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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31240/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta dall'originario dipendente regionale, poi proseguita dai suoi eredi, volta ad ottenere l'accertamento del diritto a includere nel calcolo dell'incentivo all'esodo previsto da un accordo di risoluzione consensuale del rapporto ex art. 7 della legge regionale Calabria n. 8/2005 anche il rateo di tredicesima mensilità. La Corte d'appello aveva accolto l'appello principale della Regione, ritenendo applicabile alla pretesa il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. e dichiarando prescritti i crediti, considerato il tempo trascorso tra la risoluzione consensuale (22 settembre 2005) e la prima diffida interruttiva (29 novembre 2013). I ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello regionale, per mancata contestazione di tutte le rationes decidendi; 2) nullità della sentenza e violazione del giudicato interno, assumendo che l'appello non avesse censurato tutte le rationes poste dal Tribunale a fondamento del rigetto dell'eccezione di prescrizione; 3) violazione dell'art. 7 della legge regionale Calabria n. 8/2005, in relazione agli artt. 2948, n. 5, e 2946 c.c., sostenendo che l'incentivo all'esodo avesse natura contrattuale e assistenziale, fosse erogato una tantum e non retributiva, con conseguente prescrizione decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l'eccezione di inammissibilità dell'appello era stata implicitamente disattesa dalla Corte territoriale con la decisione di merito e, inoltre, il vizio di omessa pronuncia non è configurabile per eccezioni meramente processuali. Ha dichiarato infondato il secondo motivo osservando che la Regione aveva comunque censurato in appello la statuizione di primo grado sul termine di prescrizione; quindi non si era formato giudicato interno sulla questione, poiché la censura investiva la sequenza fatto-norma-effetto e impediva la stabilizzazione della sola argomentazione sulla fonte contrattuale dell'obbligazione. Ha infine rigettato il terzo motivo, aderendo alla ricostruzione già affermata dalla giurisprudenza di legittimità: l'incentivo all'esodo corrisposto in esecuzione di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto ha natura retributiva, è collegato alla fase finale del rapporto di lavoro e, come credito da esatto adempimento del datore di lavoro, soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 5, c.c. Ne consegue la conferma della declaratoria di prescrizione e la condanna dei ricorrenti alle spese, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per nullità della sentenza/procedimento e per violazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte afferma che il vizio non sussiste quando l'eccezione processuale è implicitamente disattesa dalla decisione di merito.

  • art. 7, legge regionale Calabria n. 8/2005

    fonte del diritto all'incentivo all'esodo oggetto della controversia; la Corte ne conferma la riconduzione a erogazione con natura retributiva in quanto corrisposta in esecuzione di un accordo di risoluzione consensuale.

  • art. 2948, n. 5, c.c.

    termine prescrizionale quinquennale applicabile ai crediti aventi natura retributiva collegati alla fase conclusiva del rapporto di lavoro.

  • art. 2946 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la prescrizione decennale, ma la Corte lo esclude in favore del termine quinquennale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità conformi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito, decidendo nel merito della controversia, abbia implicitamente rigettato un'eccezione processuale incompatibile con la decisione adottata.
  • Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza, ossia su questioni dotate di autonomia decisoria; non si consolida invece su singole argomentazioni o premesse logiche della statuizione, né sulla sola qualificazione astratta dell'obbligazione quando la censura investa comunque il termine di prescrizione applicabile.
  • Se in appello viene contestata la statuizione di primo grado sul termine di prescrizione, la questione resta devoluta al giudice del gravame anche quando il gravame non riproduca tutte le argomentazioni svolte dal primo giudice.
  • Le somme corrisposte al lavoratore in esecuzione di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto, quale incentivo all'esodo, hanno natura retributiva quando costituiscono il corrispettivo del consenso alla cessazione anticipata del rapporto; da ciò deriva l'applicazione della prescrizione quinquennale prevista per i crediti retributivi connessi alla fase finale del rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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