Cassazione Civile, Ordinanza n. 29242/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2006, emessa per omesso versamento di IRAP, IRES e IVA risultanti dalla dichiarazione. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi. Ha dedotto: 1) nullità/invalidità della notifica della cartella, assumendo che non fosse stata eseguita correttamente e che mancasse la relata; 2) violazione delle regole sul ruolo e sull'onere probatorio, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto provare la sottoscrizione del ruolo; 3) violazione delle norme sul controllo automatizzato e sulla preventiva comunicazione, sostenendo che fosse necessaria una previa richiesta di chiarimenti e che spettasse la riduzione delle sanzioni; 4) omessa pronuncia e violazione delle norme sulla indicazione del responsabile del procedimento, lamentando che fosse indicato solo il responsabile di stampa e notifica; 5) carenza di motivazione della cartella, perché fondata su atti non conosciuti e su richiami per relationem; 6) violazione delle regole probatorie sulla produzione della dichiarazione e sulla conformità delle copie prodotte dall'Ufficio; 7) erronea statuizione sulle spese di lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'agente della riscossione per difetto della prova della notificazione del controricorso. Nel merito ha dichiarato inammissibile il primo motivo e infondati tutti gli altri, confermando la decisione impugnata. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso della società e l'ha condannata alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate, dando inoltre atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la notificazione della cartella di pagamento anche mediante invio diretto da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi la notifica si perfeziona con la ricezione e non richiede una relata in senso tradizionale.
richiamato quale norma sulla notificazione degli atti tributari.
richiamati in tema di notificazioni, ma ritenuti non ostativi alla validità della notifica diretta tramite servizio postale nei termini sopra detti.
richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude l'applicazione della disciplina più formalizzata quando la notifica avviene nelle forme semplificate previste dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
il ruolo è atto interno privo di autonoma rilevanza esterna; l'eventuale omessa sottoscrizione non ne comporta invalidità quando l'atto sia comunque riferibile all'Amministrazione.
art. 1, comma 5-ter, lett. e), d.lgs. n. 106/2005
richiamato per affermare che il ruolo si intende formato e reso esecutivo anche mediante validazione dei dati.
l'onere della prova della mancata sottoscrizione del ruolo o della non riferibilità dell'atto all'ente grava sul contribuente che contesti genericamente l'atto.
artt. 22, 23 e 24, L. n. 241/1990
richiamati dalla ricorrente in tema di accesso agli atti e produzione documentale.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
la preventiva richiesta di chiarimenti è dovuta solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non quando la pretesa deriva dal mero omesso versamento di somme dichiarate.
art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973
nel controllo automatizzato, la comunicazione preventiva non è necessaria quando l'iscrizione a ruolo riguarda imposte dichiarate e non versate, senza correzioni della dichiarazione.
richiamato per il controllo automatizzato in materia IVA, secondo la stessa logica del controllo cartolare.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997
la riduzione delle sanzioni spetta solo quando dal controllo emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione; non nel caso di mero omesso versamento di quanto dichiarato.
la Corte esclude l'omessa pronuncia perché il giudice di merito si è espresso sulle questioni sollevate.
richiamato in relazione alla censura di motivazione, ritenuta infondata.
richiamato per il profilo motivazionale; la Corte ritiene sufficiente e non apparente la motivazione della sentenza impugnata.
la cartella è sufficientemente motivata se richiama atti già noti o conoscibili dal contribuente e i dati della dichiarazione.
la motivazione per relationem è ritenuta legittima quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa.
le copie fotografiche o fotostatiche fanno piena prova se non sono specificamente e formalmente disconosciute.
richiamato dalla ricorrente sulla prova documentale informatica/prodotta in copia.
la condanna alle spese segue la soccombenza; poiché il ricorso è rigettato, la statuizione sulle spese è corretta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La notificazione della cartella di pagamento può essere validamente eseguita anche mediante invio diretto da parte del concessionario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi la prova della ricezione data dall'avviso di ricevimento è sufficiente e non è necessaria una relata in senso tradizionale.
- Il difetto di sottoscrizione del ruolo non ne determina automaticamente l'invalidità, trattandosi di atto interno privo di autonoma rilevanza esterna; il contribuente che ne contesti la riferibilità all'amministrazione deve offrire allegazioni specifiche e prova contraria, non bastando contestazioni generiche.
- Nel controllo automatizzato, la preventiva comunicazione al contribuente è necessaria solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o errori da correggere; se la pretesa riguarda soltanto il mancato versamento di somme già dichiarate, la cartella può essere emessa senza previa interlocuzione.
- La riduzione delle sanzioni prevista per gli esiti del controllo automatizzato non si applica quando dall'iscrizione a ruolo emerga soltanto l'omesso versamento di quanto dichiarato, e non un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione.
- La cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando richiama la dichiarazione del contribuente o atti già noti o comunque conoscibili, perché il destinatario è già in grado di comprendere i presupposti della pretesa e di difendersi compiutamente.
- In tema di prova documentale, la copia prodotta in giudizio acquista efficacia probatoria se non è specificamente e tempestivamente disconosciuta; la parte che contesta un documento tratto da un proprio atto o da una propria dichiarazione deve comunque allegare e, se del caso, produrre elementi contrari specifici.
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