Cassazione Civile, Ordinanza n. 26881/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso dall'Ufficio di Prato per la registrazione di un atto con cui una cooperativa edilizia aveva assegnato a un socio la proprietà di un appartamento e di un'autorimessa. L'Agenzia ha ritenuto che l'assegnazione fosse avvenuta oltre quattro anni dalla ultimazione dei lavori e che, quindi, non fosse applicabile il regime IVA con imposta di registro in misura fissa, ma il regime di esenzione IVA con imposta di registro proporzionale, oltre alle imposte ipotecaria e catastale secondo le regole ordinarie. I motivi di ricorso sono due: (1) violazione dell'art. 66, comma 6-bis, del D.L. n. 331/1993, per avere la CTR applicato alla cooperativa una disciplina agevolativa che, secondo l'Ufficio, non avrebbe potuto prevalere sul principio di alternatività IVA/registro di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 dopo la modifica dell'art. 10, comma 1, n. 8-bis, del D.P.R. n. 633/1972; (2) violazione dell'art. 10, comma 1, n. 8-bis, del D.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR fissato la data di ultimazione dei lavori sulla base della sola attestazione formale del Comune, senza valorizzare le scritture private di preassegnazione da cui l'Agenzia desumeva un completamento anteriore e quindi il superamento del termine quadriennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la disciplina speciale di favore per le cooperative edilizie di abitazione di cui all'art. 66, comma 6-bis, del D.L. n. 331/1993 continua ad applicarsi anche dopo la modifica del regime IVA sugli immobili introdotta nel 2006, non essendovi stata una modifica espressa della norma agevolativa e non potendosi ricavare un'abrogazione implicita per effetto del principio generale di alternatività IVA/registro. Ha inoltre respinto il secondo motivo affermando che la data di ultimazione dei lavori deve essere ancorata a un dato certo e oggettivo, cioè alla dichiarazione del tecnico abilitato resa al Comune e al certificato di collaudo/fine lavori, mentre l'atto di preassegnazione o il mero ingresso del socio nell'immobile non equivalgono alla ultimazione dell'opera. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 66, comma 6-bis, D.L. n. 331/1993 conv. in L. n. 427/1993
gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati
La norma speciale di favore per le cooperative edilizie continua ad operare anche quando l'assegnazione dell'immobile sia esente IVA, perché non contiene distinzioni tra atti soggetti a IVA e atti esenti e non è stata espressamente abrogata o modificata dalla disciplina successiva.
art. 10, comma 1, n. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972
Dopo la modifica del 2006, le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato sono esenti da IVA, salvo l'eccezione per i fabbricati ultimati o ristrutturati da non più di quattro anni ceduti dalle imprese di costruzione o ristrutturazione; la Corte conferma che la norma si applica anche alle assegnazioni delle cooperative edilizie.
Il principio di alternatività IVA/registro non può essere utilizzato per neutralizzare la disciplina speciale di favore delle cooperative edilizie prevista dall'art. 66, comma 6-bis, in mancanza di un'espressa modifica legislativa.
art. 35, comma 8, D.L. n. 223/2006
La modifica del regime IVA sugli immobili ha introdotto l'esenzione per i trasferimenti immobiliari, incidendo sul quadro sistematico ma non abrogando implicitamente la disciplina agevolativa speciale per le cooperative edilizie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale attraverso cui l'Agenzia ha denunciato la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
Richiamato dall'Ufficio quale base del recupero dell'imposta di registro in misura proporzionale.
artt. della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986
Richiamati come ulteriori basi normative dell'avviso di liquidazione.
Massime di principio
- La disciplina speciale che prevede l'imposta di registro in misura fissa per gli atti delle cooperative edilizie di abitazione continua ad applicarsi anche dopo la modifica del regime IVA sugli immobili, salvo espressa abrogazione o modifica legislativa.
- Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non consente, da solo, di disapplicare una norma speciale successiva o coeva che attribuisca un trattamento fiscale di favore più ampio.
- Ai fini dell'individuazione del momento di ultimazione dei lavori di un fabbricato, occorre fare riferimento a un dato oggettivo e certo, desumibile dalla dichiarazione del tecnico abilitato resa al Comune e dal relativo collaudo/fine lavori, non da elementi meramente presuntivi come la preassegnazione o la consegna anticipata dell'immobile.
- L'atto di preassegnazione di un alloggio non equivale alla ultimazione dell'intero fabbricato, perché l'ultimazione richiede il completamento dell'opera nel suo complesso e la concreta idoneità all'uso abitativo, attestata formalmente in sede pubblica.
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