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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26883/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto imponibile, ai fini dell'imposta di registro in misura proporzionale e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, l'assegnazione di unità immobiliari da parte di una cooperativa edilizia ai propri soci. Secondo l'Ufficio, l'assegnazione sarebbe avvenuta oltre quattro anni dopo l'ultimazione dei lavori, con conseguente esclusione del regime IVA di imponibilità e applicazione del diverso trattamento fiscale. La CTR aveva invece ritenuto tempestiva l'assegnazione, valorizzando l'attestato comunale di ultimazione lavori datato 30 aprile 2003 e considerando le assegnazioni del 18 dicembre 2006 entro il termine quadriennale. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, n. 8-bis, del D.P.R. n. 633/1972, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ancorato il dies a quo alla sola attestazione formale del Comune senza considerare le scritture private di preassegnazione del 2002, dalle quali, a suo dire, emergeva una diversa data di ultimazione sostanziale dell'immobile; richiamava inoltre circolari amministrative che definivano ultimato il fabbricato quando idoneo a essere immesso in consumo o già utilizzato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che il termine di ultimazione dei lavori deve essere ancorato a un dato certo e oggettivo, desumibile dalla dichiarazione resa al Comune da un tecnico abilitato mediante certificato di collaudo finale o attestazione di ultimazione lavori. Ha ritenuto che l'atto di preassegnazione degli alloggi, pur consentendo al socio di entrare nel possesso dell'immobile, non sia equiparabile all'effettiva ultimazione dei lavori, perché quest'ultima richiede la piena abitabilità dell'immobile e il funzionamento dei servizi comuni. Conseguentemente è stata confermata la decisione di merito che aveva individuato la data di ultimazione nei rilievi del tecnico e ritenuto tempestive le assegnazioni rispetto al termine quadriennale. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per individuare il dies a quo del termine che condiziona il regime fiscale di assegnazione di un immobile da parte di una cooperativa, occorre fare riferimento a un elemento oggettivo e certo, quale l'attestazione di ultimazione lavori resa al Comune da un tecnico abilitato, e non a meri indici presuntivi.
  • L'atto di preassegnazione che consente al socio di entrare nel possesso dell'immobile non equivale all'ultimazione dei lavori, perché la nozione di ultimazione presuppone il completamento dell'intera costruzione, la piena abitabilità del bene e il funzionamento dei servizi comuni.
  • Le indicazioni contenute in circolari amministrative non possono prevalere sul dato oggettivo risultante dall'attestazione tecnica di ultimazione lavori quando occorra accertare il momento conclusivo della costruzione ai fini tributari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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