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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29180/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un lavoratore per ottenere differenze retributive per lavoro straordinario svolto nell’ambito del rapporto di lavoro con il titolare della ditta. La Corte d’appello, in riforma del primo grado, ha condannato il datore di lavoro al pagamento di euro 13.682,59 oltre accessori, ritenendo utilizzabili i dischi cronotachigrafi prodotti dal lavoratore e valorizzando una consulenza tecnica che aveva ricostruito le ore eccedenti. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con sei motivi: 1) violazione delle norme sul disconoscimento di copie e scritture private, sostenendo che il disconoscimento dei dischi cronotachigrafi era stato erroneamente ritenuto invalido perché effettuato dal difensore e non personalmente dalla parte; 2) violazione delle norme sull’efficacia probatoria dei documenti e sull’onere della prova, deducendo che i dischi contestati non potessero costituire piena prova del lavoro straordinario; 3) violazione della disciplina legale e contrattuale dell’orario di lavoro e dell’onere probatorio, lamentando che la CTU non avrebbe correttamente considerato i limiti massimi giornalieri per le mansioni di autista; 4) violazione delle norme processuali sulle allegazioni e sulle produzioni documentali in appello, per avere la Corte acquisito gli originali dei dischi nonostante la contestazione delle copie e poi utilizzato tali documenti come prova decisiva; 5) dedotta violazione del litisconsorzio necessario, perché il lavoratore aveva chiesto anche i contributi previdenziali senza chiamare in causa l’INPS; 6) censura sulle spese processuali, che avrebbero dovuto essere poste a carico del lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per carenza di interesse, osservando che, anche a voler correggere l’errore sulla validità del disconoscimento effettuato dal difensore, la decisione d’appello si fondava autonomamente anche sulla successiva produzione in originale di alcuni dischi cronotachigrafi, mai nuovamente disconosciuti nella loro autenticità. Ha dichiarato inammissibili il terzo motivo per difetto di specificità, il quinto per carenza di interesse del ricorrente, e ha ritenuto infondato il sesto motivo sulle spese, applicato correttamente il criterio della soccombenza. Quanto al secondo e al quarto motivo, esaminati congiuntamente, ha affermato che i dischi cronotachigrafi non disconosciuti nella loro autenticità potevano costituire piena prova del lavoro straordinario; inoltre, il deposito in originale in appello di documenti già prodotti in copia in primo grado integra una regolarizzazione formale consentita e non una nuova produzione preclusa. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell’adunanza camerale

  • art. 2712 c.c.

    richiamato dai motivi sul valore probatorio di riproduzioni e documenti meccanici; la Corte ne ribadisce l’utilizzabilità in relazione ai documenti non contestati nella loro autenticità

  • art. 2719 c.c.

    richiamato sui documenti fotografici o copiati; il disconoscimento deve riguardare la conformità della copia all’originale

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato nei motivi sul disconoscimento della scrittura privata

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato nei motivi sul disconoscimento della scrittura privata

  • art. 84 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri del procuratore ad litem nel disconoscere documenti

  • art. 2697 c.c.

    richiamato più volte come norma sull’onere della prova, ma la Corte valorizza soprattutto il fatto che i documenti non fossero stati autenticità contestati e che la CTU avesse ricostruito le ore lavorate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso

  • R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692

    richiamato nel terzo motivo sulla disciplina dell’orario di lavoro

  • Regolamenti di esecuzione nn. 1955 e 1956 del 1923

    richiamati nel terzo motivo sulla disciplina dell’orario di lavoro

  • art. 11-bis, comma 2

    richiamato nel terzo motivo in relazione ai limiti dell’orario di lavoro

  • art. 11, comma 6, lett. a) CCNL di settore

    richiamato per il calcolo della durata massima della giornata lavorativa e del compenso straordinario

  • art. 414, n. 5 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo sulle allegazioni e sulla prova documentale nel rito del lavoro

  • art. 420, comma 5, c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo sui poteri istruttori del giudice del lavoro

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato per il potere del giudice di appello di ammettere nuove prove e documenti nei limiti del rito del lavoro

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla pretesa necessità di integrare il contraddittorio con l’INPS

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 2318/2010

    citata come precedente in tema di disconoscimento della scrittura privata da parte del difensore

  • art. 16551/2015

    citata come precedente sulla necessità di contestare nuovamente l’autenticità degli originali prodotti successivamente

  • art. 10366/2014

    citata come precedente sull’idoneità dei cronotachigrafi non disconosciuti a provare il lavoro straordinario

  • art. 17226/2016

    citata come precedente sull’idoneità dei cronotachigrafi non disconosciuti a provare il lavoro straordinario

  • art. 26117/2016

    citata come precedente sull’insindacabilità in cassazione dei poteri discrezionali del giudice di appello in ordine all’ammissione di nuovi documenti

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità di una copia o della provenienza di un documento può essere compiuto dal difensore munito di procura alle liti, perché attiene all’utilizzabilità processuale del documento e non alla disposizione del diritto sostanziale.
  • Se la decisione di merito si fonda non solo sull’erroneità del disconoscimento di una copia, ma anche su documenti prodotti in originale e non ulteriormente contestati nella loro autenticità, la censura sul primo profilo difetta di interesse se l’eventuale accoglimento non potrebbe comunque portare all’annullamento della sentenza.
  • Nel rito del lavoro, i documenti già tempestivamente prodotti in copia in primo grado possono essere depositati in originale in appello come regolarizzazione formale del precedente deposito; tale deposito non integra necessariamente una nuova produzione inammissibile.
  • I dischi cronotachigrafi, se non disconosciuti nella loro autenticità, possono costituire piena prova dell’effettivo svolgimento del lavoro straordinario e della sua entità.
  • La censura di legittimità contro le valutazioni tecniche del giudice di merito deve essere specifica e deve confrontarsi con i dati di calcolo posti a base della CTU; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La mancata integrazione del contraddittorio con l’ente previdenziale non è deducibile utilmente dal datore di lavoro se la condanna contributiva non è stata pronunciata nei confronti dell’INPS.
  • In tema di spese, il riconoscimento anche parziale della domanda del lavoratore giustifica l’applicazione del principio di soccombenza anche nei confronti del datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieProveImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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