Cassazione Civile, Ordinanza n. 31248/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal distacco, disposto il 16 dicembre 2008, di un dipendente comunale, già vicecomandante vicario della polizia municipale in categoria D, presso una società partecipata, con assegnazione a mansioni meramente impiegatizie riconducibili alla categoria B, quale misura cautelare connessa all'apertura di un procedimento penale per fatti inerenti alle funzioni svolte. Il Tribunale aveva escluso la reintegra in forma specifica ma riconosciuto il demansionamento e condannato l'ente al risarcimento; la Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità del demansionamento e rideterminato i danni patrimoniali e non patrimoniali, riducendo questi ultimi in ragione del rilievo causale attribuito alla vicenda penale. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha censurato: 1) la quantificazione del danno patrimoniale da dequalificazione, lamentando mancata considerazione delle prove e della gravità dell'inadempimento e comunque inadeguata liquidazione; 2) l'esclusione dall'area di calcolo dell'indennità di posizione organizzativa, sostenendo che dovesse assumersi la retribuzione percepita al momento del distacco, comprensiva della voce e al lordo, con esame di tutti i prospetti paga; 3) la quantificazione del danno non patrimoniale, deducendo che la Corte territoriale avesse attribuito eccessivo peso causale al procedimento penale trascurando la concausa del demansionamento, e che pertanto l'intero pregiudizio non patrimoniale dovesse essere posto a carico dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato integralmente inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato in modo generico, senza una specifica e corretta deduzione della violazione di legge e senza indicare un fatto storico decisivo realmente omesso, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché privo dell'indicazione puntuale delle norme asseritamente violate e comunque non idoneo a colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso l'indennità di posizione in ragione della temporaneità dell'incarico; è stata inoltre richiamata, in via di completezza, la regola secondo cui il danno da perdita reddituale va calcolato sul reddito netto e non sul lordo. Ha dichiarato inammissibile pure il terzo motivo: da un lato perché ancora una volta non era individuato alcun fatto storico omesso, ma solo una diversa lettura della CTU; dall'altro perché la censura non intercettava la reale ratio della decisione, fondata non sulla negazione della causalità del demansionamento, bensì sulla considerazione del procedimento penale come fattore scatenante di una patologia preesistente e del demansionamento come segmento causale autonomo idoneo ad aggravare o prolungare le conseguenze già in atto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52 D.Lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta violazione in tema di mansioni nel pubblico impiego contrattualizzato; la Corte non ne affronta il merito perché reputa il motivo inammissibile.
art. 2087 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sul danno da demansionamento e sul danno non patrimoniale; la Corte non esamina il merito per difetto di specificità e di corretta deduzione del vizio.
art. 2103 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la dequalificazione e la relativa quantificazione risarcitoria; la Corte non entra nel merito del parametro per inammissibilità del ricorso.
art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il motivo ex n. 3 deve indicare specificamente la norma violata e il contrasto con la decisione impugnata, mentre il motivo ex n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di elementi istruttori o di una diversa valutazione delle prove.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
menzionato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
menzionato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 1223 c.c.
richiamato dalla Corte per affermare che il danno va liquidato secondo il criterio del risarcimento del pregiudizio conseguenza, nella prospettiva dell'aggravamento o del prolungamento delle conseguenze dannose.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 52 D.Lgs. n. 196/2003
richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito, delle prove o della consulenza tecnica; i motivi che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, mirino in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento del giudice di merito sono inammissibili.
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede la specifica indicazione della norma asseritamente violata, del suo contenuto precettivo e del punto della decisione che si porrebbe in contrasto con essa; censure generiche o meramente assertive non superano il vaglio di ammissibilità.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste solo se viene individuato un preciso fatto storico, principale o secondario, discusso tra le parti e decisivo, mentre non è configurabile quando la doglianza riguarda soltanto l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o la persuasività della motivazione.
- In materia di danno da demansionamento, la liquidazione può essere operata in via equitativa quando la prova del danno sia incompleta o non specificamente allegata, ma la censura in cassazione deve colpire la regola giuridica applicata o l'omesso esame di un fatto storico, non la mera quantificazione.
- Quando una patologia preesistente sia stata provocata da un distinto fatto dannoso e un successivo demansionamento ne abbia determinato aggravamento o prolungamento, il giudice può riconoscere il ruolo causale autonomo del secondo segmento nella produzione del danno conseguenza, procedendo alla relativa liquidazione secondo l'art. 1223 c.c.
- Ai fini della quantificazione del danno patrimoniale correlato alla perdita o riduzione della capacità reddituale, il reddito va considerato al netto delle ritenute fiscali, poiché il calcolo al lordo condurrebbe a un ingiustificato arricchimento del danneggiato.
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