Cassazione Civile, Ordinanza n. 29181/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra un dipendente e la società datrice. In primo e secondo grado era stato dichiarato invalido un patto di demansionamento sottoscritto nel dicembre 2017, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive e del TFR; era stata invece rigettata la domanda del lavoratore volta a far accertare che le sue dimissioni fossero rassegnate per giusta causa e quindi a ottenere l’indennità sostitutiva del preavviso. In Cassazione il lavoratore ha proposto un unico motivo, denunciando omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione/falsa applicazione dell’art. 2119 c.c.: secondo il ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe valutato che, dal dicembre 2017, egli era stato adibito a mansioni di ricerca e sviluppo del prodotto nonostante l’accordo prevedesse mansioni commerciali, sicché le dimissioni dovevano essere considerate conseguenza della condotta datoriale e quindi sorrette da giusta causa. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito; ha inoltre osservato che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. era comunque inammissibile in presenza di doppia conforme, poiché il fatto storico era stato già esaminato e ritenuto irrilevante dai giudici di merito. Quanto all’art. 2119 c.c., la Corte ha ribadito che la valutazione della idoneità del demansionamento a integrare giusta causa di dimissioni è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, se congruamente motivato. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della società intimata, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore. Ha ritenuto che la censura non denunciasse realmente un errore di diritto, ma sollecitasse una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre precisato che il vizio di omesso esame era inammissibile per doppia conforme e, comunque, il fatto storico dedotto era stato già considerato dai giudici di merito. La questione della giusta causa delle dimissioni per demansionamento è stata qualificata come accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi difesa la parte intimata; è stato invece dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
come modificato dall'art. 3 D.Igs. n. 81/2015
Il patto di demansionamento è stato considerato invalido per violazione della disciplina che regola le mansioni del lavoratore.
La verifica se il demansionamento sia tale da integrare giusta causa di dimissioni costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in cassazione se congruamente motivato.
Il vizio denunciabile riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente una rivalutazione delle prove né la critica del mancato esame di singoli elementi istruttori, se il fatto è stato comunque considerato.
In presenza di doppia conforme, le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. sono inammissibili quando il fatto storico è stato esaminato in entrambi i gradi di merito.
Il procedimento è stato trattato in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito della controversia.
- Il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. ricorre solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per l’omessa considerazione di singoli elementi probatori o istruttori quando il fatto sia stato comunque scrutinato dal giudice.
- In presenza di doppia conforme, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto stesso è stato esaminato e ritenuto irrilevante in entrambi i gradi di merito.
- La valutazione della sussistenza di una giusta causa di dimissioni fondata sul demansionamento richiede un accertamento fattuale rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua.
- Il giudice di legittimità non deve confutare analiticamente tutte le risultanze probatorie non accolte, potendo fondare il proprio convincimento sugli elementi ritenuti più attendibili.
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