Cassazione Civile, Ordinanza n. 20773/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un docente assunto per molti anni con ripetuti contratti a tempo determinato presso una scuola secondaria di secondo grado chiedeva: (i) il riconoscimento delle differenze retributive derivanti dalla progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo, e (ii) il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, in relazione anche ai rapporti instaurati negli anni scolastici successivi alla riforma del 2015. Il Tribunale accoglieva le domande, ritenendo abusiva la reiterazione e liquidando sia le differenze retributive sia un danno parametrato a 2,5 mensilità. La Corte d'appello confermava. La Regione ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) erronea applicazione della disciplina sui contratti a termine nel comparto scuola dopo la L. n. 107/2015, sostenendo che la previsione di concorsi triennali renderebbe legittima la reiterazione e che la Corte territoriale avesse impropriamente richiesto una funzione 'stabilizzante' delle procedure concorsuali; 2) erronea qualificazione come abusivo del conferimento di supplenze su organico di fatto, sostenendo che non basta la mera reiterazione e che mancava prova concreta dell'uso distorto del termine, oltre a contestare una indebita sommatoria tra organico di diritto e di fatto; 3) erronea condanna risarcitoria, deducendo che l'assenza del titolo di abilitazione impedirebbe di ravvisare il danno e il nesso causale, anche in relazione al principio di non discriminazione e alla comparabilità con il lavoratore a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello avesse applicato criteri non corretti nell'apprezzare l'abuso del ricorso ai contratti a termine dopo la L. n. 107/2015. In particolare, ha richiamato i più recenti arresti secondo cui, nel settore scolastico, la legittimità o meno della reiterazione va verificata guardando non solo alla durata e ripetizione delle supplenze, ma anche all'indizione, alla cadenza triennale e all'idoneità effettiva dei concorsi a consentire l'immissione in ruolo; inoltre, per le supplenze su organico di fatto non è sufficiente la sola reiterazione, occorrendo allegazione e prova di circostanze sintomatiche dell'uso distorto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4, l. n. 124/1999
richiamato come base normativa della disciplina delle supplenze nel settore scolastico e del ricorso ai contratti a termine.
art. 1, l. n. 107/2015
richiamato per la riforma del sistema di reclutamento e per la previsione della cadenza triennale dei concorsi.
art. 17, d.lgs. n. 59/2017
invocato nel primo motivo come parte del quadro normativo sul reclutamento scolastico.
art. 1, d.l. n. 126/2019
invocato nel primo motivo nel contesto della disciplina del reclutamento.
clausola n. 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva CE n. 70/1999
richiamata quale parametro eurounitario per verificare l'eventuale abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova, che nel caso di specie è posto a carico dell'amministrazione datrice di lavoro quanto alla legittimità del ricorso al termine.
art. 115 c.p.c.
invocato nel secondo motivo per contestare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.
art. 1223 c.c.
richiamato nel terzo motivo con riferimento al nesso causale e all'ambito del danno risarcibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come norma processuale sulla dedotta violazione di legge.
art. 11 disp. att. c.p.c.
richiamato per giustificare il rinvio ai principi già espressi in precedenti decisioni.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il richiamo alla motivazione conforme a precedenti di legittimità.
art. 400 d.lgs. n. 297/1994
richiamato quale disposizione, come modificata dalla L. n. 107/2015, che disciplina la cadenza dei concorsi nel sistema di reclutamento.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la legittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato dopo la L. n. 107/2015 va valutata non in astratto, ma verificando se l'amministrazione abbia bandito concorsi con la cadenza triennale prevista dalla legge e se tali procedure siano effettivamente idonee a consentire l'immissione in ruolo; solo in tale quadro può ravvisarsi una ragione oggettiva che esclude l'abuso.
- Per i rapporti a termine su posti vacanti e disponibili, l'amministrazione datrice di lavoro ha l'onere di dimostrare la legittimità del ricorso al contratto a tempo determinato e, in particolare, l'esistenza di una temporaneità dell'esigenza o di procedure concorsuali effettivamente idonee a soddisfare il fabbisogno di organico.
- La mera reiterazione di supplenze su organico di fatto non integra automaticamente abuso: occorre l'allegazione e la prova di concrete circostanze sintomatiche dell'uso improprio o distorto del contratto a termine, come l'identità delle sedi, delle classi di concorso, della durata e dell'assenza di ragioni sostitutive o provvisorie.
- L'eventuale risarcimento del danno da abuso del termine è tema distinto dall'accertamento dell'abuso stesso e presuppone una verifica autonoma dei presupposti causali e delle conseguenze risarcibili; non può essere confuso con il giudizio sull'idoneità delle procedure di reclutamento a escludere l'illiceità della reiterazione.
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