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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28141/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia riguarda la revocatoria ordinaria di un atto di cessione della nuda proprietà di un immobile sito in Trino, compiuto da un soggetto debitore in favore dei propri genitori. I creditori avevano agito ex art. 2901 c.c. sostenendo che l'atto pregiudicasse la garanzia patrimoniale, in presenza di tre assegni bancari emessi dal debitore e posti a base del credito azionato. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda, ritenendo provati il credito, l'eventus damni e la partecipatio fraudis. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione degli artt. 1988 e 2696 c.c. e dell'art. 2 r.d. 1736/1933, oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che gli assegni non avevano efficacia cartolare, erano stati consegnati in bianco e che non potevano valere come promessa di pagamento; deducevano inoltre che la corte di merito aveva erroneamente trascurato la nullità degli assegni e gli elementi indiziari dell'abusivo riempimento. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c. e omesso esame, contestando la ricostruzione presuntiva dell'azione revocatoria: secondo loro il prezzo era stato effettivamente corrisposto, la vendita era stata effettuata per ottenere liquidità e il valore del bene era stato sovrastimato dalle perizie di parte. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che ai fini della revocatoria è sufficiente una ragione di credito anche eventuale e che l'assegno bancario, anche se privo di valore cartolare nei rapporti diretti, può operare come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova sull'inesistenza del rapporto sottostante. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame, sia per il limite della doppia conforme sia perché non era stato indicato un fatto storico decisivo omesso dalla sentenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a una rivalutazione del merito e perché non prospettava correttamente una violazione dell'art. 2697 c.c.; è stato anche richiamato il principio per cui l'alienazione effettuata al solo fine di reperire liquidità per adempiere a un debito può, se sussistono i relativi presupposti, escludere il carattere pregiudizievole dell'atto, ma nel caso concreto la pretesa esigenza di liquidità costituiva piuttosto un indice rafforzativo della finalità di sottrazione del bene alla garanzia dei creditori. Il ricorso è stato infine rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva a sua volta confermato l'accoglimento della revocatoria ordinaria proposta dai creditori contro la cessione della nuda proprietà dell'immobile. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, come richiamato nel provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria tutela la garanzia patrimoniale e richiede una ragione di credito anche eventuale; l'atto dispositivo è revocabile se pregiudica le ragioni del creditore e ricorre la partecipazione fraudolenta del terzo quando necessaria.

  • art. 1988 c.c.

    L'assegno bancario, anche se privo di valore cartolare nei rapporti diretti, può valere come promessa di pagamento e determina una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, invertendo l'onere della prova.

  • art. 2696 c.c.

    La Corte menziona la norma tra quelle indicate dai ricorrenti, ma nel testo la questione decisiva viene ricondotta all'art. 2697 c.c. sull'onere della prova; non emerge una specifica interpretazione autonoma dell'art. 2696 c.c.

  • art. 2 r.d. n. 1736/1933

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere l'assenza di efficacia cartolare dell'assegno in bianco o irregolare; la Corte non accoglie la censura e ribadisce la rilevanza della promessa di pagamento nei rapporti diretti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato quale parametro del motivo per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è dichiarato non deducibile in presenza di doppia conforme e, in ogni caso, non sussistente perché non è stato indicato un fatto storico decisivo omesso.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    La doppia conforme limita la deducibilità del vizio motivazionale in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce il carico probatorio alla parte sbagliata secondo la struttura della fattispecie; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 2901, comma 3, c.c.

    L'atto posto in essere per reperire liquidità necessaria a soddisfare un debito può escludere il carattere pregiudizievole solo se rappresenta il solo mezzo per tale fine; altrimenti la difficoltà economica è un indizio della finalità di sottrazione del bene ai creditori.

  • art. 1322 c.c.

    La dichiarazione di nullità del patto di garanzia relativo all'assegno non viola l'autonomia contrattuale.

  • art. 1343 c.c.

    Il patto di garanzia per assegno in bianco o postdatato è contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume e può essere dichiarato nullo.

  • artt. 1 e 2 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736

    Sono richiamati come norme imperative violate dall'emissione di assegni in bianco o postdatati utilizzati a fini di garanzia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria non occorre un credito certo, liquido ed esigibile: è sufficiente una ragione di credito anche eventuale o litigiosa, purché non manifestamente infondata.
  • L'assegno bancario, nei rapporti diretti tra le parti, anche se privo di valore cartolare, può operare come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante e inversione dell'onere della prova a carico dell'emittente.
  • La nullità del patto di garanzia collegato all'uso dell'assegno non incide automaticamente sulla funzione di promessa di pagamento attribuibile al titolo nei rapporti inter partes.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non dimostra la diversità delle rationes decidendi di primo e secondo grado; inoltre, non può essere denunciato senza individuare un fatto storico decisivo specificamente omesso.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia ripartito l'onere della prova in modo erroneo, non quando la critica investa la valutazione delle risultanze istruttorie.
  • In tema di revocatoria, la vendita finalizzata a reperire liquidità per pagare un debito può escludere il pregiudizio solo se costituisce l'unico mezzo per raggiungere quello scopo; altrimenti la situazione di difficoltà economica del disponente è un indizio della finalità di sottrarre il bene ai creditori.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiObbligazioniEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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