Cassazione Civile, Ordinanza n. 21948/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di attività ispettiva della Guardia di Finanza, l'Amministrazione finanziaria emise due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2008 e 2009 nei confronti di una società che gestiva apparecchi elettronici di intrattenimento collegati alla rete telematica concessionata. La contestazione riguardava, per quanto qui rileva, l'erroneo trattamento IVA di fatture emesse da esercenti convenzionati per un'attività qualificata come 'raccolta giocate': secondo l'Ufficio tali operazioni non potevano beneficiare dell'esenzione prevista per le operazioni relative all'esercizio del gioco e alla raccolta delle giocate, perché rese da soggetti diversi dal concessionario e comunque fuori dal rapporto diretto con quest'ultimo. La società aveva fatto valere dinanzi ai giudici di merito che l'esenzione si estendesse anche ai terzi incaricati della raccolta, mentre la CTR aveva accolto tale impostazione. In cassazione l'Agenzia denunciò: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. n. 633/1972, come interpretato dall'art. 1, comma 497, l. n. 311/2004, sostenendo che l'esenzione non operasse in assenza di un rapporto diretto con il concessionario; 2) violazione degli artt. 12 e 14 preleggi, in relazione alle medesime norme IVA, per avere la CTR interpretato in modo ampliativo una disposizione agevolativa che, invece, andava letta restrittivamente.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che l'esenzione IVA per la raccolta delle giocate su apparecchi di intrattenimento opera solo per le operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti tra concessionario e gestore o tra concessionario ed esercente, cioè quando l'attività è svolta per incarico diretto del concessionario nell'ambito della riserva statale del gioco. Non rientrano invece nell'agevolazione le attività svolte tra gestore ed esercenti in base a un contratto di mandato con il gestore, poiché manca un affidamento diretto del concessionario e non è configurabile un subaffidamento. Ha inoltre ribadito che le norme esentative sono di stretta interpretazione. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. n. 633/1972
"le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici... ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate"
L'esenzione IVA si applica alle operazioni relative alla raccolta delle giocate solo se rientrano nell'ambito delle attività di gioco riservate allo Stato e svolte nei rapporti tipici con il concessionario.
art. 1, comma 497, l. 30 dicembre 2004, n. 311
Ha esteso l'esenzione alla raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento, ma solo anche nei rapporti tra concessionari della rete telematica e terzi incaricati della raccolta, non oltre questo perimetro.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione della violazione di legge denunciata con entrambi i motivi di ricorso.
Richiamato per censurare l'interpretazione non conforme alla norma di legge.
Le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
art. 13, parte B, lett. f), dir. 77/388/CE
"le scommesse, le lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno Stato membro"
L'esenzione unionale per i giochi d'azzardo è interpretata restrittivamente; gli Stati membri conservano un margine discrezionale nel delimitarne condizioni e limiti.
artt. 49 e 56 TFUE
La disciplina nazionale della concessione unica del gioco è ritenuta coerente con le libertà fondamentali, in quanto giustificata da tutela dei consumatori e prevenzione di frodi e spese eccessive.
art. 110, comma 6, T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)
Individua gli apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro cui si riferisce l'estensione dell'esenzione IVA.
Massime di principio
- L'esenzione IVA per le operazioni relative alla raccolta delle giocate deve essere interpretata in modo restrittivo e non può essere estesa oltre i rapporti espressamente contemplati dalla legge.
- Quando l'attività di gioco è riservata allo Stato e organizzata mediante concessionario, l'agevolazione fiscale copre solo le operazioni svolte per incarico diretto del concessionario; restano fuori le prestazioni rese da soggetti ulteriormente intermediati senza un affidamento diretto.
- La qualificazione di una prestazione come 'raccolta delle giocate' non dipende solo dal suo contenuto materiale, ma anche dal suo inserimento nel perimetro soggettivo e funzionale delineato dalla norma agevolativa.
- Le prestazioni rese nell'ambito di rapporti diversi da quello con il concessionario possono eventualmente costituire servizi autonomi o accessori, ma non beneficiano dell'esenzione prevista per la raccolta delle giocate.
- Nelle materie tributarie, il giudice di merito non può applicare un'interpretazione ampliativa di norme esentative in contrasto con il criterio di stretta interpretazione delle agevolazioni fiscali.
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