Cassazione Civile, Ordinanza n. 02959/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello contro una cartella di pagamento emessa, a seguito di controllo formale, per imposte dichiarate e non versate relative all'anno d'imposta 2008. Con il primo motivo ha dedotto violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2, sostenendo che, una volta passata in giudicato la decisione di primo grado che aveva accolto solo parzialmente il ricorso, la cartella avrebbe dovuto essere integralmente annullata e l'ufficio avrebbe dovuto emetterne una nuova dopo riliquidazione dell'imposta. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 36 d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR avesse rigettato il gravame facendo affidamento su uno sgravio parziale di euro 12,78 risultante dai tabulati dell'Ufficio, senza considerare la propria richiesta di sgravio per errori materiali di importo molto maggiore e senza valutare il contrasto tra le allegazioni delle parti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel processo tributario a natura di impugnazione-merito, quando esiste un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originaria, il giudice dell'opposizione alla cartella non può annullarla integralmente, ma deve ricondurla alla misura corretta, eliminandola solo per la parte ormai priva di titolo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della CTR, fondata sulla sostanziale acquiescenza/non contestazione della contribuente rispetto ai tabulati prodotti dall'Ufficio, e perché, in sostanza, mirava a una nuova valutazione del merito e delle risultanze documentali, non consentita in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non ha svolto difese e la concessionaria è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 2
Richiamati per sostenere la natura e i limiti del processo tributario; la Corte ribadisce la natura di impugnazione-merito del giudizio tributario.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme ai parametri convenzionali per fondare l'esigenza di ragionevole durata e giusto processo, che impone di non annullare integralmente la cartella se la pretesa è solo in parte infondata.
art. 47 CDFU
Richiamato quale parametro del giusto processo e della tutela effettiva.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale della ragionevole durata del processo.
Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Richiamato dal ricorrente per vizio motivazionale; la Corte osserva che il motivo in realtà sollecitava una rivisitazione del merito.
art. 36 d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini della censura.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini della censura.
Invocato per lamentare un vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando una cartella di pagamento è fondata su una pretesa già ridotta da un titolo giudiziale definitivo, il giudice non deve annullare la cartella in toto, ma deve limitarne l'efficacia alla sola parte ancora sorretta dal titolo originario.
- La natura di impugnazione-merito del giudizio tributario consente al giudice di correggere la pretesa fiscale alla misura effettivamente dovuta, evitando pronunce inutilmente demolitorie quando il credito residuo sia comunque accertabile.
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non censura la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o delle risultanze documentali, poiché tale operazione attiene al merito e non al controllo di legittimità.
- Se il giudice di merito fonda la decisione sulla non contestazione o sulla sostanziale acquiescenza della parte rispetto a documenti prodotti dall'Ufficio, il ricorso deve investire anche tale autonoma ragione decisoria, altrimenti resta inammissibile.
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