Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02964/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per maggiore IRPEF relativa all’anno d’imposta 2009, deducendo vizi procedimentali e sostanziali. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, egli ha proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato una nota con cui ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119 del 2018 per la controversia in esame, producendo documentazione del versamento della prima rata. Ha inoltre dichiarato di rinunciare al ricorso. La resistente agente della riscossione ha resistito con controricorso. La Corte ha verificato che l’istanza di definizione era stata presentata e ricevuta, che la prima rata era stata pagata, che entro il termine previsto non era stato notificato diniego e che non era stata presentata istanza di trattazione del giudizio.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha rilevato l’intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come convertito. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, richiamando anche l’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale richiamata dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. n. 119 del 2018

    comma 12; comma 13; ult. periodo

    La definizione agevolata della controversia fiscale, con pagamento della prima rata e assenza di diniego entro il termine di legge, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la presentazione di istanza di definizione agevolata prevista dalla legge speciale, seguita dal pagamento della prima rata e dalla mancata notifica del diniego entro il termine stabilito, comporta la cessazione della materia del contendere.
  • Quando la controversia è definita da una disciplina condonistica sopravvenuta che prevede specifiche condizioni di perfezionamento, il giudice non deve esaminare i motivi di ricorso nel merito.
  • L’estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata produce la regolazione delle spese secondo la disciplina speciale richiamata dalla normativa di condono.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.