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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28144/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Due creditori hanno agito in revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei loro confronti la compravendita con cui una società, della quale uno dei ricorrenti era amministratore, aveva venduto ai ricorrenti un fabbricato abitativo. I creditori assumevano che la società, già loro debitrice per un credito derivante da occupazione illegittima di terreni, si fosse spogliata dell'unico bene immobile di proprietà, a prezzo inferiore al valore di mercato, pregiudicando così la garanzia patrimoniale. I ricorrenti sostenevano invece che la vendita fosse l'esecuzione di un precedente preliminare del 2003, che l'immobile fosse già destinato a loro abitazione principale, che il prezzo fosse congruo e che mancassero scientia damni ed eventus damni. Dopo la riforma in appello, che aveva accolto la revocatoria, i soccombenti hanno proposto sei motivi di ricorso per cassazione: 1) errata qualificazione e rilevabilità d'ufficio dell'eccezione relativa alla data certa/mancata trascrizione del preliminare; 2) violazione dell'art. 2704 c.c. e del principio di non contestazione nella prova della stipula del preliminare e del versamento della caparra; 3) e 4) vizi di valutazione della prova e motivazione per non avere il giudice considerato ulteriori elementi (residenza, pagamento tracciabile, scrittura di restituzione della caparra, prova testimoniale); 5) violazione delle regole sull'eventus damni e sul riparto dell'onere della prova, sostenendo che il patrimonio residuo della società fosse sufficiente e che l'atto rientrasse nell'oggetto sociale; 6) violazione delle regole sulla scientia damni e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che l'atto fosse anteriore al credito e che la Corte d'appello avesse applicato un regime non pertinente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha confermato che la mancanza di data certa della scrittura privata è un fatto impeditivo rilevabile d'ufficio come eccezione in senso lato; ha escluso che il principio di non contestazione impedisse al giudice di valorizzare prove contrastanti; ha qualificato come mere censure di merito, non deducibili in cassazione, le doglianze sulla valutazione delle risultanze istruttorie e sulla motivazione; ha ribadito che, in revocatoria ordinaria, non è necessaria la totale compromissione del patrimonio del debitore, bastando un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con onere del debitore di provare l'adeguatezza del patrimonio residuo; ha infine confermato la sussistenza della scientia damni, valorizzando il fatto che il credito era almeno litigioso e che l'atto dispositivo era successivo all'insorgenza della ragione di credito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è ammissibile quando l'atto dispositivo renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito; per il credito litigioso è sufficiente una ragione di credito eventuale, e l'anteriorità si valuta rispetto all'insorgenza del credito, non al suo accertamento giudiziale.

  • art. 2704 c.c.

    La data certa della scrittura privata è rilevante nei confronti dei terzi; la sua mancanza integra un fatto impeditivo che può essere rilevato anche d'ufficio come eccezione in senso lato.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera sui fatti storici, non sui documenti né sulle conclusioni inferenziali tratte da essi; non impedisce al giudice di decidere sulla base di prove contrastanti acquisite agli atti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso o ignora una regola di valutazione imposta dalla legge; non quando si contesti il mero cattivo apprezzamento delle prove liberamente valutabili.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è consentito rimettere in discussione la sufficienza della motivazione o il merito dell'apprezzamento probatorio.

  • art. 183 c.p.c.

    Il giudice può segnalare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio e il rilievo di eccezioni in senso lato non è precluso dalla mancata contestazione.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non può introdursi una nuova eccezione in senso stretto, ma nel caso concreto il rilievo sulla data certa è stato ricondotto a un'eccezione in senso lato e quindi ritenuto ammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo se il giudice attribuisce un bene diverso da quello domandato o decide su fatti estranei alla materia del contendere; non nel caso di mera diversa qualificazione giuridica della domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per i vizi processuali e per la nullità della sentenza o del procedimento, non per contestare il merito della valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È usato per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale, ma non consente di mascherare come errore di diritto una critica al giudizio di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato ai soli gravissimi vizi motivazionali previsti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Chi deduce la violazione del principio di non contestazione deve indicare specificamente gli atti processuali rilevanti e il loro contenuto.

Massime di principio

  • La mancanza di data certa di una scrittura privata, quando rilevante rispetto ai terzi o a una pretesa creditoria, integra un fatto impeditivo suscettibile di rilievo officioso e non una eccezione in senso stretto riservata alla parte.
  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati e non impone alla controparte di contestare documenti, ricostruzioni ermeneutiche o l'intero materiale probatorio; il giudice può comunque pervenire a un accertamento diverso se le prove acquisite lo impongono.
  • In cassazione non è consentito sindacare il mero cattivo apprezzamento delle prove o chiedere una nuova lettura del merito; la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. ricorre solo in presenza di anomalie giuridicamente rilevanti nella valutazione della prova o nella motivazione.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria non occorre la prova di una totale depauperazione del debitore: basta un atto che renda più difficile o incerta la soddisfazione del credito, anche tramite una variazione qualitativa del patrimonio.
  • Per sottrarsi alla revocatoria, il debitore deve provare che il patrimonio residuo sia sufficientemente capiente a garantire il credito; la mera appartenenza dell'atto all'oggetto sociale o la congruità del prezzo non bastano di per sé a escludere l'eventus damni.
  • Ai fini dell'anteriorità del credito rispetto all'atto revocando rileva il momento di insorgenza della ragione di credito, anche se ancora litigiosa, e non quello del suo accertamento giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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