Cassazione Civile, Ordinanza n. 28146/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una banca, assumendo di essere creditrice di una delle convenute per un rilevante importo, aveva agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare l’inefficacia di due trust familiari, nei quali una convenuta risultava trustee e i figli beneficiari. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva confermato. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque censure principali: 1) violazione dell’art. 43 l. fall., sostenendo che la fallita non fosse legittimata passivamente e che la legittimazione spettasse solo al curatore; hanno inoltre dedotto che la revoca del fallimento fosse ancora sub iudice e che il curatore avesse in realtà espresso una valutazione negativa sulla convenienza dell’azione; 2) violazione dell’art. 66 l. fall., contestando la legittimazione attiva del creditore a promuovere l’azione revocatoria in presenza del fallimento; 3) violazione dell’art. 2901 c.c., assumendo che solo l’atto dispositivo di conferimento dei beni nel trust, e non l’atto istitutivo, potesse essere oggetto di revocatoria; 4) violazione dell’art. 2901, comma 3, c.c., contestando la qualificazione come gratuito del trust familiare e sostenendo che esso fosse posto in essere per adempiere al dovere di contribuzione verso i figli; 5) violazione degli artt. 2901 e 143 c.c., lamentando che, se l’atto fosse stato qualificato oneroso, sarebbe stato necessario accertare la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo, nonché la causa concreta del negozio. I ricorrenti hanno inoltre prodotto in cassazione un documento nuovo relativo a una istanza successiva al giudizio di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: il primo perché non colpiva davvero la ratio della decisione d’appello e introduceva un documento nuovo in violazione dell’art. 372 c.p.c.; il secondo perché si limitava a riproporre le stesse censure già respinte in appello, senza confutare adeguatamente la motivazione; il terzo perché la sentenza impugnata era sorretta da una duplice ratio decidendi, ma i ricorrenti avevano censurato solo una delle due, lasciando intatta l’altra, relativa all’idoneità dell’atto istitutivo a essere colpito dalla revocatoria quando esso incorpori anche la parte dispositiva del trust. Ha poi ritenuto infondati il quarto e il quinto motivo, confermando che un trust familiare non integra di per sé adempimento di un dovere giuridico e va qualificato come atto a titolo gratuito, salvo prova di specifiche circostanze che ne dimostrino la causa onerosa o solutoria. Conseguentemente, la revocatoria ordinaria era correttamente stata accolta. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.
Norme richiamate
L’azione revocatoria può colpire anche l’atto istitutivo del trust quando esso sia funzionalmente e contenutisticamente collegato alla parte dispositiva; il trust familiare, in mancanza di un corrispettivo o di un obbligo giuridico, è qualificabile come atto gratuito e, come tale, revocabile se ricorrono gli altri presupposti.
Nelle controversie relative a rapporti patrimoniali del fallito compresi nel fallimento, la regola della legittimazione processuale del curatore non è stata ritenuta utilmente scalfita dalle censure svolte, che non hanno confrontato la ratio della decisione di merito.
La censura sulla legittimazione attiva del creditore è stata respinta per inammissibilità, non essendo stata adeguatamente attaccata la motivazione della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono errate; la mera riproposizione delle difese di merito integra un 'non motivo' inammissibile.
In cassazione non possono essere prodotti documenti nuovi, salvo quelli ammessi per l’ammissibilità del ricorso o del controricorso o relativi a nullità della decisione impugnata; il documento prodotto dai ricorrenti è stato ritenuto inutilizzabile.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.
Il dovere di contribuzione verso i figli non è stato ritenuto, nel caso concreto, sufficiente a trasformare in atto oneroso l’istituzione del trust familiare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata disposta la condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo la disciplina sulle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare le difese già svolte in appello, senza confrontarsi con le specifiche rationes decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile perché si traduce in un mero 'non motivo'.
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede l’indicazione puntuale dell’errore di diritto compiuto dal giudice di merito; non basta contrapporre alla sentenza una diversa lettura dei fatti o una diversa opinione sulla convenienza della soluzione adottata.
- Quando una decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, l’impugnazione deve colpirle tutte; se anche una sola ratio resta intatta, il ricorso è destinato a essere respinto o dichiarato inammissibile.
- In materia di revocatoria ordinaria, un trust familiare, privo di corrispettivo e non costituito in adempimento di un obbligo giuridico specifico, deve essere qualificato come atto a titolo gratuito, con conseguente applicabilità del relativo regime probatorio.
- L’istituzione di un trust può essere utilmente aggredita in revocatoria anche quando il negozio istitutivo contenga in sé la componente dispositiva del trasferimento dei beni al trustee, poiché l’effetto di inefficacia investe il fenomeno negoziale nel suo complesso.
- In cassazione non è consentita la produzione di documenti nuovi, salvo le limitate eccezioni previste dall’art. 372 c.p.c.; un documento formato o comunque non sottoposto al giudice di merito non può essere utilizzato per fondare la censura di legittimità.
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