Cassazione Civile, Ordinanza n. 28163/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società in accomandita semplice, con recupero a tassazione di maggiori imponibili ai fini delle imposte dirette e dell’IVA per gli anni 2005-2006, fondato anche sull’analisi dei conti correnti bancari intestati alla società e ai soci. Dopo la trasformazione della società e la cessione delle quote, l’Ufficio notificava gli avvisi di accertamento alla società, a un nuovo socio accomandatario e al ricorrente quale ex socio ritenuto responsabile in via di regresso per i debiti sociali. Seguivano cartelle di pagamento e avvisi di iscrizione ipotecaria. Il contribuente impugnava gli atti dinanzi ai giudici tributari, ottenendo in primo grado l’annullamento delle cartelle e la dichiarazione di improcedibilità nei suoi confronti quale ex socio per mancata escussione preventiva del patrimonio sociale. In appello la decisione veniva parzialmente riformata con accoglimento degli appelli incidentali dell’Agenzia e del concessionario. Nel ricorso per cassazione il contribuente articolava undici motivi, denunciando, tra l’altro, il difetto di legittimazione attiva ad impugnare gli avvisi, violazioni in tema di contenzioso tributario, prove e poteri istruttori dell’amministrazione, omessa pronuncia, nonché la violazione della disciplina sulla responsabilità dell’ex socio e sulla validità delle cartelle e delle iscrizioni ipotecarie. Nel corso del giudizio depositava però rinuncia al ricorso, allegando di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. con mod. dalla l. n. 225/2016, con documentazione dell’adesione, della comunicazione dell’esattore e dei pagamenti effettuati.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per effetto della rinuncia del ricorrente conseguente all’adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti e alla comunicazione dell’esattore. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, rilevando che la pronuncia di estinzione non rientra nelle ipotesi di rigetto o inammissibilità cui quella disposizione si riferisce.
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 193/2016 conv. con mod. dalla l. n. 225/2016
definizione agevolata c.d. Rottamazione cartelle
l’adesione del debitore alla definizione agevolata, seguita dalla comunicazione dell’esattore, determina l’estinzione del giudizio di cassazione; se il debitore ha anche pagato integralmente il dovuto, ricorre la cessazione della materia del contendere.
in presenza della rinuncia del ricorrente o dell’estinzione ex lege collegata alla definizione agevolata, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica quando la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, trattandosi di norma eccezionale di stretta interpretazione.
richiamato nei motivi come norma sulla preventiva escussione del patrimonio sociale rispetto alla responsabilità dei soci.
richiamato nei motivi in tema di responsabilità dei soci di società in accomandita semplice.
richiamato nel fatto come base dell’affermazione di responsabilità dell’ex socio dopo la trasformazione societaria.
richiamato quale parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione.
artt. 3 e 24 Cost.
invocati dal ricorrente a sostegno delle censure di legittimità e di difesa nel processo tributario.
invocato dal ricorrente per denunciare nullità processuali e omessa pronuncia.
d.lgs. n. 546/1992, artt. 7, 18, 19, 20, 21, 32
richiamati nei motivi in tema di processo tributario, impugnazione degli atti e poteri istruttori.
richiamato nei motivi sulla utilizzabilità delle risultanze dei conti correnti ai fini accertativi.
richiamato nei motivi sulla prova e sui poteri di indagine bancaria in materia IVA.
richiamato nei motivi in tema di onere della prova.
richiamato nei motivi per denunciare omessa pronuncia.
richiamato nei motivi in tema di cartella di pagamento.
richiamato nei motivi in tema di iscrizione ipotecaria.
richiamato nei motivi sulla motivazione degli atti tributari.
Massime di principio
- Quando il debitore, ricorrente per cassazione, aderisca alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dalla legge e depositi rinuncia al ricorso, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.
- La comunicazione dell’esattore prevista dalla disciplina della definizione agevolata è il presupposto che consente di riconoscere l’effetto estintivo del processo; se risulta anche il pagamento integrale del debito, può configurarsi la cessazione della materia del contendere.
- La pronuncia di estinzione del giudizio non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso e non comporta l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, norma di stretta interpretazione.
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