Cassazione Civile, Ordinanza n. 26879/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2007, fondato su accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973. L'Ufficio aveva recuperato costi ritenuti non deducibili o non documentati, contestato ricavi non contabilizzati e un rilievo IVA; in primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte, e in appello la CTR aveva parzialmente confermato e parzialmente riformato la decisione. La società ricorrente principale ha denunciato: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/mancante su vari rilievi relativi a costi non deducibili o non documentati e a una sopravvenienza attiva; (2) violazione delle norme sulle presunzioni in relazione a ricavi non contabilizzati e omessa fatturazione, sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione solo su un ragionamento generico circa l'afflusso di pubblico agli eventi; (3) violazione dell'art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 con riferimento alla deduzione di perdite su crediti, assumendo che l'irrecuperabilità fosse certa. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha dedotto: (1)-(2) violazione delle norme processuali per la ritenuta ammissibilità del ricorso originario, pur a fronte di indicazioni formali errate e di una correzione manoscritta; (3)-(4) nullità e violazione di legge in relazione alla deduzione di perdite su crediti, contestando il valore probatorio attribuito a una dichiarazione del professionista incaricato del recupero; (5) nullità della sentenza sulla ripresa IVA; (6) violazione della disciplina IVA agevolata, sostenendo che l'aliquota ridotta non si applicasse alle prestazioni di soggetti coinvolti nell'allestimento dello spettacolo, ma solo ai contratti di scrittura con gli artisti. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi del ricorso principale e i primi cinque motivi del ricorso incidentale, ma ha accolto il sesto motivo incidentale, cassando la sentenza impugnata limitatamente al profilo IVA e rinviando alla CTR del Veneto in diversa composizione per il nuovo esame e per le spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale della società contribuente. Ha rigettato anche i primi cinque motivi del ricorso incidentale dell'Agenzia, ma ha accolto il sesto motivo incidentale, relativo all'ambito applicativo dell'aliquota IVA agevolata per le prestazioni connesse agli spettacoli. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
legittima l'accertamento analitico-induttivo in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e di insufficiente supporto documentale del contribuente.
art. 132, n. 4, c.p.c.
la motivazione è nulla solo se meramente apparente, cioè quando non consente di percepire il fondamento della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio denunciato richiede un effettivo deficit motivazionale tale da integrare nullità della sentenza, non una mera insufficienza argomentativa.
artt. 2727 e 2729 c.c.
le presunzioni possono fondare l'accertamento quando il ragionamento inferenziale sia logico, congruo e basato su fatti noti idonei a sorreggere il fatto ignoto.
art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986
la deduzione di perdite su crediti deve essere sorretta da un accertamento fattuale coerente con le regole probatorie; la censura che investe la valutazione delle prove non può essere proposta come violazione di legge se in realtà mira a rimettere in discussione il merito.
artt. 156 c.p.c., 121 c.p.c.
opera il principio di strumentalità delle forme: la nullità non si produce se l'atto ha raggiunto il suo scopo e non vi è pregiudizio concreto al contraddittorio o alla difesa.
artt. 18, 22 e 23, d.lgs. n. 546 del 1992
l'irregolarità formale dell'atto introduttivo non comporta inammissibilità quando non incide concretamente sul diritto di difesa della controparte.
artt. 3 e 16, d.P.R. n. 633 del 1972
l'aliquota IVA ridotta può applicarsi solo nei casi previsti dalla disciplina specifica e nei limiti temporali e oggettivi stabiliti dalla norma.
art. 1, comma 300, L. n. 296 del 2006
norma di interpretazione autentica richiamata per delimitare il perimetro delle agevolazioni IVA in materia di spettacoli.
art. 1, comma 340, L. n. 205 del 2017
introduce una modifica innovativa alla disciplina dell'aliquota ridotta per i contratti di scrittura connessi agli spettacoli, non applicabile retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori.
art. 74-quater, d.P.R. n. 633 del 1972
le attività spettacolistiche sono tassativamente individuate e documentate con il biglietto di accesso allo spettacolo, non con la fattura, ai fini del regime agevolato.
Tabella A, Parte III, n. 119, d.P.R. n. 633 del 1972
nel testo vigente ratione temporis si riferisce ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, cioè al rapporto tra artisti e intermediario, non alle prestazioni accessorie o strumentali di terzi per l'allestimento.
Tabella A, Parte III, n. 123, d.P.R. n. 633 del 1972
individua gli spettacoli cui si collega l'ambito delle agevolazioni IVA richiamate nella disciplina sui contratti di scrittura.
Direttiva 2006/112/CE, Allegato III, n. 9
il diritto unionale consente l'aliquota ridotta per prestazioni di servizi fornite da o diritti da versare ad artisti, ma non impone l'estensione alle prestazioni di mera organizzazione o allestimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente solo quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se la CTR espone, anche sinteticamente o per relationem, gli elementi fattuali decisivi, non sussiste nullità.
- Nel giudizio tributario l'accertamento analitico-induttivo può essere sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti; spetta al contribuente offrire elementi idonei a superare il dato presuntivo posto a base della ripresa.
- La deduzione di un vizio di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove: quando la censura investe in realtà la ricostruzione fattuale, occorre indicare un fatto decisivo trascurato dal giudice, non una mera insufficienza motivazionale.
- Le irregolarità formali dell'atto introduttivo non comportano inammissibilità se, secondo il principio di strumentalità delle forme, non hanno inciso in concreto sul contraddittorio e sul diritto di difesa della controparte.
- In materia di IVA agevolata per gli spettacoli, il regime ridotto va interpretato in modo restrittivo: prima della novella del 2017, l'aliquota del 10% spettava ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli individuati dalla tabella, limitatamente alle prestazioni rese dagli artisti, non alle prestazioni accessorie di soggetti terzi impegnati nell'allestimento.
- Le modifiche normative che ampliano l'ambito dell'agevolazione IVA non hanno efficacia retroattiva se la legge non lo prevede espressamente; per i periodi anteriori continua ad applicarsi il testo previgente.
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