Cassazione Civile, Ordinanza n. 20783/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia originaria riguardava l’impugnazione di provvedimenti dell’ente previdenziale di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2015 e 2016, con conseguente condanna dell’ente al pagamento dell’indennità di disoccupazione per l’anno 2017. In primo grado il tribunale aveva anche liquidato le spese di lite in una somma ritenuta inferiore ai minimi tariffari. La corte d’appello, decidendo sul gravame relativo al capo spese, ha rideterminato i compensi di primo grado applicando lo scaglione per cause di valore indeterminabile da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 e ha escluso ogni compenso per la fase istruttoria, ritenendo che non vi fossero state attività istruttorie. La ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell’art. 91 c.p.c. e degli artt. 5, comma 6, e 21, comma 7, del d.m. n. 55/2014, sostenendo che per le controversie di valore indeterminabile dovesse applicarsi lo scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00 della tabella 4 (cause di previdenza); 2) violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55/2014, deducendo che la fase istruttoria/trattazione fosse stata in realtà svolta, con richieste di prova, esame di provvedimenti giudiziali e degli scritti difensivi, sicché il relativo compenso non poteva essere negato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, secondo l’orientamento consolidato richiamato, nelle controversie di valore indeterminabile il parametro di riferimento è lo scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00, salvo specifiche ragioni per utilizzare quello inferiore, che però non risultavano esplicitate dalla corte territoriale. Ha inoltre ritenuto errata l’esclusione del compenso per la fase istruttoria/trattazione, poiché il d.m. n. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e/o di trattazione che comprende anche le attività difensive tipiche indicate dall’art. 4, comma 5, lett. c), e la sentenza impugnata non aveva considerato le attività concretamente dedotte dalla parte. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente alla regolazione delle spese e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per una nuova liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla condanna alle spese; la liquidazione deve rispettare i parametri tariffari applicabili e le attività effettivamente svolte.
art. 5, comma 6, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
per le cause di valore indeterminabile, nella disciplina applicabile ratione temporis, il valore va considerato di regola non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, con possibilità di scostamento in presenza di specifiche particolarità della lite.
art. 21, comma 7, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato dalla ricorrente per individuare lo scaglione tariffario applicabile alle controversie di previdenza.
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. 10 marzo 2014, n. 55
la fase istruttoria/trattazione comprende una serie di attività difensive tipiche, tra cui richieste di prova, memorie, esame di provvedimenti e scritti difensivi, e il compenso è dovuto quando la fase sia effettivamente svolta.
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
indicato come base normativa del regolamento sui parametri forensi.
il motivo è stato ritenuto specifico e autosufficiente, con adeguata indicazione della tariffa pertinente.
richiamato insieme all’art. 366 c.p.c. ai fini dell’ammissibilità/specificità del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nelle controversie di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione delle spese processuali, va applicato lo scaglione tariffario previsto dalla disciplina forense per tale classe di cause, salvo che il giudice motivi specificamente l’adozione dello scaglione inferiore in ragione dell’oggetto e della complessità della lite.
- La liquidazione delle spese non può fondarsi su una mera affermazione astratta circa il valore indeterminabile della causa: il giudice deve individuare correttamente lo scaglione applicabile e dar conto delle ragioni di eventuali deroghe.
- Ai fini del compenso professionale, la fase istruttoria e/o di trattazione ha natura unitaria e comprende non solo l’assunzione di prove, ma anche le ulteriori attività difensive tipizzate dal regolamento parametrico; il compenso spetta se tali attività risultano effettivamente svolte.
- L’esclusione del compenso per la fase istruttoria non è legittima quando dagli atti risultino richieste di prova, memorie, esame di provvedimenti o altri atti ricompresi nella fase tipica, e il giudice non li abbia specificamente valutati.
- Nel giudizio di legittimità sul capo spese, la censura è ammissibile quando indichi con precisione il parametro tariffario asseritamente corretto e le attività difensive concretamente svolte.
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