Cassazione Civile, Ordinanza n. 31250/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente comunale che, dopo essere stato distaccato presso una società partecipata con mansioni impiegatizie e poi rientrato in Comune, ha lamentato di essere stato adibito per un periodo successivo a mansioni non corrispondenti alla categoria di inquadramento, chiedendo il risarcimento dei danni da demansionamento. Il Tribunale aveva riconosciuto il demansionamento e condannato il Comune al risarcimento del solo danno patrimoniale da dequalificazione. La Corte d’appello ha confermato la sussistenza del demansionamento nel periodo indicato, ma ha accolto parzialmente l’appello del Comune riducendo e ricalcolando il risarcimento, ritenendo che le allegazioni del lavoratore sui pregiudizi fossero insufficienti e che la liquidazione dovesse avvenire in via presuntiva, riconoscendo solo il danno patrimoniale nella misura equitativa del 20% della retribuzione mensile. In cassazione il lavoratore ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sul pubblico impiego privatizzato e sull’obbligo di sicurezza e tutela professionale, nonché omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse sottovalutato le prove e la gravità dell’inadempimento nella quantificazione del danno; con il secondo ha denunciato violazione di norme di legge e contratti collettivi e nuovamente omesso esame di fatti decisivi, contestando la rideterminazione della retribuzione mensile usata come base di calcolo del risarcimento, assumendo che non trovasse riscontro nelle buste paga e che dovesse essere considerata la retribuzione lorda e l’intero materiale documentale prodotto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché le censure di violazione di legge erano formulate in modo generico, senza specifica individuazione del precetto violato e senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata; quanto al vizio motivazionale, il ricorso non indicava un vero fatto storico decisivo, ma si limitava a contestare la valutazione delle prove e la quantificazione equitativa del danno, con intento sostanzialmente sollecitatorio di una nuova valutazione del merito. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile per le stesse ragioni: mancanza di un fatto storico decisivo, generiche doglianze sulla valutazione delle prove, omissione della specifica indicazione delle norme o clausole collettive asseritamente violate. La Corte ha aggiunto, solo ad abundantiam, un richiamo al principio secondo cui, nella liquidazione del lucro cessante, la base di calcolo va individuata nella retribuzione netta e non in quella lorda, per evitare ingiustificati arricchimenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il motivo ex n. 3 richiede la specifica indicazione della norma violata e un confronto puntuale tra precetto e sentenza; il motivo ex n. 5 richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove.
art. 52 D.Lgs. n. 165/2001
Invocato dal ricorrente come norma sulla corretta assegnazione delle mansioni nel pubblico impiego privatizzato, ma la censura è stata ritenuta formulata in modo generico e quindi inammissibile.
art. 2087 c.c.
Invocato dal ricorrente a sostegno della pretesa risarcitoria da demansionamento; la Corte non entra nel merito della violazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.
art. 2103 c.c.
Invocato dal ricorrente in tema di tutela contro il demansionamento; la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 52 D.Lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non individua con precisione le norme asseritamente violate e non spiega in modo puntuale in che cosa la sentenza impugnata si ponga in contrasto con esse.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere fondato sulla mancata considerazione di singoli elementi istruttori o su contestazioni della valutazione delle prove, ma richiede l’indicazione di un preciso fatto storico, discusso tra le parti, che il giudice abbia effettivamente trascurato.
- La Cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito: sono inammissibili i motivi che, sotto l’apparente deduzione di errori di diritto o di motivazione, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e della quantificazione equitativa del danno.
- In tema di liquidazione del danno patrimoniale o del lucro cessante, la determinazione della base di calcolo deve evitare duplicazioni o arricchimenti ingiustificati; in linea di principio, quando rilevi la retribuzione ai fini risarcitori, il riferimento va al netto delle ritenute fiscali se la posta non è fiscalmente imponibile.
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