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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26880/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

Una società cooperativa aveva assegnato ai propri soci alcuni appartamenti e autorimesse con atto notarile del 18 dicembre 2006, assoggettando l'operazione a IVA in regime di imponibilità e beneficiando del trattamento fiscale connesso. L'Ufficio, invece, dopo avere rinvenuto scritture private di preassegnazione risalenti al 28 ottobre 2002 e al 16 dicembre 2002, riteneva che la costruzione fosse già ultimata in quelle date e che, quindi, al momento dell'assegnazione notarile fosse decorso il termine quadriennale rilevante ai fini dell'art. 10, comma 1, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972. Di conseguenza emetteva avviso di liquidazione chiedendo l'imposta di registro in misura proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale. I giudici di merito hanno accolto il ricorso dei contribuenti valorizzando l'attestazione del Comune di Prato del 30 aprile 2003, da cui risultava l'ultimazione dei lavori il 27 febbraio 2003, e ritenendo irrilevanti le scritture private e le circolari interne. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972, sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel fondarsi solo sull'attestato comunale e nel non considerare le preassegnazioni, che secondo l'Ufficio dimostravano una effettiva ultimazione anteriore e, comunque, l'idoneità funzionale dell'immobile già prima della data formale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il requisito dell'ultimazione dei lavori deve essere ancorato a un dato certo e oggettivo, desumibile dalla dichiarazione resa a un organo pubblico da un soggetto qualificato, nella specie il tecnico abilitato che attesta la conformità dell'opera al progetto. L'atto di preassegnazione, pur consentendo al socio di entrare nel possesso dell'immobile, non è equiparabile all'effettiva ultimazione dei lavori, che richiede il completamento dell'intera costruzione, la concreta abitabilità e il funzionamento dei servizi comuni. Pertanto è corretta la decisione di merito che ha identificato la data di ultimazione in quella risultante dall'attestazione comunale, collocando l'assegnazione entro il quadriennio e confermando il trattamento fiscale applicato. Il ricorso è stato respinto, senza pronuncia sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della disciplina fiscale dell'assegnazione di immobili da parte di cooperative, la data di ultimazione dei lavori deve essere ancorata a un elemento oggettivo e ufficiale, idoneo a dare certezza giuridica al momento di completamento dell'opera.
  • L'atto di preassegnazione dell'immobile ai soci, pur potendo anticipare la consegna o il possesso, non equivale di per sé alla ultimazione dei lavori e non può sostituire l'attestazione tecnica comunale.
  • Le circolari amministrative hanno valore interno all'amministrazione finanziaria e non sono vincolanti per il contribuente o per il giudice, se contrastano con un dato oggettivo risultante dagli atti ufficiali.
  • Per stabilire se un'operazione immobiliare cada nel regime di esenzione o imponibilità, occorre verificare il decorso del termine previsto dalla norma a partire dalla data di ultimazione formalmente attestata dell'edificio, non da indici presuntivi di mera fruibilità parziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoConformità urbanistica e catastale
RamiTributiImmobiliare
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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