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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29179/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione di alcune cartelle esattoriali e del conseguente preavviso di fermo amministrativo. La Corte d'appello aveva dichiarato la nullità delle cartelle, del preavviso di fermo e, per alcune pretese, la prescrizione, ritenendo: a) prescritte alcune somme portate da due cartelle; b) invalide altre due cartelle per omesso invio della raccomandata informativa prevista per la notificazione eseguita secondo le modalità richiamate dall'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 7 l. n. 890/1992; c) definite per sgravio altre due cartelle. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973, oltre al d.lgs. n. 46/1999 e all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che le notifiche delle due cartelle contestate erano state effettuate direttamente a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, nel domicilio del destinatario e a mani del figlio, sicché non era necessaria la raccomandata informativa e la notifica doveva ritenersi valida sulla base dell'avviso di ricevimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto condivisibile il principio secondo cui, se la notificazione della cartella avviene ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 mediante il servizio postale, si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non quella della l. n. 890/1992; pertanto, in caso di consegna a persona di famiglia o al portiere, la notifica si considera perfezionata alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti. Ha tuttavia rilevato che la Corte d'appello non aveva accertato quale fosse, in concreto, la modalità di notificazione delle due cartelle (art. 26 d.P.R. n. 602/1973 oppure art. 60 d.P.R. n. 600/1973), accertamento necessario per verificare se fosse dovuta la raccomandata informativa. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    consente la notificazione diretta della cartella a mezzo del servizio postale con applicazione della disciplina del servizio postale ordinario, senza gli adempimenti propri della l. n. 890/1992 quando la notifica avvenga nelle forme previste dalla norma.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973

    si applica alle notificazioni eseguite secondo la disciplina richiamata per i messi comunali o i messi speciali; la sua operatività va distinta da quella dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 7 l. n. 890/1992

    richiamato dalla Corte territoriale come base per pretendere la raccomandata informativa nelle notifiche eseguite secondo quel regime; la Cassazione evidenzia che tale formalità non è necessaria se la notifica è eseguita ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • d.lgs. n. 46/1999

    richiamato nel motivo di ricorso come fonte normativa del sistema di riscossione e notificazione delle cartelle.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la procedura camerale non partecipata e la proposta del relatore.

Massime di principio

  • Quando la cartella esattoriale sia notificata direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, si applica la disciplina del servizio postale ordinario e non quella della notificazione a mezzo posta disciplinata dalla l. n. 890/1992.
  • Nella notificazione ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, la consegna dell'atto a persona di famiglia o al portiere rende la notifica perfezionata alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di raccomandata informativa.
  • Prima di dichiarare nulla una cartella per vizi di notifica, il giudice deve accertare in concreto quale modalità notificatoria sia stata effettivamente utilizzata, poiché gli adempimenti richiesti cambiano a seconda che operi l'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 oppure l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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