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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29174/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, ritenendo corretta l'interpretazione dell'art. 12 d.l. n. 78/2010 già affermata in precedenti arresti. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice invalida in misura non inferiore all'80% volta a ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal maggio 2017. Il Tribunale di Como e poi la Corte d'appello di Milano hanno accolto la domanda, ritenendo che il differimento annuale della decorrenza previsto dalla disciplina delle c.d. "finestre" non si applicasse ai soggetti che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata al compimento dei 60 anni per invalidità. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2011, sostenendo che tale disposizione abbia portata generale e comporti il differimento di un anno dell'accesso a qualsiasi prestazione pensionistica, salvo deroghe espressamente previste. La resistente ha controricorso.

Norme richiamate

  • art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2011

    La disposizione sulle c.d. finestre ha carattere generale e differisce di un anno l'accesso alla pensione di vecchiaia per tutte le prestazioni pensionistiche, salvo le deroghe espressamente previste; si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidi all'80%.

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992

    Costituisce il titolo della pensione di vecchiaia anticipata per soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    È richiamato solo per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 1, d.lgs. n. 502/1993

    È citato nel testo, ma il riferimento appare nel contesto della ricostruzione dell'ambito applicativo della disciplina pensionistica; dal testo emerge che la pensione anticipata per invalidi è ricondotta a tale previsione, senza ulteriori specificazioni.

Massime di principio

  • La disciplina delle c.d. finestre pensionistiche introdotta dall'art. 12 d.l. n. 78/2010 ha portata generale e opera quale differimento annuale dell'accesso alla prestazione, salvo espresse deroghe normative.
  • L'interpretazione restrittiva che limiti l'applicazione del differimento ai soli trattamenti ordinari di vecchiaia non è condivisibile quando il testo normativo consenta di ricomprendere anche altre forme di pensione di vecchiaia previste da ordinamenti speciali.
  • In materia previdenziale, la qualificazione della prestazione come pensione di vecchiaia anticipata non esclude, di per sé, l'applicazione delle regole generali di decorrenza, se la norma sulle finestre non preveda una deroga espressa.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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