Cassazione Civile, Ordinanza n. 21944/2024 del 05/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza fiscale emessa per il pagamento di somme dovute a titolo di occupazione e costruzione abusiva su area demaniale. La parte privata aveva proposto opposizione contestando, tra l'altro, l'ammontare dell'indennizzo e delle sanzioni, nonché la corretta determinazione della linea demaniale. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione e negato la consulenza tecnica d'ufficio richiesta per accertare tecnicamente la delimitazione dell'area. La corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo sufficienti le prove testimoniali e documentali che attestavano la presenza del fabbricato abusivo su suolo demaniale e reputando superflua la CTU. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 61 c.p.c., oltre a vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero illegittimamente omesso di disporre la CTU, necessaria per verificare l'esatta estensione della battigia, la nuova conformazione dei luoghi e la linea di demarcazione tra area demaniale e area privata; ha inoltre lamentato l'omesso esame di un estratto cartografico ritenuto decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che si trattava di una doppia decisione conforme di merito, con conseguente preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. Ha poi osservato che il ricorrente non aveva trascritto le parti essenziali delle motivazioni di primo e secondo grado, impedendo il controllo sulla dedotta diversità delle rationes. Nel merito, ha ritenuto che la sentenza d'appello fosse adeguatamente motivata, poiché aveva valorizzato un quadro probatorio ritenuto solido e convincente, composto da verbali di sopralluogo e da più testimonianze convergenti sull'abusività della costruzione e sulla sua insistenza su suolo demaniale, così da giustificare il diniego della CTU come mezzo istruttorio discrezionale e superfluo. Ha escluso anche la violazione dell'art. 2697 c.c., chiarendo che tale violazione si configura solo se l'onere della prova sia stato erroneamente addossato alla parte sbagliata, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove raccolte. Infine, ha ritenuto non scrutinabile il dedotto omesso esame dell'estratto cartografico, non essendone stato riprodotto il contenuto né dimostrata la decisività. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa per mancata difesa dell'intimato; è stata richiamata anche la regola sul gratuito patrocinio, affermando che la Cassazione non liquida i compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione della norma si configura solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio o l'esito dell'apprezzamento delle prove.
art. 61 c.p.c.
La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e il suo diniego può essere motivato anche implicitamente dal complessivo quadro probatorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel testo riformulato dal d.l. n. 83 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza motivazionale.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia decisione conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti previsti dalla norma.
art. 32 cod. nav.
Richiamato dal ricorrente come base per la richiesta di accertamento tecnico della determinazione dell'area demaniale, senza che la Corte ne affronti il merito applicativo.
art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte di cassazione non è competente a liquidare i compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002
La previsione ha finalità acceleratoria e non incide sulle regole di competenza per la liquidazione dei compensi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie decise con doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso stretto, ma uno strumento ausiliario rimesso al potere discrezionale del giudice; il suo diniego è censurabile solo se la motivazione sia assente, apparente o affetta da un vero omesso esame di fatto decisivo.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. non va confusa con l'erronea valutazione delle prove: il vizio ricorre soltanto se il giudice abbia invertito l'onere della prova tra le parti.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Per dedurre in cassazione l'omesso esame di un documento o di un fatto storico, il ricorrente deve riprodurne il contenuto essenziale e indicarne la decisività, altrimenti il controllo di legittimità non è possibile.
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