Cassazione Civile, Ordinanza n. 02971/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare pendente davanti al Tribunale di Alessandria su iniziativa di un creditore procedente, con intervento di altri creditori, la debitrice esecutata proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., lamentando sostanzialmente l'infruttuosità della vendita dell'immobile pignorato, stimato molto più del prezzo di aggiudicazione, e deducendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto arrestare o sospendere la procedura ai sensi degli artt. 164-bis disp. att. c.p.c. e 586 c.p.c. Il Tribunale rigettava l'opposizione. In appello la Corte di Torino dichiarava il gravame inammissibile perché la parte appellante non aveva censurato le rationes decidendi della sentenza di primo grado, fondate sulla tardività delle doglianze rispetto al momento in cui i poteri di estinzione/infruttuosità o di sospensione potevano essere esercitati, cioè prima della vendita e comunque prima del decreto di trasferimento. In cassazione la ricorrente proponeva tre motivi: con i primi due denunciava violazione di legge e omesso esame in relazione agli artt. 164-bis disp. att. c.p.c., 586 c.p.c., 112, 116, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere preclusi i poteri del giudice dell'esecuzione; con il terzo motivo censurava il rigetto della domanda di cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive ex art. 89 c.p.c., relative all'accusa rivolta al difensore di abusare del processo. La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per l'esposizione dei fatti del tutto lacunosa e per la totale aspecificità dei motivi, che non si confrontavano con la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'appello; inoltre ha giudicato non sindacabile in sede di legittimità, nei termini dedotti, l'apprezzamento di non offensività delle espressioni contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che l'atto introduttivo non offriva una sufficiente esposizione dei fatti processuali e sostanziali, impedendo di comprendere appieno il decisum impugnato e la persistenza delle questioni, e che i primi due motivi non si misuravano con la reale ratio della sentenza d'appello, imperniata sull'inammissibilità per mancata censura delle rationes decidendi di primo grado. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché la valutazione di non offensività delle espressioni è apprezzamento di merito, censurabile soltanto nei limiti del vizio motivazionale non dedotto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice nel processo esecutivo immobiliare.
art. 164-bis disp. att. c.p.c.
La Corte d'appello aveva ritenuto che la pretesa infruttuosità della procedura esecutiva dovesse essere fatta valere prima della vendita; la Cassazione rileva che il motivo di ricorso non si confrontava con tale ratio.
Il potere di sospendere la vendita è considerato esercitabile prima dell'emissione del decreto di trasferimento; la doglianza proposta dopo tale momento è tardiva.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
L'esposizione sommaria dei fatti e l'esposizione specifica dei motivi sono requisiti essenziali del ricorso per cassazione; la loro violazione comporta inammissibilità.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Indicato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
È menzionato per escludere la rinnovazione del contraddittorio, non occorrente in ragione dell'inammissibilità del ricorso.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure sono formulate come violazione di legge e omesso esame, ma risultano in concreto aspecifiche o non correttamente riferite alla decisione impugnata.
Richiamato nel secondo motivo, senza che la censura superi il vaglio di specificità.
Richiamato nel secondo motivo, ma non in modo idoneo a scardinare la ratio della sentenza d'appello.
Richiamato nel secondo motivo in tema di motivazione apparente, ma la censura è reputata priva di adeguato confronto con la decisione impugnata.
Richiamato nel secondo motivo, senza incidere sull'esito dell'inammissibilità.
La valutazione circa l'offensività o meno delle espressioni appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
È richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a consentire alla Corte di comprendere immediatamente il thema decidendum e a verificare se le questioni dedotte siano ancora attuali e non precluse da giudicato interno.
- La censura in cassazione deve confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre le tesi di merito senza criticare la specifica ragione posta a base della decisione di appello.
- La violazione del requisito di specificità dei motivi determina l'inammissibilità quando il ricorso non spiega in modo chiaro perché la decisione impugnata sarebbe erronea in diritto o viziata nel ragionamento decisorio.
- I poteri del giudice dell'esecuzione relativi all'infruttuosità della procedura e alla sospensione della vendita devono essere esercitati tempestivamente, prima del compimento degli atti irreversibili della vendita e comunque prima del decreto di trasferimento; le contestazioni formulate dopo tali momenti sono tardive.
- La valutazione sull'offensività o meno di espressioni contenute negli atti processuali è rimessa al giudice di merito e non è normalmente sindacabile in sede di legittimità, salvo specifiche censure nei limiti del vizio motivazionale consentito.
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