Cassazione Civile, Ordinanza n. 20770/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Quattro ex dipendenti di una società a partecipazione pubblica hanno chiesto, nei confronti della originaria datrice di lavoro, il pagamento degli aumenti contrattuali maturati per effetto del rinnovo del CCNL terziario siglato il 31 marzo 2015, che non erano stati corrisposti perché la società riteneva applicabile ai propri dipendenti il blocco delle retribuzioni previsto per il personale pubblico. Nel medesimo giudizio era stato evocato anche l’INPS per i contributi sulle differenze retributive. La Corte d’appello aveva riconosciuto le spettanze solo dal 1 gennaio 2016 al 28 febbraio 2018. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, l’erronea applicazione dell’art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. 175/2016 e la non estensibilità alla società partecipata della disciplina sul blocco stipendiale pubblico; i lavoratori hanno resistito e proposto ricorso incidentale, sostenendo che la disciplina pubblicistica non fosse applicabile affatto alla società partecipata e, subordinatamente, che comunque gli aumenti dovessero decorrere almeno dal 30 luglio 2015, data di pubblicazione della sentenza costituzionale n. 178/2015. Hanno inoltre censurato la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al ricorso principale della società per intervenuta rinuncia non accettata ma incompatibile con la prosecuzione solo in quanto vi era ricorso incidentale. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale dei lavoratori, ritenendo che il blocco delle retribuzioni di cui all’art. 9 del d.l. 78/2010 non fosse riferibile ai dipendenti delle società partecipate e che, per queste ultime, il sistema di contenimento dei trattamenti economici opera secondo una disciplina diversa, fondata sulla contrattazione di secondo livello e non su atti unilaterali dell’ente controllante. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per la quantificazione delle spettanze dovute dal 1 aprile 2015 e per la liquidazione delle spese, assorbendo gli altri motivi incidentali.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso principale, pur ritualmente comunicata, non determina estinzione dell’intero giudizio quando sia stato proposto ricorso incidentale, che deve essere comunque esaminato.
Richiamato solo per la memoria depositata dalle parti nel procedimento camerale.
art. 9, commi 1 e 17, d.l. n. 78/2010
Il blocco retributivo e contrattuale riguarda le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA e il relativo personale; non è estensibile ai dipendenti delle società partecipate in assenza di una base normativa specifica.
Corte cost. n. 178/2015
La pronuncia è richiamata per il blocco stipendiale pubblico, ma la Corte di cassazione esclude che essa consenta di applicare quel blocco ai dipendenti delle società partecipate; il richiamo della sentenza impugnata è quindi ritenuto non decisivo.
art. 81 Cost.
Il principio di equilibrio di bilancio è evocato nel quadro storico-normativo delle misure di contenimento della spesa pubblica.
art. 19, commi 5 e 6, d.lgs. n. 175/2016
È la disciplina rilevante per il contenimento dei costi del personale nelle società a partecipazione pubblica, ma non consente di applicare il blocco retributivo pubblico come se la società fosse un’amministrazione pubblica.
art. 4, comma 11, d.l. n. 95/2012
Ha introdotto misure di contenimento della spesa per il personale delle società controllate, diverse dal blocco stipendiale pubblico e inserite nella specifica disciplina delle partecipate.
art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008
Rileva come disciplina speciale per le società partecipate/controllate, orientata al contenimento degli oneri contrattuali e delle voci retributive mediante il raccordo con le amministrazioni controllanti e la contrattazione di secondo livello.
art. 1, comma 3, legge n. 196/2009
È richiamato per l’individuazione, da parte ISTAT, delle amministrazioni incluse nel conto economico consolidato della PA, cui si riferisce il blocco retributivo pubblico.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
È richiamato nel quadro delle norme che delimitano il perimetro delle pubbliche amministrazioni e delle società ad esse collegate.
art. 1, comma 557, legge n. 147/2013
Segna il mutamento del sistema di adeguamento dei trattamenti economici delle partecipate, valorizzando la contrattazione collettiva di secondo livello.
art. 1, comma 562, legge n. 147/2013
È richiamato come disposizione che ha espressamente abrogato la precedente disciplina di contenimento di cui al d.l. n. 95/2012.
art. 4, comma 12-bis, d.l. n. 66/2014
Concorre all’evoluzione normativa che sposta il baricentro sul sistema speciale delle società partecipate.
art. 3, comma 5-quinquies, d.l. n. 90/2014
Ulteriore tassello dell’evoluzione della disciplina dei trattamenti economici nelle società partecipate.
La riforma/cassazione della decisione di merito travolge anche la statuizione sulle spese dei gradi precedenti, che va rideterminata in sede di rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non opera l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale in ragione della rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- Il blocco delle retribuzioni e della contrattazione collettiva previsto per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA non può essere esteso ai dipendenti di una società a partecipazione pubblica che non rientri in quel perimetro, salvo una specifica base normativa.
- Per le società partecipate, il contenimento dei costi del personale segue una disciplina propria e speciale, nella quale l’adeguamento dei trattamenti economici è rimesso alla contrattazione collettiva di secondo livello e non a meri atti unilaterali dell’ente controllante.
- Quando il ricorso principale viene rinunciato ma pende ricorso incidentale, il giudizio di cassazione non si estingue integralmente: si estingue solo il ricorso principale e il giudizio prosegue sull’incidentale.
- L’accoglimento del motivo che incide sulla decorrenza del diritto agli aumenti contrattuali comporta la cassazione della decisione di merito e il rinvio per la nuova determinazione delle spettanze e delle spese.
- La disciplina speciale delle società partecipate, nel tempo evolutasi, rende non decisivo il richiamo alla normativa emergenziale sul blocco stipendiale pubblico per negare incrementi derivanti da un CCNL di diritto privato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20767/2026 del 19/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20768/2026 del 19/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20769/2026 del 19/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20773/2026 del 19/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20783/2026 del 19/06/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20785/2026 del 19/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →