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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02967/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (notaio)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso per la registrazione di un atto costitutivo di servitù di metanodotto su terreno agricolo. Il giudice di primo grado aveva accolto l'impugnazione del contribuente; in appello, l'Agenzia delle Entrate aveva poi rinunciato al gravame dopo l'intervento di una risoluzione di prassi che prendeva atto dell'orientamento di legittimità favorevole al contribuente sulla nozione di "trasferimento" ai fini della tariffa dell'imposta di registro, ritenuta non comprensiva degli atti costitutivi di servitù. La CTR aveva dichiarato l'estinzione della causa per cessata materia del contendere e aveva compensato le spese. Il ricorrente ha censurato tale decisione sostenendo che, in realtà, la vicenda andava qualificata come rinuncia al ricorso/appello con applicazione della disciplina delle spese a carico del rinunciante, e che comunque la compensazione era illegittima perché mancava la verifica della manifesta illegittimità dell'atto impositivo sin dall'origine. Con il secondo motivo ha lamentato omesso esame dell'atto con cui aveva accettato la rinuncia dell'Ufficio e chiesto spese e risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto nei limiti il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto corretta la qualificazione della fattispecie come cessazione della materia del contendere per abbandono della pretesa tributaria, ma ha censurato la regolazione delle spese perché la CTR aveva disposto la compensazione senza effettuare la necessaria valutazione di soccombenza virtuale. Ha inoltre affermato che la domanda ex art. 96 c.p.c. non poteva trovare esame in un giudizio estinto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al profilo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata per contestare la qualificazione della rinuncia e la disciplina delle spese.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Invocato per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è rimasto assorbito.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15

    La compensazione delle spese nel processo tributario richiede una valutazione complessiva della lite; non opera automaticamente per effetto dell'estinzione del giudizio.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 44

    La distinzione tra rinuncia al ricorso e rinuncia alla pretesa sostanziale resta rilevante anche nel processo tributario.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46

    Nel processo tributario la cessazione della materia del contendere si traduce in estinzione del giudizio.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1

    Il rinvio generale al codice di procedura civile consente l'applicazione dei principi generali in tema di rinuncia e spese.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49

    Richiama, nel processo tributario, l'applicazione compatibile dell'art. 338 c.p.c.

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato per la distinzione tra rinuncia al ricorso e rinuncia alla pretesa sostanziale.

  • art. 310 c.p.c.

    Richiamato nel medesimo sistema della rinuncia e degli effetti estintivi.

  • art. 338 c.p.c.

    L'estinzione del giudizio d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di risarcimento per lite temeraria è accessoria e presuppone una valutazione della condotta processuale; non può essere esaminata dopo l'estinzione del giudizio.

  • art. 88 c.p.c.

    L'annullamento in autotutela può essere comportamento conforme a lealtà processuale, idoneo in alcuni casi a giustificare la compensazione delle spese.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, parte prima, art. 1

    Il termine "trasferimento" si riferisce anche al passaggio della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento, ma non agli atti costitutivi di servitù, che non determinano trasferimento bensì compressione del diritto di proprietà.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la distinzione tra rinuncia all'impugnazione e abbandono della pretesa fiscale conserva rilievo decisivo e incide sia sulla qualificazione dell'estinzione sia sulla regolazione delle spese.
  • La cessazione della materia del contendere nel processo tributario produce l'estinzione del giudizio, ma non esonera il giudice dal regolare le spese secondo una valutazione di soccombenza virtuale, salvo motivata compensazione nei casi consentiti.
  • La compensazione delle spese non può essere disposta in modo automatico per il solo fatto dell'estinzione del giudizio; occorre una motivazione che dia conto delle ragioni concrete della lite e dell'eventuale comportamento processuale delle parti.
  • La domanda di risarcimento per lite temeraria ha natura accessoria e richiede la verifica della condotta processuale della parte nel grado in cui è stata proposta; se il giudizio si estingue prima dell'esame del merito, tale domanda non può essere decisa.
  • In materia di imposta di registro, il concetto di "trasferimento" nella tariffa non ricomprende gli atti costitutivi di servitù, perché questi non trasferiscono diritti dal proprietario del fondo servente ma incidono sul contenuto del diritto di proprietà.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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