Cassazione Civile, Ordinanza n. 03025/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Una società aveva impugnato due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2008 e 2009, contestando davanti ai giudici tributari la qualificazione dei terreni come aree edificabili, l'asserita spettanza di esenzioni o esclusioni dall'obbligo dichiarativo, la motivazione dell'atto in ordine al valore venale, la tempestività della notifica e alcuni profili processuali relativi a nuove difese e documenti prodotti in appello. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo insussistenti i presupposti dell'esenzione invocata, qualificando i terreni come edificabili e reputando tempestivo l'avviso per l'anno 2008. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi: violazione delle norme sull'esenzione e sull'obbligo dichiarativo ICI, errata qualificazione dei beni come fabbricati o pertinenze, carenza motivazionale dell'avviso sul valore venale, tardività della notifica rispetto ai termini di legge e del regolamento comunale, oltre a dedurre errori processuali per l'ammissione di nuove allegazioni e documenti in appello. Successivamente, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dal controricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e dell'accettazione da parte del Comune controricorrente. Per effetto della rinuncia, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha compensato integralmente le spese tra le parti in base al loro accordo. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando l'orientamento secondo cui tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata per pretesa ultrapetizione o confusione tra esenzione fiscale ed esenzione dall'obbligo dichiarativo, ma la Corte non entra nel merito per intervenuta rinuncia.
artt. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006
invocati dalla ricorrente in tema di disciplina ICI e qualificazione dei terreni, senza scrutinio di merito per estinzione del giudizio.
artt. 1 e 5 d.lgs. n. 504/1992
richiamati nei motivi relativi a presupposto impositivo, esenzioni e qualificazione dei beni ai fini ICI, ma non decisi nel merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
evocato in relazione all'onere della prova sulla motivazione e sui presupposti dell'accertamento fiscale.
richiamato quale norma sulla motivazione degli atti tributari.
richiamato quale parametro generale dell'obbligo di motivazione amministrativa.
art. 1, comma 161, l. n. 296/2006
richiamato per contestare la tempestività della notifica degli avvisi di accertamento.
artt. 52 e 59 d.lgs. n. 446/1997
richiamati in relazione alla potestà regolamentare comunale e ai termini di accertamento secondo il regolamento ICI.
invocato per censurare l'ammissione di nuove difese e modifiche della domanda prima dell'udienza di trattazione.
invocato per censurare la produzione di nuovi documenti in appello.
base normativa dell'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ne esclude l'applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la disposizione si riferisce solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza decisione nel merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando vi sia accordo tra le parti.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma è di stretta interpretazione e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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