Cassazione Civile, Ordinanza n. 28142/2023 del 06/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva agito contro lo Stato chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati da una norma del 2010, poi dichiarata incostituzionale, che aveva dapprima sospeso le procedure esecutive presso terzi nei confronti delle unità sanitarie locali e poi disposto l'estinzione automatica delle azioni esecutive pendenti senza previa decisione del giudice. Secondo la ricorrente tale disciplina aveva inciso sul suo diritto al processo e sul diritto di credito, costringendola inoltre a sopportare le spese anticipate della procedura esecutiva. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione agli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, sostenendo la configurabilità dell'illecito del legislatore anche per violazione costituzionale e per abuso di potere normativo; violazione dell'art. 2043 c.c. per non avere la Corte territoriale considerato gli effetti della declaratoria di incostituzionalità e il precedente che aveva parlato di riparazione per lesione del diritto di voto; nullità della sentenza per omessa motivazione sul precedente richiamato; violazione dell'art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia sull'eccezione di illegittimità costituzionale della l. n. 89 del 2001 e sulla domanda di indennizzo ex art. 1218 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., ritenendo che la decisione impugnata fosse conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità. Ha ribadito che, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di una legge, non è configurabile un danno risarcibile da illecito del legislatore, perché manca una base comparabile a quella della responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea. Ha ritenuto non decisivo il precedente invocato sulla lesione del diritto di voto, perché riferito a un diverso contesto fattuale e processuale. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia: l'eccezione di illegittimità costituzionale è estranea al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mentre la domanda di indennizzo deve considerarsi implicitamente respinta perché incompatibile con la complessiva motivazione di rigetto della pretesa risarcitoria. Nessuna spesa è stata posta a carico della ricorrente in cassazione per la tardività del controricorso, ma è stato disposto l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
non è configurabile, nel caso di declaratoria di illegittimità costituzionale di una legge, un danno risarcibile da illecito del legislatore, in assenza della specifica base normativa che vale per la responsabilità dello Stato da violazione del diritto dell'Unione europea
art. 24 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente quale parametro costituzionale asseritamente violato dalla norma censurata
art. 6 CEDU
richiamato dalla parte ricorrente quale ulteriore parametro convenzionale asseritamente violato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
rubrica del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
rubrica dei motivi di nullità della sentenza e omessa pronuncia
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento
art. 112 c.p.c.
l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla parte non rientra nel perimetro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere una domanda di indennizzo per inottemperanza all'obbligo di esatta prestazione normativa
art. 380-bis.1 c.p.c.
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 1, comma 51, l. n. 220 del 2010
norma censurata, originariamente avente ad oggetto la sospensione e poi l'estinzione delle procedure esecutive presso terzi
art. 6-bis d.l. n. 158 del 2012
intervento normativo che ha modificato la disciplina censurata
l. n. 189 del 2021
citata nel testo come legge di conversione del d.l. n. 158 del 2012, secondo la sentenza
Massime di principio
- La responsabilità risarcitoria dello Stato per atto legislativo non può essere automaticamente estesa alla mera declaratoria di illegittimità costituzionale della legge: occorre una base normativa o un criterio di imputazione diverso da quello ordinario dell'attività legislativa insindacabile.
- La responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell'Unione europea costituisce un modello autonomo e non automaticamente trasponibile alle ipotesi di contrasto tra legge interna e Costituzione o CEDU.
- Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando il capo di domanda non esaminato risulta logicamente incompatibile con la decisione adottata sulla domanda principale, dovendosi ravvisare in tal caso un rigetto implicito.
- L'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla parte nel processo non è soggetta al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
- Un precedente di legittimità invocato dalla parte è decisivo solo se riguarda una fattispecie giuridica e processuale sostanzialmente sovrapponibile; in difetto, non può sovvertire un orientamento consolidato contrario.
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