutazione del merito e, comunque, infondati quelli relativi al riparto dell’onere della prova e alla legittimità dell’accertamento IVA e reddituale basato su presunzioni gravi, precise e concordanti. È stata confermata la decisione di merito che aveva riconosciuto la fondatezza degli avvisi di accertamento, salvo il limitato accoglimento del rilievo già escluso sul costo indeducibile in primo grado, e la compensazione delle spese di lite è stata ritenuta legittima. La Corte ha altresì respinto le eccezioni preliminari sulla notificazione del controricorso, valorizzando la sospensione dei termini prevista dal d.l. n. 119/2018.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dai ricorrenti per contestare l’accertamento reddituale, ma la Corte ha ritenuto che la censura attenesse al merito e che l’accertamento analitico-induttivo fosse legittimo sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    consente l’accertamento analitico-induttivo in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità e anomalie gestionali

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    legittima la rettifica IVA e l’utilizzo di presunzioni per negare detrazioni o ritenere maggiori ricavi in presenza di operazioni fittizie o di contabilità inattendibile

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nei motivi, ma non accoglimento della censura

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018

    ha determinato la sospensione dei termini per il controricorso nelle controversie definibili, rendendo tempestiva la notifica esaminata

  • art. 2697 c.c.

    la ripartizione dell’onere probatorio segue la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; in tema di operazioni soggettivamente inesistenti l’Ufficio deve provare gli elementi oggettivi della frode e della consapevolezza del cessionario, poi spetta al contribuente la prova contraria della buona fede

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per il governo delle presunzioni semplici e per lo spostamento dell’onere della prova in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    la detrazione IVA è esclusa quando l’Amministrazione dimostri che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’evasione o che mancano i presupposti oggettivi e soggettivi della detrazione

  • art. 75 T.U.I.R.

    richiamato dai ricorrenti sulla deducibilità dei costi; la Corte ha confermato che, una volta esclusa l’effettività/ineranza del rapporto, il costo non è deducibile

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di spese; la compensazione integrale è stata ritenuta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei limiti della motivazione e del divieto di porre spese a carico della parte vittoriosa

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    i motivi che miravano a una diversa valutazione dei fatti sono stati ritenuti inammissibili perché non integravano veri errores in iudicando né omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 408 c.p.p.

    il decreto di archiviazione penale non vincola il giudice tributario e non fa stato nel processo fiscale

  • art. 654 c.p.p.

    richiamato per escludere l’autorità di cosa giudicata del decreto di archiviazione nel processo tributario

  • art. 1, commi 378-386, l. n. 311/2004

    norme introdotte successivamente per contrastare le frodi nel settore degli autoveicoli; non escludevano la rilevanza delle operazioni contestate per gli anni di imposta in causa

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario, la contabilità formalmente regolare può essere superata da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti quando il comportamento del contribuente presenti elementi di antieconomicità o anomalie oggettive idonee a renderla intrinsecamente inattendibile.
  • La scelta del metodo di calcolo delle percentuali di ricarico non è predeterminata dalla legge, ma deve essere sorretta da coerenza logica e congruità rispetto alle concrete caratteristiche della merce e dell’attività; la doglianza che miri solo a sostituire una diversa valutazione fattuale è inammissibile in cassazione.
  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, elementi oggettivi che dimostrino la frode e la consapevolezza o conoscibilità della stessa da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare di aver agito in buona fede e con la massima diligenza esigibile.
  • Il diritto alla detrazione IVA può essere negato solo se risulta dimostrato, sulla base di elementi oggettivi e non di mere supposizioni, che il soggetto passivo partecipava consapevolmente a un’evasione o avrebbe dovuto saperlo usando l’ordinaria diligenza.
  • L’accertamento tributario può fondarsi su un compendio indiziario tratto anche da atti di polizia giudiziaria e da verifiche svolte su soggetti terzi, purché il giudice di merito dia conto della valutazione complessiva degli elementi raccolti.
  • Il decreto di archiviazione penale non produce giudicato nel processo tributario e non impedisce al giudice fiscale di valutare autonomamente i medesimi fatti.
  • Ai fini della deducibilità di costi e della detraibilità dell’IVA, non basta l’esistenza formale di un contratto o di una fattura: occorre l’effettività dell’operazione e la sua inerenza all’attività d’impresa, prova che grava sul contribuente quando l’Ufficio abbia contestato l’inesistenza dell’operazione o la sua fittizietà.
  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, chieda una nuova valutazione delle prove o dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La compensazione integrale delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché non siano violate le regole che impediscono di porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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