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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29176/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia trae origine da un verbale ispettivo con cui l'INPS aveva iscritto il ricorrente alla gestione IVS commercianti per il periodo 3/2013-3/2015, richiedendogli il pagamento di contributi per omissioni accertate. Il Tribunale aveva annullato il verbale, ritenendo non provati i presupposti per l'applicazione della disciplina invocata dall'Istituto e ravvisando invece un rapporto di lavoro subordinato. La Corte d'appello di Palermo ha riformato la decisione, rigettando la domanda del contribuente e affermando che ricorrevano i presupposti di cui all'art. 29 della legge n. 160/1975, poiché il ricorrente era socio al 33,3% della società, coniuge dell'amministratore unico per un periodo e affine di altro socio, in un contesto di impresa organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari. Il ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e del d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012, sostenendo che l'appello dell'INPS sarebbe stato inammissibile per difetto di specifica contestazione della sentenza di primo grado; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provata dall'INPS la sussistenza di un simulato rapporto di lavoro subordinato, fondandosi indebitamente sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'appello dell'INPS conteneva una chiara individuazione dei capi e delle ragioni della decisione censurata, con adeguata parte argomentativa in grado di contrastare il percorso logico del primo giudice. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto soltanto a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale oggi residuo. Ha inoltre precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice assegni l'onere probatorio alla parte sbagliata, non quando valuti erroneamente l'esito della prova. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'INPS non ha svolto attività difensiva; è stato altresì dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 434 c.p.c.

    Nel rito del lavoro, il gravame deve rispettare un contenuto minimo di specificità analogo a quello richiesto dall'art. 342 c.p.c., ma sempre nel quadro della revisio prioris instantiae.

  • d.l. n. 83/2012

    Richiamato come fonte della riformulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. in tema di specificità dell'atto di appello.

  • l. n. 134/2012

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83/2012 che ha modificato il regime della specificità dell'appello.

  • art. 29, comma 1, l. n. 160/1975

    Norma invocata per l'iscrizione alla gestione commercianti, applicabile quando l'impresa sia organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a soggetto diverso da quello gravato; non quando, valutando le prove, ritenga non assolto l'onere da parte di chi ne era onerato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, non idoneo a censurare una mera rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza o del procedimento per asserita inammissibilità dell'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato; non consente una nuova valutazione del merito se la motivazione non presenta vizi rilevanti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'impugnazione in appello è specifica quando consente di individuare con chiarezza i capi della decisione contestati e le ragioni della contestazione; non occorrono formule particolari né la redazione di una sentenza alternativa, purché l'atto confuti il percorso argomentativo del primo giudice.
  • La censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito ha invertito il riparto dell'onere della prova; se invece si contesta la valutazione delle prove o la conclusione tratta dal materiale istruttorio, si deduce un errore di fatto non direttamente riconducibile alla violazione dell'art. 2697 c.c.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito, dell'attendibilità dei testimoni o del peso delle prove, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale.
  • Ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, la verifica della prevalenza del lavoro proprio e familiare deve essere compiuta sulla base degli elementi istruttori disponibili e della concreta organizzazione dell'impresa, non essendo sufficiente contestare in cassazione la diversa lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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