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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20773/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un docente assunto per molti anni con ripetuti contratti a tempo determinato presso una scuola secondaria di secondo grado chiedeva: (i) il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dalla progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo, e (ii) il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, in relazione anche ai rapporti instaurati negli anni scolastici successivi alla riforma del 2015. Il Tribunale accoglieva le domande, ritenendo abusiva la reiterazione e liquidando sia le differenze retributive sia un danno parametrato a 2,5 mensilità. La Corte d'appello confermava. La Regione ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) erronea applicazione della disciplina sui contratti a termine nel comparto scuola dopo la L. n. 107/2015, sostenendo che la previsione di concorsi triennali renderebbe legittima la reiterazione e che la Corte territoriale avesse impropriamente richiesto una funzione 'stabilizzante' delle procedure concorsuali; 2) erronea qualificazione come abusivo del conferimento di supplenze su organico di fatto, sostenendo che non basta la mera reiterazione e che mancava prova concreta dell'uso distorto del termine, oltre a contestare una indebita sommatoria tra organico di diritto e di fatto; 3) erronea condanna risarcitoria, deducendo che l'assenza del titolo di abilitazione impedirebbe di ravvisare il danno e il nesso causale, anche in relazione al principio di non discriminazione e alla comparabilità con il lavoratore a tempo indeterminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse applicato criteri non corretti nell'apprezzare l'abuso del ricorso ai contratti a termine dopo la L. n. 107/2015. In particolare, ha richiamato i più recenti arresti secondo cui, nel settore scolastico, la legittimità o meno della reiterazione va verificata guardando non solo alla durata e ripetizione delle supplenze, ma anche all'indizione, alla cadenza triennale e all'idoneità effettiva dei concorsi a consentire l'immissione in ruolo; inoltre, per le supplenze su organico di fatto non è sufficiente la sola reiterazione, occorrendo allegazione e prova di circostanze sintomatiche dell'uso distorto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4, l. n. 124/1999

    richiamato come base normativa della disciplina delle supplenze nel settore scolastico e del ricorso ai contratti a termine.

  • art. 1, l. n. 107/2015

    richiamato per la riforma del sistema di reclutamento e per la previsione della cadenza triennale dei concorsi.

  • art. 17, d.lgs. n. 59/2017

    invocato nel primo motivo come parte del quadro normativo sul reclutamento scolastico.

  • art. 1, d.l. n. 126/2019

    invocato nel primo motivo nel contesto della disciplina del reclutamento.

  • clausola n. 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva CE n. 70/1999

    richiamata quale parametro eurounitario per verificare l'eventuale abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova, che nel caso di specie è posto a carico dell'amministrazione datrice di lavoro quanto alla legittimità del ricorso al termine.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo per contestare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato nel terzo motivo con riferimento al nesso causale e all'ambito del danno risarcibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come norma processuale sulla dedotta violazione di legge.

  • art. 11 disp. att. c.p.c.

    richiamato per giustificare il rinvio ai principi già espressi in precedenti decisioni.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il richiamo alla motivazione conforme a precedenti di legittimità.

  • art. 400 d.lgs. n. 297/1994

    richiamato quale disposizione, come modificata dalla L. n. 107/2015, che disciplina la cadenza dei concorsi nel sistema di reclutamento.

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la legittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato dopo la L. n. 107/2015 va valutata non in astratto, ma verificando se l'amministrazione abbia bandito concorsi con la cadenza triennale prevista dalla legge e se tali procedure siano effettivamente idonee a consentire l'immissione in ruolo; solo in tale quadro può ravvisarsi una ragione oggettiva che esclude l'abuso.
  • Per i rapporti a termine su posti vacanti e disponibili, l'amministrazione datrice di lavoro ha l'onere di dimostrare la legittimità del ricorso al contratto a tempo determinato e, in particolare, l'esistenza di una temporaneità dell'esigenza o di procedure concorsuali effettivamente idonee a soddisfare il fabbisogno di organico.
  • La mera reiterazione di supplenze su organico di fatto non integra automaticamente abuso: occorre l'allegazione e la prova di concrete circostanze sintomatiche dell'uso improprio o distorto del contratto a termine, come l'identità delle sedi, delle classi di concorso, della durata e dell'assenza di ragioni sostitutive o provvisorie.
  • L'eventuale risarcimento del danno da abuso del termine è tema distinto dall'accertamento dell'abuso stesso e presuppone una verifica autonoma dei presupposti causali e delle conseguenze risarcibili; non può essere confuso con il giudizio sull'idoneità delle procedure di reclutamento a escludere l'illiceità della reiterazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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