Cassazione Civile, Ordinanza n. 02969/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della richiesta del contribuente e della intervenuta definizione agevolata della lite fiscale. Ritenuto che nulla ostasse alla declaratoria richiesta, ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva promosso il contenzioso fiscale poi definito in via agevolata. In corso di giudizio ha presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi della normativa sopravvenuta, ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate il prospetto di definizione e ha versato il primo rateo anticipatamente rispetto alla scadenza prevista. Successivamente, depositava istanza di estinzione del giudizio in cassazione, invocando l'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022. La controparte non risultava opporsi e il Pubblico Ministero concludeva per l'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
consente la definizione agevolata della lite fiscale e, una volta soddisfatti i relativi presupposti, legittima la dichiarazione di estinzione del giudizio su istanza della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la lite fiscale è validamente definita in via agevolata ai sensi della legge sopravvenuta e la parte deposita istanza di estinzione, il giudizio può essere dichiarato estinto senza necessità di decisione sul merito.
- Il versamento, secondo le modalità previste dalla procedura di definizione, e la produzione del prospetto di definizione sono elementi idonei a fondare la richiesta di estinzione del processo pendente.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in difetto di diversa statuizione.
Come è indicizzato
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