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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26914/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento per IRES e IRAP relativi agli anni d’imposta 2004-2007, emessi nei confronti di una società poi fallita. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione somme qualificate come proventi illeciti, ritenendo che la società avesse ottenuto anticipazioni bancarie mediante fatture false o relative a operazioni inesistenti e che tali somme non fossero state restituite. La Corte regionale aveva confermato la legittimità degli accertamenti. Con il ricorso per cassazione la curatela ha dedotto: 1) errore nel qualificare le anticipazioni bancarie come redditi/proventi illeciti, sostenendo che si trattava di meri finanziamenti con obbligo di restituzione e che la mancata restituzione dipendeva dal fallimento, con ammissione delle banche allo stato passivo; 2) violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento, perché mancavano i presupposti del reato tributario e, comunque, il reato sarebbe prescritto, oltre all’inapplicabilità del raddoppio all’IRAP; 3) duplicazione di imposta per avere tassato sia le anticipazioni sia le perdite su crediti connessi alle fatture, con omessa pronuncia; 4) omessa pronuncia sugli avvisi e sulla questione dell’omessa fatturazione da differenze inventariali per il 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinviando alla CTR dell’Umbria in diversa composizione. Ha ritenuto solo parzialmente fondato il secondo motivo: ha confermato la correttezza della CTR sull’operatività del raddoppio dei termini per le imposte dirette, ma ha escluso che tale istituto sia applicabile all’IRAP. Ha inoltre accolto il primo motivo, rilevando che la CTR aveva erroneamente qualificato come redditi illeciti le anticipazioni bancarie ottenute mediante fatture fittizie senza considerare la natura del finanziamento e il fatto che la mancata restituzione fosse legata al fallimento e all’insinuazione delle banche al passivo. Sono stati ritenuti fondati anche il terzo e il quarto motivo per omessa pronuncia sulle ulteriori questioni devolute in appello e già prospettate nel ricorso introduttivo. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi indicati e regolare anche le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    sono state dedotte censure di violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e omessa pronuncia.

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    il raddoppio dei termini per l’accertamento presuppone l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari e non la sua effettiva presentazione; non si applica all’IRAP.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in tema di raddoppio dei termini per gli accertamenti IVA, in presenza dell’obbligo di denuncia penale.

  • art. 331 c.p.p.

    l’obbligo di denuncia penale è il presupposto del raddoppio dei termini di accertamento.

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    richiamato per escludere che il giudice tributario possa sindacare nel merito la sussistenza del reato ai fini del raddoppio dei termini.

  • art. 10-bis L. n. 212/2000

    citato come intervenuta depenalizzazione delle condotte elusive, non applicabile alla fattispecie perché anteriore.

  • art. 1, commi 130-132, L. n. 208/2015

    le modifiche sul raddoppio dei termini non incidono sugli avvisi già notificati per periodi d’imposta precedenti al 31 dicembre 2016.

  • art. 2 d.lgs. n. 128/2015

    richiamato dalla disciplina transitoria che salva gli effetti degli atti già notificati.

  • artt. 53 e 112 Cost.

    richiamati dalla parte ricorrente in relazione al divieto di duplicazione e al dovere di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 67 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla parte ricorrente sulla tassazione delle somme contestate.

  • artt. 66 e 75 d.P.R. n. 917/1997

    richiamati dalla parte ricorrente sulla deducibilità/perdite su crediti e sulla corretta imputazione fiscale.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per l’omessa motivazione/pronuncia della sentenza impugnata.

  • art. 1 d.P.R. n. 441/1997

    richiamato sulla questione dell’omessa fatturazione e delle differenze inventariali.

  • art. 109 T.U.I.R.

    richiamato in relazione all’imputazione dei componenti di reddito e alla pretesa omessa fatturazione.

  • art. 14, comma 4, L. n. 537/1993

    richiamato per affermare che l’esclusione dei proventi illeciti dalla base imponibile opera solo se il provvedimento ablatorio interviene entro la fine del periodo d’imposta.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    richiamato per affermare che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non può colpire beni già assoggettati a fallimento.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per il principio secondo cui l’obbligazione IVA relativa alla fattura opera solo quando la fattura sia effettivamente emessa nei modi previsti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la preclusione per la doppia conforme non opera se nei due gradi di merito è mancato l’accertamento del fatto storico dedotto in cassazione.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento opera, nei testi applicabili ratione temporis, quando esiste l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari rilevanti, senza che sia necessaria la prova dell’effettiva presentazione della denuncia.
  • Nel giudizio tributario il contribuente che eccepisce la decadenza non può contestare direttamente la sussistenza del reato, ma deve dedurre l’assenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia.
  • Il raddoppio dei termini non si applica all’IRAP, poiché le violazioni relative a tale imposta non sono presidiate da sanzioni penali.
  • Una anticipazione bancaria in conto fatture, per sua natura, è un finanziamento a breve termine che attribuisce liquidità anticipata, non un reddito; la sua qualificazione fiscale deve tener conto della struttura dell’operazione e non può fondarsi solo sul dato della documentazione falsa utilizzata per ottenerla.
  • La mancata restituzione di somme anticipate non può essere valutata in astratto, ma deve considerare gli effetti della procedura fallimentare e l’eventuale insinuazione al passivo dei creditori finanziatori.
  • La mancata pronuncia su specifiche censure di appello o su questioni devolute al giudice di merito integra vizio denunciabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio.
  • La preclusione derivante dalla doppia conforme non opera quando il fatto storico dedotto come omesso non sia stato oggetto di effettivo accertamento in nessuno dei due gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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