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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03025/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

Una società aveva impugnato due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2008 e 2009, contestando davanti ai giudici tributari la qualificazione dei terreni come aree edificabili, l'asserita spettanza di esenzioni o esclusioni dall'obbligo dichiarativo, la motivazione dell'atto in ordine al valore venale, la tempestività della notifica e alcuni profili processuali relativi a nuove difese e documenti prodotti in appello. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo insussistenti i presupposti dell'esenzione invocata, qualificando i terreni come edificabili e reputando tempestivo l'avviso per l'anno 2008. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi: violazione delle norme sull'esenzione e sull'obbligo dichiarativo ICI, errata qualificazione dei beni come fabbricati o pertinenze, carenza motivazionale dell'avviso sul valore venale, tardività della notifica rispetto ai termini di legge e del regolamento comunale, oltre a dedurre errori processuali per l'ammissione di nuove allegazioni e documenti in appello. Successivamente, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dal controricorrente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e dell'accettazione da parte del Comune controricorrente. Per effetto della rinuncia, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha compensato integralmente le spese tra le parti in base al loro accordo. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando l'orientamento secondo cui tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza decisione nel merito.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando vi sia accordo tra le parti.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma è di stretta interpretazione e riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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