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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31249/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

I lavoratori avevano agito davanti al giudice ordinario per ottenere la condanna dell'ente datore di lavoro al pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di retribuzione accessoria, riferite a tre fondi contrattuali del comparto sanità e maturate nel periodo 1999-2017. La domanda era fondata sulla dedotta errata determinazione/insufficiente implementazione dei fondi, che non avrebbe tenuto conto dell'aumento del personale in servizio. I giudici di merito avevano invece ritenuto che la controversia appartenesse al giudice amministrativo, qualificando la questione come impugnazione sostanziale di un esercizio discrezionale di macro-organizzazione e non come semplice pretesa creditoria di natura retributiva. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato violazione delle norme sul riparto di giurisdizione, sostenendo che la domanda riguardava differenze retributive di fonte contrattuale, che il comportamento dell'ente era un mero inadempimento datoriale e che eventuali atti presupposti erano solo fatti incidentali disapplicabili dal giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia, affinché prosegua il giudizio nel merito. La Corte ha ritenuto che il petitum sostanziale fosse il pagamento di differenze retributive di fonte contrattuale e che la verifica circa la correttezza della costituzione/ridefinizione dei fondi fosse solo incidentale rispetto alla domanda creditoria, quindi devoluta al giudice ordinario. Ha inoltre disposto che il giudice di rinvio provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.

    consente di dedurre in cassazione i motivi attinenti alla giurisdizione; la Corte può conoscere anche del fatto processuale e dei fatti rilevanti per stabilire il giudice munito di giurisdizione.

  • art. 37 c.p.c.

    invocato per censurare l'erronea declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sul riparto di giurisdizione.

  • art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato per spiegare che i fondi del trattamento accessorio per alcune annualità erano stati costituiti in via provvisoria in mancanza di accordo sindacale.

  • art. 383 c.p.c.

    norma applicata per la cassazione con rinvio al giudice individuato come munito di giurisdizione.

  • art. 353 c.p.c.

    richiamato per indicare che il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere la causa al Tribunale, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • art. 35, comma 4, d.lgs. n. 149/2022

    richiamato per precisare la disciplina temporale applicabile alla fattispecie, trattandosi di impugnazione anteriore al 28.2.2023.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola qualificazione formale data dalle parti o al tipo di provvedimento evocato in giudizio.
  • Se la domanda ha come oggetto immediato il pagamento di differenze retributive di fonte contrattuale, la controversia resta devoluta al giudice ordinario anche quando la pretesa presupponga la verifica incidentale della legittimità di atti organizzativi o presupposti dell'amministrazione.
  • La circostanza che l'ente pubblico datore di lavoro abbia esercitato poteri organizzativi o discrezionali rileva solo se la domanda investe direttamente l'atto autoritativo; se, invece, l'atto è solo prodromico e viene contestato incidentalmente, il giudice ordinario può disapplicarlo ove necessario per decidere sul diritto soggettivo azionato.
  • Nel giudizio di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, la Corte può esaminare direttamente gli atti e i fatti processuali rilevanti per stabilire la natura della posizione giuridica dedotta e il giudice competente.
  • La verifica delle condizioni sostanziali che giustificherebbero l'incremento di un fondo contrattuale attiene al merito della pretesa creditoria e non incide di per sé sulla giurisdizione, se la domanda è strutturata come richiesta di somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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