Cassazione Civile, Ordinanza n. 20769/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di due ex dipendenti di una società in house partecipata da enti pubblici, volta a ottenere differenze retributive per aumenti contrattuali maturati tra aprile 2015 e febbraio 2018 in forza del rinnovo del CCNL del terziario siglato il 31 marzo 2015, che la datrice di lavoro aveva rifiutato di corrispondere invocando il blocco degli stipendi previsto per i soggetti pubblici. Il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda; la Corte d’appello di Roma aveva invece limitato il riconoscimento dal 30 luglio 2015 al 28 febbraio 2018, ritenendo applicabile alla società, nei limiti indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015, la disciplina sul blocco della contrattazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo: l’erronea applicazione dell’art. 19, commi 5 e 6, d.lgs. 175/2016 e l’erronea lettura della sentenza costituzionale n. 178/2015; l’erronea applicazione della normativa sul contenimento dei costi del personale delle società partecipate e l’impossibilità di applicare in via analogica o estensiva il blocco della contrattazione; e l’erronea decorrenza del diritto agli arretrati. I lavoratori hanno resistito proponendo anche ricorso incidentale, con cinque motivi, sostanzialmente per sostenere che la disciplina del blocco della contrattazione pubblica non fosse applicabile alla società partecipata, perché non inclusa nel conto economico consolidato della P.A., e che comunque gli aumenti del CCNL privato dovessero decorrere dal 1 aprile 2015; hanno inoltre censurato la liquidazione delle spese di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al ricorso principale per effetto della rinuncia della società, ma ha esaminato il ricorso incidentale dei lavoratori, accogliendo il primo motivo e assorbendo gli altri. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché ridetermini le spettanze economiche dovute ai lavoratori applicando il principio secondo cui il blocco della contrattazione pubblica non si estende ai dipendenti delle società partecipate come quella in esame; dovrà altresì provvedere nuovamente sulle spese, incluse quelle del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale, consente l’estinzione del giudizio relativo all’impugnazione principale; tuttavia, se è stato proposto ricorso incidentale non condizionato, questo va comunque esaminato.
La cassazione della decisione sul capo principale travolge anche la regolazione delle spese di primo grado, che deve essere nuovamente rideterminata nel giudizio di rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di estinzione del ricorso principale per rinuncia non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
art. 9, commi 1 e 17, d.l. n. 78/2010
Il blocco retributivo e delle procedure contrattuali riguarda le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, e non è riferibile ai dipendenti delle società partecipate in quanto tali.
art. 1, comma 3, l. n. 196/2009
Serve a individuare le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, cui si riferisce la disciplina del blocco retributivo.
art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008
Per le società partecipate la disciplina sul personale opera tramite strumenti propri e, nella ricostruzione della Corte, dopo le modifiche normative richiamate, attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello e non mediante applicazione diretta del blocco previsto per il settore pubblico.
art. 4, comma 11, d.l. n. 95/2012
Prevedeva un contenimento della spesa per il personale delle società controllate; la Corte lo colloca nel quadro evolutivo poi superato dalla disciplina successiva sulle società partecipate.
art. 1, comma 557, l. n. 147/2013
Ha modificato l’art. 18, comma 2-bis, segnando il passaggio a un sistema fondato sulla contrattazione collettiva di secondo livello per l’adeguamento dei trattamenti economici.
art. 1, comma 562, l. n. 147/2013
Ha abrogato espressamente l’art. 4, comma 11, d.l. n. 95/2012, nel quadro della rimodulazione della disciplina delle partecipate.
art. 4, comma 12-bis, d.l. n. 66/2014
È richiamato come ulteriore intervento normativo nella stessa direzione evolutiva della disciplina sulle partecipate.
art. 3, comma 5-quinquies, d.l. n. 90/2014
È richiamato come ulteriore intervento normativo nella stessa direzione evolutiva della disciplina sulle partecipate.
art. 1, comma 254, l. n. 190/2014
È richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte ritiene che, alla luce della ricostruzione complessiva del sistema, non sia decisivo per escludere il diritto agli aumenti contrattuali dal 1 aprile 2015.
art. 19, commi 5 e 6, d.lgs. n. 175/2016
Confluisce nella disciplina delle società partecipate, confermando che i trattamenti economici del personale si governano con strumenti di contenimento propri del rapporto privatistico e della contrattazione, non con il blocco pubblico ex art. 9 d.l. n. 78/2010.
art. 81 Cost.
È richiamato nel ragionamento della Corte d’appello in collegamento ai principi di equilibrio di bilancio che avevano sorretto la legittimità di alcune misure di blocco nel settore pubblico.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per i motivi di ricorso principale e incidentale, fondati su violazione e falsa applicazione di legge.
È richiamato per escludere l’applicazione analogica o estensiva di una disciplina eccezionale come il blocco della contrattazione.
Corte cost. n. 178/2015
Ha dichiarato l’illegittimità della proroga del blocco della contrattazione collettiva con efficacia dalla pubblicazione della decisione, ma la Corte di cassazione afferma che tale pronuncia riguarda il settore pubblico e non consente di estendere il blocco alle società partecipate soggette a disciplina diversa.
Massime di principio
- Il blocco delle retribuzioni e della contrattazione collettiva previsto per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato non è automaticamente applicabile ai dipendenti delle società partecipate, se la loro disciplina è regolata da un autonomo sistema di contenimento della spesa e di adeguamento dei trattamenti economici.
- Nelle società a partecipazione pubblica, dopo l’evoluzione normativa richiamata dalla Corte, l’adeguamento dei trattamenti economici del personale deve avvenire secondo le regole proprie del rapporto privatistico e della contrattazione collettiva di secondo livello; in mancanza di tale contrattazione, non può operare in via sostitutiva il blocco previsto per il pubblico impiego.
- Una disciplina eccezionale e derogatoria non può essere estesa in via analogica o interpretata estensivamente oltre i soggetti espressamente contemplati dal legislatore.
- La rinuncia al ricorso principale determina l’estinzione limitatamente a tale impugnazione, ma non travolge il ricorso incidentale autonomo e non condizionato, che deve essere esaminato nel merito.
- L’accoglimento del motivo che incide sull’an della pretesa economica comporta l’assorbimento delle censure ulteriori, comprese quelle sulle spese, che vanno riesaminate dal giudice di rinvio.
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