Cassazione Civile, Ordinanza n. 02964/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per maggiore IRPEF relativa all’anno d’imposta 2009, deducendo vizi procedimentali e sostanziali. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, egli ha proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato una nota con cui ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119 del 2018 per la controversia in esame, producendo documentazione del versamento della prima rata. Ha inoltre dichiarato di rinunciare al ricorso. La resistente agente della riscossione ha resistito con controricorso. La Corte ha verificato che l’istanza di definizione era stata presentata e ricevuta, che la prima rata era stata pagata, che entro il termine previsto non era stato notificato diniego e che non era stata presentata istanza di trattazione del giudizio.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha rilevato l’intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, come convertito. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, richiamando anche l’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione speciale richiamata dalla Corte.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
comma 12; comma 13; ult. periodo
La definizione agevolata della controversia fiscale, con pagamento della prima rata e assenza di diniego entro il termine di legge, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale base processuale per la declaratoria di estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la presentazione di istanza di definizione agevolata prevista dalla legge speciale, seguita dal pagamento della prima rata e dalla mancata notifica del diniego entro il termine stabilito, comporta la cessazione della materia del contendere.
- Quando la controversia è definita da una disciplina condonistica sopravvenuta che prevede specifiche condizioni di perfezionamento, il giudice non deve esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- L’estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata produce la regolazione delle spese secondo la disciplina speciale richiamata dalla normativa di condono.
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