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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31239/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pensionati)

La controversia

La controversia nasce dall’imposizione, da parte della Cassa previdenziale, di un contributo di solidarietà per il triennio 2014-2016 sulle pensioni erogate ad alcuni iscritti/pensionati. Il Tribunale di Rimini aveva dato ragione alla Cassa, mentre la Corte d’appello di Bologna, in riforma, aveva dichiarato illegittimo il prelievo e condannato la Cassa alla restituzione delle somme trattenute con interessi. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato, e dell’art. 2 d.lgs. n. 509/1994, sostenendo che il contributo fosse legittimo perché adottato nell’ambito dell’autonomia gestionale dell’ente e conforme ai requisiti di temporaneità e proporzionalità affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173/2016, con finalità solidaristiche anche intergenerazionali e di riequilibrio finanziario. I pensionati resistenti hanno proposto ricorso incidentale contro la compensazione delle spese disposta in appello, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 4 d.m. n. 55/2014, assumendo l’assenza dei presupposti per la compensazione e lamentando che essa si traducesse in una soccombenza di fatto.

La decisione

La Cassa ha rinunciato al ricorso principale prima della decisione; la Suprema Corte ha quindi dichiarato estinto il processo limitatamente al ricorso principale. Ha inoltre esaminato e rigettato il ricorso incidentale dei pensionati, ritenendo ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva anche a fronte della rinuncia al ricorso principale, ma infondata nel merito, poiché la Corte d’appello aveva motivato in modo adeguato e non illogico la compensazione delle spese in ragione della complessità e novità della questione. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti costituite. È stato inoltre dato atto dell’obbligo dei ricorrenti incidentali di versare l’ulteriore contributo unificato, mentre tale conseguenza non è stata applicata alla ricorrente principale per effetto dell’estinzione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    come novellato dall’art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    invocato dalla Cassa quale base normativa del contributo di solidarietà; la Corte non decide nel merito per effetto della rinuncia al ricorso principale.

  • art. 2 d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    richiamato dalla Cassa a fondamento dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile dell’ente; non vi è una statuizione di merito sulla sua portata nella decisione finale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma del vizio dedotto sia nel ricorso principale sia in quello incidentale (violazione di legge).

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti incidentali per censurare la regolazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la compensazione delle spese è discrezionale ma deve essere sorretta da motivazione non illogica e non apparente, con impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    invocato dai ricorrenti incidentali in relazione alla liquidazione/compensazione delle spese.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale in cassazione.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia della ricorrente principale, conforme a tale disposizione, ha determinato l’estinzione del giudizio di cassazione quanto al ricorso principale.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    richiamato quale conseguenza processuale della rinuncia al ricorso principale, cioè l’estinzione del processo di cassazione in parte qua.

  • art. 334 c.p.c.

    la Corte afferma che la perdita di efficacia dell’impugnazione incidentale tardiva prevista dal comma 2 non opera in caso di rinuncia all’impugnazione principale.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 334 e 371 c.p.c. per affermare l’ammissibilità dell’impugnazione incidentale tardiva anche oltre il termine dell’impugnazione principale.

  • art. 371 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 334 e 343 c.p.c. nel senso dell’ammissibilità del ricorso incidentale tardivo nel giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude la sua applicazione alla ricorrente principale perché l’estinzione del processo non equivale a rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso principale comporta l’estinzione del giudizio di cassazione limitatamente a quel ricorso, ma non travolge automaticamente l’impugnazione incidentale, che deve essere comunque esaminata se ritualmente proposta.
  • L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando investa un capo autonomo della sentenza e l’interesse ad impugnare fosse già preesistente; non occorre distinguere tra capo autonomo e capo dipendente ai fini dell’ammissibilità.
  • La perdita di efficacia dell’impugnazione incidentale tardiva prevista in caso di inammissibilità dell’impugnazione principale non si estende alla diversa ipotesi di rinuncia al ricorso principale.
  • La compensazione delle spese è frutto di un potere discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione solo se sorretta da motivazione illogica, apparente o fondata su ragioni non pertinenti; non è consentito sostituire la valutazione di merito con una diversa ponderazione della "gravità ed eccezionalità" delle ragioni addotte.
  • Ai fini della compensazione delle spese, la complessità e la novità della questione possono integrare gravi ed eccezionali ragioni, soprattutto quando la materia abbia richiesto successivi interventi chiarificatori della giurisprudenza o della Corte costituzionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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