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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26884/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

Una cooperativa edilizia aveva assegnato a un socio, con atto notarile del 23 febbraio 2007, la piena proprietà di un appartamento e di un’autorimessa. Nell’atto le parti avevano dichiarato che l’operazione era soggetta a IVA, con registro in misura fissa e applicazione dei benefici prima casa. L’Agenzia, a seguito di verifica, aveva però rilevato una scrittura privata di preassegnazione del 5 dicembre 2002 e aveva ritenuto che l’assegnazione finale fosse intervenuta oltre quattro anni dopo l’ultimazione dei lavori. Da ciò aveva fatto discendere l’esenzione IVA e, per alternativa IVA/registro, la liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale. In cassazione l’Agenzia deduceva due motivi: 1) violazione dell’art. 66, comma 6-bis, del d.l. n. 331/1993 e dell’art. 15 disp. prel. c.c., sostenendo che tale disciplina agevolativa per le cooperative sarebbe stata abrogata o comunque superata dalla riforma IVA del 2006 e che, quindi, gli atti esenti da IVA dovessero scontare il registro proporzionale; 2) violazione dell’art. 10, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la data di ultimazione dei lavori dovesse ricavarsi non dall’attestazione formale del Comune e del tecnico abilitato, ma dalla scrittura di preassegnazione, che dimostrava la concreta idoneità dell’immobile e il completamento dei lavori, così da collocare l’assegnazione oltre il termine quadriennale.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’art. 66, comma 6-bis, conserva efficacia anche dopo la modifica del regime IVA introdotta nel 2006: la disciplina di favore per gli atti delle cooperative edilizie non è stata abrogata implicitamente, perché la norma non distingue tra assegnazioni soggette a IVA o esenti e continua ad applicarsi autonomamente, senza che possa farsi prevalere in via interpretativa il principio generale di alternatività IVA/registro di cui all’art. 40 d.P.R. n. 131/1986. Ha inoltre respinto il secondo motivo, osservando che la data di ultimazione dei lavori deve essere ancorata a un dato certo e ufficiale, cioè alla dichiarazione/certificazione resa al Comune dal tecnico abilitato; la preassegnazione e l’immissione nel possesso del socio non bastano a provare l’effettiva ultimazione dell’intera costruzione. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, senza pronuncia sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 66, comma 6-bis, d.l. n. 331/1993

    «gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati»

    La disposizione speciale per le cooperative edilizie continua ad applicarsi anche dopo la riforma IVA del 2006 e non è stata abrogata implicitamente dal mutato regime delle esenzioni IVA.

  • art. 15 disp. prel. c.c.

    Invocato per escludere l’abrogazione implicita, ma la Corte ha ritenuto non configurabile un’abrogazione tacita della disciplina agevolativa.

  • art. 40 d.P.R. n. 131/1986

    Il principio di alternatività IVA/registro non consente di neutralizzare la disciplina speciale di favore prevista per gli atti delle cooperative edilizie.

  • art. 10, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. n. 633/1972

    La verifica del termine quadriennale va effettuata con riferimento a un dato certo e ufficiale di ultimazione dei lavori, non a indici presuntivi come la preassegnazione.

  • art. 35, comma 8, d.l. n. 223/2006

    La modifica del 2006 ha introdotto l’esenzione IVA per alcune cessioni immobiliari, ma non ha determinato l’abrogazione della norma agevolativa sulle cooperative.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento dei motivi di ricorso.

  • art. 40 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato anche per la tassazione proporzionale in caso di cessioni esenti da IVA, ma non ritenuto prevalente rispetto alla norma speciale.

Massime di principio

  • La disciplina agevolativa speciale prevista per le cooperative edilizie permane finché non intervenga una modifica espressa: non può essere superata per via interpretativa mediante l’asserita abrogazione implicita derivante dal mutamento del regime IVA generale.
  • Quando una norma speciale sull’imposta di registro non distingue tra operazioni soggette a IVA e operazioni esenti, essa continua ad applicarsi secondo il proprio tenore letterale anche dopo la riforma dell’IVA, salvo incompatibilità assoluta non riscontrabile nel caso di specie.
  • Ai fini dell’individuazione del momento di ultimazione dei lavori per il regime IVA/registro delle cessioni immobiliari, occorre fare riferimento a un riscontro oggettivo e ufficiale, quale la dichiarazione resa al Comune dal tecnico abilitato, non a elementi meramente presuntivi o all’immissione in possesso del bene.
  • L’atto di preassegnazione di un alloggio cooperativo non equivale, di per sé, all’ultimazione dei lavori dell’intero fabbricato e non è sufficiente a far decorrere il termine quadriennale previsto dalla normativa IVA.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro opera nel sistema generale, ma non elimina automaticamente le discipline speciali di favore che il legislatore abbia mantenuto in vigore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della provaNullità

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