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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28145/2023 del 06/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

Nel giudizio di merito due persone avevano convenuto in giudizio più soggetti chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da una condotta illecita qualificata come truffa. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva poi accolto soltanto l’impugnazione di uno dei convenuti, rigettando la domanda nei suoi confronti. Due dei soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.: con il primo hanno lamentato che la sentenza d’appello fosse in contrasto con un preteso giudicato esterno derivante da una precedente ordinanza di inammissibilità del ricorso per cassazione relativo a un diverso giudizio sulla simulazione soggettiva del contratto preliminare e, in subordine, sulla restituzione di somme pagate; con il secondo hanno dedotto anche la violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. e degli artt. 652, 653 e 654 c.p.p., sostenendo che l’accertamento civile dell’integrazione del reato di truffa contrastasse con una precedente sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché privo del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte ha rilevato che nel ricorso erano indicati solo il petitum originario e un generico riferimento alla truffa, ma non la causa petendi né l’articolazione dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria. Ha inoltre precisato che tale carenza non poteva essere colmata mediante il richiamo alla motivazione della sentenza impugnata o al controricorso. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, anch’essi in solido, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la violazione del giudicato esterno; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è inammissibile per difetto di esposizione dei fatti.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato in relazione al giudicato interno/esterno; non esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte lo qualifica come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, consistente nella sommaria ma chiara esposizione dei fatti di causa e della causa petendi.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma non scrutinato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo, ma non scrutinato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • artt. 652, 653 e 654 c.p.p.

    Richiamati per sostenere l’efficacia della sentenza penale nel giudizio civile; non esaminati nel merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indicato come base per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la sommaria esposizione dei fatti di causa deve consentire alla Corte di comprendere, senza dover attingere ad altre fonti processuali, le reciproche pretese delle parti, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della controversia.
  • La carenza di indicazione della causa petendi e dell’articolazione dei fatti posti a fondamento della domanda integra un vizio di inammissibilità del ricorso, non sanabile mediante il rinvio alla motivazione della sentenza impugnata o agli scritti difensivi della controparte.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, restano assorbite le censure di merito relative al giudicato e all’efficacia del precedente giudicato penale nel giudizio civile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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