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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20768/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte di una società integralmente partecipata da un ente territoriale, degli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del CCNL terziario del 31 marzo 2015 in favore di tre lavoratrici già dipendenti della società e poi transitate, dal 15 febbraio 2019, alle dipendenze di altra società. Le lavoratrici hanno chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate dall'aprile 2015 al febbraio 2018, sostenendo che il contratto collettivo di diritto privato fosse immediatamente applicabile. La società ha opposto il blocco degli stipendi e della contrattazione collettiva, ritenendo di essere vincolata alla disciplina propria dei soggetti pubblici o comunque alle norme di contenimento della spesa del personale per le società partecipate. La Corte d'appello ha ritenuto non applicabile il blocco in modo permanente, ma ha limitato il diritto agli aumenti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015 (30 luglio 2015) fino al 28 febbraio 2018. In cassazione la società ha dedotto, con tre motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175/2016 e di altre norme sul contenimento della spesa, sostenendo che tali disposizioni non le si applicassero perché non inserita nel conto economico consolidato ISTAT delle pubbliche amministrazioni, ovvero che comunque non fosse possibile estendere in via analogica il blocco della contrattazione pubblica alle società partecipate; ha inoltre censurato la decorrenza riconosciuta dalla Corte d'appello per gli arretrati. Le lavoratrici hanno resistito e proposto ricorso incidentale, articolato in cinque motivi, per ottenere il riconoscimento degli aumenti sin dalla loro decorrenza originaria nell'aprile 2015 e per contestare anche la regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso principale da parte della società ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente a tale impugnazione. Ha poi esaminato il ricorso incidentale delle lavoratrici, accogliendo il primo motivo e ritenendo assorbiti gli altri. La Corte ha affermato che, per le società a partecipazione pubblica disciplinate dal sistema normativo successivo alla legge n. 147/2013 e poi confluito nell'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016, il meccanismo di contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti non opera tramite il blocco retributivo dettato per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ISTAT, ma attraverso il diverso sistema di adeguamento demandato alla contrattazione collettiva di secondo livello. Poiché nel caso concreto tale contrattazione di secondo livello non era mai intervenuta, il blocco non poteva impedire il riconoscimento degli aumenti del CCNL privato maturati dal 1 aprile 2015. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per la rideterminazione delle spettanze economiche e per le spese, anche del giudizio di legittimità. Nessun contributo unificato aggiuntivo è stato posto a carico della società per effetto della rinuncia al ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso principale, se ritualmente comunicata, consente di dichiarare l'estinzione del giudizio limitatamente a tale impugnazione, anche in assenza di accettazione della controparte, ferma restando l'esame del ricorso incidentale.

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    Il giudizio è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 9 d.l. n. 78/2010

    Il blocco retributivo e il blocco delle procedure contrattuali riguardano le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e non possono essere automaticamente estesi alle società partecipate non ricomprese in tale ambito.

  • d.p.r. n. 122/2013

    Ha prorogato fino al 31 dicembre 2014 il blocco retributivo previsto dal d.l. n. 78/2010.

  • legge n. 190/2014

    Ha prorogato il blocco della contrattazione collettiva fino al 31 dicembre 2015, ma tale proroga è stata poi oggetto di illegittimità costituzionale nei limiti indicati dalla Corte costituzionale.

  • Corte cost. n. 178/2015

    Ha dichiarato l'illegittimità della proroga del blocco della contrattazione collettiva con effetti dalla pubblicazione della decisione, ma tale pronuncia riguarda il perimetro soggettivo delle amministrazioni pubbliche destinatarie della disciplina e non le società partecipate in quanto tali.

  • art. 81 Cost.

    I principi di equilibrio di bilancio sono richiamati come fondamento delle misure di contenimento della spesa pubblica, ma non giustificano l'estensione del blocco oltre i soggetti espressamente considerati dalla disciplina.

  • art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008

    Per le società a partecipazione locale, la norma impone l'adeguamento delle politiche del personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali, configurando un diverso meccanismo rispetto al blocco retributivo delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 4, comma 11, d.l. n. 95/2012

    Conteneva una disciplina specifica di contenimento della spesa per il personale delle società controllate, poi superata dal successivo mutamento del sistema.

  • legge n. 147/2013

    Ha modificato il sistema dei trattamenti economici delle società partecipate, spostando il baricentro sulla contrattazione collettiva di secondo livello e abrogando espressamente la precedente disciplina di cui all'art. 4, comma 11, d.l. n. 95/2012.

  • d.l. n. 66/2014

    Inserito nel percorso evolutivo della disciplina dei trattamenti economici delle società partecipate verso il nuovo sistema di adeguamento.

  • d.l. n. 90/2014

    art. 3, comma 5-quinquies

    Ulteriore tassello dell'evoluzione normativa che conferma il ruolo centrale della contrattazione collettiva di secondo livello per le società partecipate.

  • d.lgs. n. 175/2016

    Ha recepito la disciplina delle società partecipate in materia di trattamento economico del personale, confermando che gli adeguamenti devono avvenire secondo il sistema proprio delle società partecipate e non per semplice trasposizione del blocco retributivo pubblico.

  • art. 1, comma 3, legge n. 196/2009

    Serve a individuare annualmente da ISTAT gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, per i quali opera la disciplina del blocco retributivo pubblico.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato ai fini del divieto di applicazione analogica o estensiva di una disciplina eccezionale oltre i casi espressamente previsti.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    La cassazione della sentenza sul motivo accolto ha travolto anche la statuizione sulle spese di primo grado, che dovrà essere nuovamente regolata in sede di rinvio.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    Non è stato posto a carico della ricorrente principale l'ulteriore contributo unificato in ragione dell'intervenuta rinuncia al ricorso principale.

  • d.m. n. 55/2014

    Richiamato nel quinto motivo del ricorso incidentale per contestare la liquidazione delle spese di primo grado.

  • L. n. 247/2012

    Richiamata come base normativa del decreto ministeriale sulla liquidazione dei compensi professionali.

Massime di principio

  • Per le società a partecipazione pubblica non inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non si applica automaticamente il blocco retributivo previsto per le amministrazioni pubbliche dall'art. 9 del d.l. n. 78/2010.
  • La disciplina del contenimento dei trattamenti economici del personale delle società partecipate va ricostruita nel suo specifico sviluppo normativo: dopo le modifiche del 2013 e degli interventi successivi, il centro del sistema è la contrattazione collettiva di secondo livello, non l'adozione di meri atti unilaterali dell'ente controllante.
  • Una norma eccezionale o derogatoria in materia di blocco degli aumenti contrattuali non può essere estesa in via analogica a soggetti o rapporti non espressamente contemplati.
  • Se per la società partecipata manca la contrattazione di secondo livello prevista dalla disciplina speciale, non può farsi derivare da ciò il permanere di un blocco pubblico incompatibile con la natura civilistica del rapporto di lavoro.
  • La rinuncia al ricorso principale non determina automaticamente l'estinzione dell'intero giudizio di cassazione se è stato proposto ricorso incidentale autonomo, che deve essere comunque esaminato.
  • L'accoglimento di un motivo del ricorso incidentale che incida sulla decorrenza o sull'an debeatur delle somme dovute comporta la cassazione con rinvio per la rideterminazione delle spettanze e, per effetto riflesso, travolge anche la regolazione delle spese del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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