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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29177/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della lavoratrice, di un verbale ispettivo con cui l'ente previdenziale l'aveva iscritta alla gestione IVS commercianti per alcuni periodi tra il 2013 e il 2015, con richiesta di pagamento di contributi omessi. Il Tribunale aveva annullato l'atto, ritenendo non provata dall'ente la sussistenza dei presupposti per applicare la disciplina che presume l'attività lavorativa del familiare nell'impresa organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia. La Corte d'appello, invece, in riforma, ha ritenuto integrati tali presupposti valorizzando la qualità della ricorrente di socia al 33,3%, già amministratrice unica della società, il legame familiare tra i soci e l'abitualità della prestazione lavorativa resa dai soci, oltre alla mancata prova, da parte della società, del contenuto concreto dell'attività svolta. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e della disciplina sul contenuto dell'atto di appello, sostenendo che il gravame dell'ente fosse inammissibile per difetto di specifica contestazione della sentenza di primo grado; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto provata la simulazione di un rapporto di lavoro subordinato senza che l'ente avesse fornito adeguata prova e per aver dato rilievo alle dichiarazioni rese in sede ispettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'appello dell'ente, osservando che esso conteneva una chiara individuazione dei capi della sentenza impugnata e delle critiche al percorso argomentativo del primo giudice, in coerenza con il testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché mirava soltanto a una diversa ricostruzione dei fatti e a una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se la motivazione è esente da vizi logici rilevanti. Quanto all'art. 2697 c.c., la Corte ha precisato che la violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella onerata, non quando valuti in modo non condiviso l'esito della prova. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 342 e 434 c.p.c.

    "chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati"; "parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice"

    L'atto di appello deve indicare con chiarezza i capi censurati e le ragioni della critica, senza formule sacramentali né necessità di un progetto alternativo di decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio processuale denunciato per asserita inammissibilità dell'appello non è stato ravvisato.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova si ha solo se il giudice distribuisce erroneamente l'onere tra le parti, non se valuta in modo non condiviso il risultato dell'istruzione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    La rivalutazione delle prove è ammessa solo nei limiti del vizio motivazionale oggi ristretto e non per ottenere un nuovo esame del merito.

  • art. 29, comma 1, legge n. 160/1975

    La Corte d'appello ha ritenuto integrati i presupposti applicativi della disciplina relativa all'impresa organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'appello è ammissibile quando consente di individuare con chiarezza i punti della decisione impugnata e contiene una critica intelligibile alle ragioni poste a base della sentenza di primo grado, anche senza formule particolari o un modello di decisione alternativo.
  • In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura dei fatti, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice sbaglia nell'attribuire l'onere della prova, non quando ritenga, in concreto, non raggiunta o raggiunta la prova alla luce delle risultanze istruttorie.
  • La valutazione dell'attendibilità delle prove e la scelta degli elementi ritenuti decisivi sono apprezzamenti di fatto insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logicamente coerente e non apparente.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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