Cassazione Civile, Ordinanza n. 26882/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce da un atto di assegnazione di un'abitazione da parte di una cooperativa edilizia a favore di una socia, stipulato con rogito notarile e registrato nel 2011. In sede di registrazione le parti avevano chiesto l'applicazione di due diverse agevolazioni fiscali: in via principale quella prevista per taluni atti relativi ai programmi di edilizia residenziale pubblica, e in via subordinata quella prevista per gli atti compiuti dalle società cooperative edilizie di abitazione, con imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. L'Ufficio, all'esito di richiesta di chiarimenti e istruttoria, negava entrambe le agevolazioni e notificava avviso di liquidazione recuperando a tassazione le maggiori imposte. I giudici tributari di primo e secondo grado hanno escluso l'agevolazione principale, ma hanno riconosciuto quella subordinata, ritenendo tuttora vigente la norma speciale. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 66, comma 6-bis, del d.l. 331/1993, in combinato con l'art. 10, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. 633/1972 e con l'art. 40 d.P.R. 131/1986. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente applicato la disciplina agevolativa speciale senza considerare la successiva evoluzione normativa in materia IVA: dopo la modifica del 2006, le cessioni di fabbricati da parte di cooperative edilizie sarebbero soggette al nuovo regime di esenzione IVA e, conseguentemente, in base al principio di alternatività IVA/registro, l'imposta di registro dovrebbe tornare ad applicarsi in misura proporzionale nei casi di esenzione, con conseguente limitazione dell'agevolazione originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato un precedente conforme, affermando che l'art. 66, comma 6-bis, del d.l. 331/1993 introduce una disciplina speciale di favore per gli atti delle cooperative edilizie che prevede l'imposta di registro in misura fissa per gli atti registrati, senza distinguere tra operazioni soggette ad IVA ed operazioni esenti. La successiva modifica del regime IVA non ha comportato un'abrogazione implicita della norma speciale né una sua limitazione interpretativa, perché non vi è incompatibilità radicale tra le disposizioni e manca un espresso intervento abrogativo o modificativo. Ne consegue che la disciplina agevolativa continua ad applicarsi anche agli atti di assegnazione esenti da IVA, con conseguente permanenza dell'imposta di registro in misura fissa. Il ricorso è stato pertanto respinto. La Corte non ha provveduto sulle spese, per mancanza di attività difensiva della parte intimata.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 601/1973
Richiamato come agevolazione principale invocata dalle parti, ma non riconosciuta nei gradi di merito; la Corte non se ne occupa nel merito perché non oggetto di appello incidentale e giudicato interno.
art. 66, comma 6-bis, d.l. 331/1993 conv. in L. 427/1993
La norma speciale per le cooperative edilizie prevede l'imposta di registro in misura fissa per gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dagli statuti, senza distinguere tra atti soggetti ad IVA o esenti; non risulta abrogata per effetto della successiva disciplina IVA.
art. 10, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. 633/1972
La modifica del regime IVA delle cessioni di fabbricati è richiamata dall'Agenzia come elemento che inciderebbe sull'applicazione dell'agevolazione, ma la Corte esclude che ciò determini l'abrogazione implicita della norma speciale sulle cooperative.
art. 40 d.P.R. 131/1986
Il principio di alternatività IVA/registro non viene considerato prevalente sulla disciplina speciale delle cooperative edilizie; non può essere utilizzato per limitare in via interpretativa l'ambito dell'art. 66, comma 6-bis.
art. 35, comma 8, d.l. 223/2006
È la modifica normativa che ha introdotto l'esenzione IVA per specifici trasferimenti immobiliari e che, secondo la Corte, non ha eliminato la disciplina agevolativa speciale per le cooperative edilizie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'Agenzia delle Entrate.
art. 52, commi 4, 5 e 5-bis, d.P.R. 131/1986
Citati solo per descrivere il criterio del prezzo-valore applicato in sede di registrazione; non incidono sulla soluzione della controversia.
art. 10, n. 8-bis, d.P.R. 633/1972
Richiamato nel testo come disposizione IVA applicabile alle cessioni di fabbricati, nel quadro del mutato regime fiscale successivo al 2006.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria speciale prevede per determinati atti un trattamento fiscale di favore formulato in termini generali, tale disciplina non può essere limitata per via interpretativa introducendo distinzioni non previste dal legislatore tra operazioni imponibili e operazioni esenti.
- La modifica del regime IVA non comporta, di per sé, l'abrogazione implicita di una disciplina agevolativa autonoma sull'imposta di registro, se tra le norme non sussiste incompatibilità assoluta e manca un espresso intervento di modifica o abrogazione.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro opera come regola generale, ma non prevale automaticamente su una norma speciale che espressamente assoggetti gli atti a registro fisso a prescindere dal regime IVA dell'operazione.
- In presenza di una disciplina agevolativa speciale, l'interprete non può trasformare la sopravvenienza normativa in un effetto abrogativo implicito se il testo della disposizione speciale continua a regolare il caso concreto senza contraddizioni insuperabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26879/2021 del 05/10/2021
- ordinanza_civile · 5 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26880/2021 del 05/10/2021
- ordinanza_civile · 5 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26881/2021 del 05/10/2021
- ordinanza_civile · 5 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26883/2021 del 05/10/2021
- ordinanza_civile · 5 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26884/2021 del 05/10/2021
- ordinanza_civile · 5 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26885/2021 del 05/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →