Cassazione Civile, Ordinanza n. 20767/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il mancato pagamento, da parte di una società interamente partecipata da un ente territoriale e affidataria in house di commesse e progetti, degli aumenti economici previsti dal rinnovo del CCNL terziario sottoscritto il 31.03.2015, rivendicati da un ex dipendente per il periodo aprile 2015-febbraio 2018. La società aveva negato gli incrementi sostenendo di essere soggetta al blocco delle retribuzioni previsto per i soggetti pubblici. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo le somme dal 1.01.2016 al 28.02.2018, ritenendo che il blocco stipendiale pubblico fosse legittimo fino al 31.12.2015 sulla base della sentenza Corte cost. n. 178/2015. In cassazione la società ricorrente principale ha dedotto cinque motivi centrati sulla violazione dell'art. 19, commi 5 e 6, d.lgs. n. 175/2016, sull'erronea applicazione del blocco stipendiale pubblico a una società partecipata non inserita nel conto economico consolidato ISTAT, sull'asserita necessità di applicare la disciplina speciale delle partecipate e sui profili probatori. Il lavoratore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, sostenendo che la disciplina sul blocco non fosse comunque applicabile alla società, che il rinnovo contrattuale privato dovesse operare dal 1.04.2015 e che, anche a voler ritenere applicabili vincoli di contenimento della spesa, questi avrebbero potuto operare solo tramite contrattazione di secondo livello o atti conformi alla disciplina speciale delle partecipate, mai intervenuti.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al ricorso principale, a seguito di rinuncia ritualmente proposta dalla società, ma non ha definito l'intero processo perché era stato proposto ricorso incidentale autonomo da esaminare. Ha quindi accolto il primo motivo del ricorso incidentale del lavoratore, assorbendo gli altri, cassando la sentenza d'appello e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per il riesame delle spettanze economiche dovute al lavoratore sin dal 1.04.2015, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, per le società partecipate, il sistema normativo sopravvenuto ha spostato il baricentro sulla contrattazione collettiva di secondo livello e che il blocco retributivo dell'art. 9 d.l. n. 78/2010 non è riferibile ai dipendenti di una società partecipata non inserita nel conto consolidato ISTAT; pertanto il rinnovo del CCNL di diritto privato produce effetti dal momento della sua entrata in vigore, non essendo opponibile il blocco stipendiale pubblico in assenza di contrattazione di secondo livello che ne riduca gli effetti.
Norme richiamate
art. 9, commi 1 e 17, d.l. n. 78/2010
ha previsto il blocco retributivo per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ISTAT e il divieto di procedure contrattuali e negoziali per il triennio 2010-2012, poi prorogato; la Corte ne esclude l'applicabilità alle società partecipate non incluse in tale perimetro.
Corte cost. n. 178/2015
ha ritenuto legittime le misure di contenimento del costo del lavoro fino al termine della proroga allora considerata, ma nel perimetro delle amministrazioni pubbliche soggette al blocco; la decisione non giustifica l'estensione del blocco alle società partecipate soggette a diversa disciplina.
art. 19, commi 5 e 6, d.lgs. n. 175/2016
confluisce nella disciplina delle società partecipate e rileva quale sistema speciale di contenimento dei costi del personale, fondato sulla contrattazione di secondo livello e non su un blocco stipendiale pubblico automaticamente estensibile.
art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008
nella sua evoluzione normativa, disciplina le politiche del personale delle società partecipate e l'adeguamento ai vincoli delle amministrazioni controllanti, ma la Corte valorizza le successive modifiche che spostano il meccanismo verso la contrattazione di secondo livello.
art. 4, comma 11, d.l. n. 95/2012
ha introdotto limiti di contenimento della spesa del personale per specifiche società controllate; la Corte lo richiama nel quadro evolutivo, ma lo considera superato dal successivo assetto normativo.
art. 81 Cost.
viene richiamato come parametro dei principi di equilibrio di bilancio a fondamento delle misure di contenimento della spesa pubblica, senza però fondare un'estensione automatica del blocco alle società partecipate.
art. 390 c.p.c.
regola la rinuncia al ricorso per cassazione; la rinuncia è stata ritenuta rituale, ma non idonea a definire l'intero giudizio per la presenza del ricorso incidentale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e la memoria depositata dalla parte resistente.
art. 360 c.p.c.
è il parametro processuale invocato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso principale e incidentale.
art. 2697 c.c.
è evocato nel quarto motivo del ricorso principale in tema di onere della prova sull'impossibilità di corrispondere gli arretrati contrattuali, ma tale motivo è rimasto assorbito per la rinuncia al ricorso principale.
art. 14 disp. prel. c.c.
richiamato nel ricorso incidentale per escludere l'applicazione analogica o estensiva del blocco stipendiale a soggetti non espressamente contemplati.
art. 1, comma 3, l. n. 196/2009
richiamato per l'individuazione annuale da parte ISTAT degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.
art. 16, comma 1, lett. b) e c), d.l. n. 98/2011
richiamato nel ricorso incidentale tra le norme sul contenimento della spesa e sulla disciplina del personale delle partecipate.
art. 1, comma 453, l. n. 147/2013
richiamato nel ricorso incidentale nel quadro delle norme di contenimento della spesa pubblica e del personale.
art. 1, comma 254, l. n. 190/2014
richiamato nel ricorso incidentale quale norma di proroga del blocco e del contenimento della contrattazione.
d.P.R. n. 122/2013
richiamato come provvedimento di proroga del blocco retributivo fino al 31.12.2014.
l. n. 190/2014
richiamata come legge che ha prorogato il blocco della contrattazione fino al 31.12.2015.
l. n. 147/2013
indicata come snodo della riforma che modifica il sistema di adeguamento dei trattamenti economici delle partecipate, valorizzando la contrattazione collettiva di secondo livello.
d.l. n. 66/2014
richiamato come ulteriore passaggio normativo coerente con il nuovo sistema di adeguamento dei trattamenti economici delle società partecipate.
d.l. n. 90/2014
art. 3, comma 5-quinquies
richiamato nel medesimo percorso evolutivo della disciplina delle partecipate.
d.lgs. n. 165/2001
richiamato nell'art. 9, comma 17, d.l. n. 78/2010 per delimitare il personale soggetto al blocco negoziale pubblico.
d.l. n. 95/2012
richiamato anche come fonte delle disposizioni di contenimento della spesa per le società controllate, nel quadro dell'evoluzione normativa.
l. n. 135/2012
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 95/2012.
d.lgs. n. 175/2016
richiamato come testo unico delle società a partecipazione pubblica, contenente la disciplina finale di riferimento per il contenimento dei costi del personale.
d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere, in ragione della rinuncia al ricorso principale, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il blocco retributivo e della contrattazione collettiva previsto per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ISTAT non può essere automaticamente esteso, per analogia o per interpretazione estensiva, ai dipendenti di società a partecipazione pubblica non incluse in quel perimetro.
- Nella disciplina delle società partecipate, il contenimento dei costi del personale deve essere letto alla luce dell'evoluzione normativa che valorizza la contrattazione collettiva di secondo livello come strumento di adeguamento dei trattamenti economici; in assenza di tale contrattazione non è consentito incidere unilateralmente sui diritti economici già maturati.
- Le misure di contenimento della spesa richiamate per il settore pubblico e quelle previste per le società partecipate operano su piani diversi: la legittimità del blocco pubblico non implica, di per sé, che una società partecipata possa sottrarsi agli aumenti previsti dal CCNL privatistico applicabile ai propri dipendenti.
- La rinuncia al ricorso principale in cassazione estingue il giudizio solo con riguardo a tale impugnazione, ma non travolge il ricorso incidentale autonomo, che deve essere esaminato e può condurre alla cassazione della sentenza impugnata.
- Quando il lavoratore dimostri l'applicabilità del CCNL di diritto privato e manchi una contrattazione di secondo livello idonea a ridurre gli aumenti, gli incrementi contrattuali maturano dalla data di efficacia del rinnovo collettivo e non dalla cessazione di un blocco stipendiale riferibile a un diverso regime giuridico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20768/2026 del 19/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20769/2026 del 19/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20770/2026 del 19/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20773/2026 del 19/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20783/2026 del 19/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20785/2026 del 19/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →