Cassazione Civile, Ordinanza n. 26884/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
Una cooperativa edilizia aveva assegnato a un socio, con atto notarile del 23 febbraio 2007, la piena proprietà di un appartamento e di un’autorimessa. Nell’atto le parti avevano dichiarato che l’operazione era soggetta a IVA, con registro in misura fissa e applicazione dei benefici prima casa. L’Agenzia, a seguito di verifica, aveva però rilevato una scrittura privata di preassegnazione del 5 dicembre 2002 e aveva ritenuto che l’assegnazione finale fosse intervenuta oltre quattro anni dopo l’ultimazione dei lavori. Da ciò aveva fatto discendere l’esenzione IVA e, per alternativa IVA/registro, la liquidazione dell’imposta di registro in misura proporzionale. In cassazione l’Agenzia deduceva due motivi: 1) violazione dell’art. 66, comma 6-bis, del d.l. n. 331/1993 e dell’art. 15 disp. prel. c.c., sostenendo che tale disciplina agevolativa per le cooperative sarebbe stata abrogata o comunque superata dalla riforma IVA del 2006 e che, quindi, gli atti esenti da IVA dovessero scontare il registro proporzionale; 2) violazione dell’art. 10, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la data di ultimazione dei lavori dovesse ricavarsi non dall’attestazione formale del Comune e del tecnico abilitato, ma dalla scrittura di preassegnazione, che dimostrava la concreta idoneità dell’immobile e il completamento dei lavori, così da collocare l’assegnazione oltre il termine quadriennale.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’art. 66, comma 6-bis, conserva efficacia anche dopo la modifica del regime IVA introdotta nel 2006: la disciplina di favore per gli atti delle cooperative edilizie non è stata abrogata implicitamente, perché la norma non distingue tra assegnazioni soggette a IVA o esenti e continua ad applicarsi autonomamente, senza che possa farsi prevalere in via interpretativa il principio generale di alternatività IVA/registro di cui all’art. 40 d.P.R. n. 131/1986. Ha inoltre respinto il secondo motivo, osservando che la data di ultimazione dei lavori deve essere ancorata a un dato certo e ufficiale, cioè alla dichiarazione/certificazione resa al Comune dal tecnico abilitato; la preassegnazione e l’immissione nel possesso del socio non bastano a provare l’effettiva ultimazione dell’intera costruzione. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, senza pronuncia sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 66, comma 6-bis, d.l. n. 331/1993
«gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati»
La disposizione speciale per le cooperative edilizie continua ad applicarsi anche dopo la riforma IVA del 2006 e non è stata abrogata implicitamente dal mutato regime delle esenzioni IVA.
art. 15 disp. prel. c.c.
Invocato per escludere l’abrogazione implicita, ma la Corte ha ritenuto non configurabile un’abrogazione tacita della disciplina agevolativa.
art. 40 d.P.R. n. 131/1986
Il principio di alternatività IVA/registro non consente di neutralizzare la disciplina speciale di favore prevista per gli atti delle cooperative edilizie.
art. 10, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. n. 633/1972
La verifica del termine quadriennale va effettuata con riferimento a un dato certo e ufficiale di ultimazione dei lavori, non a indici presuntivi come la preassegnazione.
art. 35, comma 8, d.l. n. 223/2006
La modifica del 2006 ha introdotto l’esenzione IVA per alcune cessioni immobiliari, ma non ha determinato l’abrogazione della norma agevolativa sulle cooperative.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento dei motivi di ricorso.
art. 40 d.P.R. n. 131/1986
Richiamato anche per la tassazione proporzionale in caso di cessioni esenti da IVA, ma non ritenuto prevalente rispetto alla norma speciale.
Massime di principio
- La disciplina agevolativa speciale prevista per le cooperative edilizie permane finché non intervenga una modifica espressa: non può essere superata per via interpretativa mediante l’asserita abrogazione implicita derivante dal mutamento del regime IVA generale.
- Quando una norma speciale sull’imposta di registro non distingue tra operazioni soggette a IVA e operazioni esenti, essa continua ad applicarsi secondo il proprio tenore letterale anche dopo la riforma dell’IVA, salvo incompatibilità assoluta non riscontrabile nel caso di specie.
- Ai fini dell’individuazione del momento di ultimazione dei lavori per il regime IVA/registro delle cessioni immobiliari, occorre fare riferimento a un riscontro oggettivo e ufficiale, quale la dichiarazione resa al Comune dal tecnico abilitato, non a elementi meramente presuntivi o all’immissione in possesso del bene.
- L’atto di preassegnazione di un alloggio cooperativo non equivale, di per sé, all’ultimazione dei lavori dell’intero fabbricato e non è sufficiente a far decorrere il termine quadriennale previsto dalla normativa IVA.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro opera nel sistema generale, ma non elimina automaticamente le discipline speciali di favore che il legislatore abbia mantenuto in vigore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26879/2021 del 05/10/2021
- ordinanza_civile · 5 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26880/2021 del 05/10/2021
- ordinanza_civile · 5 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26881/2021 del 05/10/2021
- ordinanza_civile · 5 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26882/2021 del 05/10/2021
- ordinanza_civile · 5 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26883/2021 del 05/10/2021
- ordinanza_civile · 5 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26885/2021 del 05/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →