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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31246/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il dipendente, già proveniente da ITALTER-SIRAP, aveva chiesto il riconoscimento del diritto a percepire, dal 1° gennaio 2006, la retribuzione di posizione nella componente fissa prevista dalla contrattazione collettiva per i dirigenti regionali di terza fascia, con conseguente pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione rigettando il ricorso originario. In Cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 48 della l.r. Sicilia n. 21 del 2001, dell’art. 76 della l.r. Sicilia n. 25 del 1993, come modificato, e dell’art. 1362 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente subordinato il diritto alla formale qualifica di dirigente regionale, mentre il trattamento dovuto sarebbe stato quello risultante dall’integrazione tra il compenso previsto per i dipendenti ex ITALTER-SIRAP e il trattamento economico dei dirigenti regionali, senza necessità di una nomina formale a dirigente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso nel merito, richiamando un precedente conforme (Cass. n. 5745/2024) e dandovi continuità. Ha chiarito che il dipendente ex ITALTER-SIRAP, stipulante contratti a tempo determinato con la Regione siciliana in forza di previsioni legislative, non ha diritto alla parte fissa della retribuzione di posizione propria dei dirigenti regionali se manca un atto formale di nomina a dirigente e l’effettivo svolgimento delle relative funzioni con assunzione delle responsabilità connesse. Ne consegue la conferma del rigetto della domanda originaria e la condanna del ricorrente alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 48 l.r. Sicilia n. 21 del 2001

    "Trattamento economico dipendenti ex ITALTER e SIRAP"; "un importo pari alla differenza tra il trattamento economico annuo previsto dal CCNL degli edili [...] ed il trattamento economico annuo previsto dal CCRL dei dipendenti regionali attualmente in vigore, comprensivo delle retribuzioni accessorie"

    L’integrazione economica prevista dalla norma non comporta automaticamente il diritto alla parte fissa della retribuzione di posizione dei dirigenti regionali in assenza di formale inquadramento dirigenziale e svolgimento delle relative funzioni.

  • art. 76 l.r. Sicilia n. 25 del 1993

    Richiamato come base legislativa del transito/utilizzazione del personale ex ITALTER-SIRAP nei ruoli regionali mediante contratti a tempo determinato.

  • art. 7 l.r. Sicilia n. 38 del 1994

    Richiamato per l’equiparazione funzionale del personale ex ITALTER-SIRAP ai dipendenti regionali.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di interpretazione del quadro normativo e contrattuale, ma il motivo è stato respinto perché incompatibile con il principio già affermato dalla Corte.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama un precedente conforme e ne assume il principio di diritto come decisivo per la soluzione della controversia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo, a carico del ricorrente soccombente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il dipendente pubblico o contrattualizzato che sia stato equiparato sul piano funzionale ad altra categoria non acquisisce, per ciò solo, le specifiche voci retributive proprie di quella categoria se manca un formale provvedimento di inquadramento nel relativo ruolo o qualifica.
  • La retribuzione di posizione nella componente fissa presuppone non solo l’astratta previsione contrattuale, ma anche l’effettivo conferimento dell’incarico dirigenziale e lo svolgimento delle connesse responsabilità.
  • Quando una norma speciale prevede un’integrazione del trattamento economico parametrata al confronto con il trattamento dei dipendenti regionali, tale integrazione va letta secondo il suo oggetto specifico e non può essere estesa oltre i limiti risultanti dal testo e dal sistema.
  • In sede di legittimità, il richiamo a un precedente conforme può risolvere il motivo di ricorso quando la questione sia già stata decisa in termini identici e non emergano argomenti idonei a mutare l’orientamento.
  • L’attribuzione di benefici economici collegati a una qualifica non può prescindere dalla prova del titolo formale alla qualifica stessa e, se richiesto dalla fattispecie, dell’esercizio effettivo delle mansioni corrispondenti.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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