Cassazione Civile, Ordinanza n. 31247/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato, in parte, la decisione di primo grado su un ricorso avverso un estratto di ruolo relativo a cartelle esattoriali e avvisi di addebito. Il giudice di merito aveva accertato la prescrizione di alcune cartelle, mentre per le altre aveva ritenuto rituale la notifica, sia a mezzo posta sia tramite strumenti telematici, con conseguente decadenza del contribuente dalla possibilità di contestare il merito delle pretese. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: contestava l’utilizzabilità di copie fotostatiche prive di attestazione di conformità e senza produzione degli originali; deduceva la nullità della procura rilasciata al difensore della controparte; censurava la valutazione della ritualità delle notifiche, sostenendo l’insufficienza della documentazione prodotta in relazione alle notifiche postali e PEC; lamentava omessa pronuncia e carenza di motivazione sulle contestazioni relative alla conformità delle copie e al collegamento tra atto e ricevute; denunciava violazione delle regole sulla prova; infine contestava il regime di prescrizione applicato ai crediti, ritenendo dovesse operare la prescrizione quinquennale e non quella decennale. Prima della decisione il ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, notificandola alle controparti, e ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione.
La decisione
La Corte non ha dichiarato l’estinzione del processo, pur prendendo atto della rinuncia agli atti depositata dal ricorrente e comunicata alle parti. Ha ritenuto che la rinuncia, pur non perfezionando l’estinzione per difetto della rituale comunicazione a cura della cancelleria, dimostrasse comunque la sopravvenuta carenza di interesse attuale del ricorrente alla decisione. Per tale ragione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in considerazione delle sopravvenienze normative e giurisprudenziali in materia di impugnazione dell’estratto di ruolo. È stato inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, per sopravvenuta causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso sulla ripartizione dell’onere probatorio e sull’utilizzabilità della documentazione prodotta dalla controparte.
Invocato dal ricorrente per contestare l’efficacia probatoria delle copie documentali prodotte.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla prova documentale e alle copie degli atti.
Richiamato dal ricorrente per contestare la conformità delle copie agli originali.
Richiamato dal ricorrente nel censurare la prova documentale.
Richiamato dal ricorrente nel censurare la prova documentale.
Invocato dal ricorrente in tema di disconoscimento e verificazione delle copie documentali.
artt. 1 e 11 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati dal ricorrente per sostenere la nullità della procura della difesa avversaria nel processo tributario.
Richiamato dal ricorrente in tema di procura alle liti.
Richiamato dal ricorrente in tema di requisiti dell’atto difensivo e della procura.
Richiamato dal ricorrente per dedurre una nullità sanabile/insanabile della procura della controparte.
artt. 137, 138, 139, 140, 143, 149 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente come norme sul procedimento notificatorio, che si assumeva non correttamente accertato nei gradi di merito.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato in tema di notificazione delle cartelle esattoriali.
art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione alle forme di notifica degli atti tributari.
art. 7, ultimo comma, L. n. 890 del 1982
Richiamato per contestare la prova della notifica a mezzo posta.
Richiamato in tema di notifiche telematiche/PEC.
art. 30, comma 4, d.l. n. 78 del 2010 conv. in L. n. 122 del 2010
Richiamato in relazione al regime delle notifiche telematiche o degli atti della riscossione.
Richiamato nel motivo con cui si denunciava omessa pronuncia sulle contestazioni relative alle notifiche e alle copie documentali.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per contestare la motivazione della sentenza di merito nel processo tributario.
Invocati per contestare la valutazione delle prove documentali sul corretto espletamento delle notifiche.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sulla prescrizione applicata e sulla tutela del diritto di difesa.
art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
La Corte lo richiama per affermare che la rinuncia al ricorso può essere fatta fino alla data dell’adunanza camerale; nel caso concreto, però, non ha dichiarato l’estinzione perché mancava la rituale comunicazione a cura della cancelleria.
art. 3, comma 28, lett. m), d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per il testo novellato dell’art. 390 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, escluso in ragione della sopravvenuta inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 conv. in L. 17 dicembre 2021, n. 215
Richiamato per la modifica dell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo.
art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato, come modificato, quale base normativa sopravvenuta in materia di impugnazione dell’estratto di ruolo.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio, se depositata prima dell’adunanza camerale ma senza il perfezionamento degli adempimenti di comunicazione previsti, può non condurre all’estinzione del processo; tuttavia essa può far emergere la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione e determinare l’inammissibilità del ricorso.
- Quando la controversia è stata incisa da sopravvenienze normative e da arresti nomofilattici che hanno ridefinito l’ambito di impugnazione dell’estratto di ruolo, è possibile compensare integralmente le spese per la peculiarità della vicenda.
- Se il ricorso diviene inammissibile per ragioni sopravvenute legate alla perdita di interesse, non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
- In sede di legittimità, la sopravvenuta rinuncia del ricorrente agli atti e la sua dichiarazione di non interesse alla prosecuzione possono incidere radicalmente sulla definizione del giudizio, anche quando restino astrattamente formulate censure di merito su notifiche, prova documentale e prescrizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31239/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31240/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31246/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31248/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31249/2024 del 06/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 6 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31250/2024 del 06/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →