Cassazione Civile, Ordinanza n. 33619/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il recupero di crediti erariali relativi all'anno d'imposta 2002, notificata a una società beneficiaria di una scissione parziale, che l'ufficio riteneva solidalmente responsabile con la società scissa per debiti fiscali anteriori all'operazione. La società contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma la decisione era stata riformata in appello. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 57 e 58 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che in appello fossero state introdotte questioni nuove su atti interruttivi di prescrizione/decadenza e sulla notifica di precedenti atti impositivi; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sulla prescrizione e decadenza anche nei confronti della società scissa; 3) violazione degli artt. 6 e 7 l. 212/2000, 36-bis d.P.R. 600/1973, 54-bis, comma 3, e 60, comma 6, d.P.R. 633/1972, assumendo che la cartella dovesse essere preceduta da avviso di accertamento o atto informativo nei confronti della beneficiaria; 4) violazione degli artt. 12, 13, 23, 24 e 25 d.P.R. 602/1973, 36-bis d.P.R. 600/1973 e 112 c.p.c., sostenendo che la notifica della cartella nei termini al solo obbligato principale non producesse effetti nei confronti dell'altro obbligato e che la solidarietà post-scissione dovesse essere fatta valere nei termini dell'azione tributaria principale.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i quattro motivi e li ha ritenuti infondati. Ha rilevato, in primo luogo, che la sentenza d'appello conteneva un accertamento di fatto sulla regolare e tempestiva notifica della cartella alla società scissa e sulla sua impugnazione, sicché non vi era omissione di pronuncia. Nel merito, ha dato continuità all'orientamento secondo cui, in caso di scissione societaria, la società beneficiaria risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione, senza necessità di avvisi ulteriori o di una nuova notifica dell'atto impositivo o della cartella, potendo la beneficiaria far valere in opposizione ogni difesa sul merito della pretesa. La Corte ha inoltre affermato che la disciplina tributaria della scissione esclude un beneficio di preventiva escussione e non richiede che la cartella notificata al coobbligato sia preceduta da ulteriori oneri motivazionali, essendo sufficiente la formazione del ruolo nei confronti del debitore principale. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel giudizio tributario d'appello non possono essere introdotte domande nuove; la ricorrente li invocava per sostenere l'inammissibilità di nuove questioni sulla prescrizione/decadenza e sugli atti presupposti.
La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la CTR si era espressa sulla tempestività della notifica della cartella alla società scissa.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità di un previo atto informativo; la Corte ha escluso un obbligo ulteriore di informazione verso la beneficiaria oltre a quanto previsto dalla disciplina della scissione.
Norma richiamata per contestare la legittimità della cartella priva di previo avviso nei confronti della beneficiaria; la Corte ha ritenuto non necessaria una nuova intimazione o motivazione specifica.
Richiamato nel medesimo contesto difensivo sulla necessità di atti presupposti; non ritenuto ostativo alla cartella emessa verso la coobbligata.
Invocato dalla ricorrente per affermare esigenze di notifica/preinformazione; la Corte non ha accolto tale tesi.
artt. 12, 13, 23, 24, 25 d.P.R. 602/1973
In particolare l'art. 25 è interpretato nel senso che la cartella può essere notificata al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei cui confronti si procede, entro i termini decadenziali, senza necessità di una distinta notifica del ruolo formata verso il principale.
art. 173, comma 13, d.P.R. 917/1986
È la norma centrale: per i debiti tributari anteriori alla scissione gli accertamenti e i procedimenti sono svolti verso la società scissa (o designata), mentre le beneficiarie possono partecipare e prendere cognizione degli atti senza oneri di avvisi per l'Amministrazione; la loro responsabilità è solidale e illimitata.
art. 15, comma 2, d.lgs. 472/1997
Conferma, per le somme dovute per violazioni tributarie, la solidarietà illimitata delle società partecipanti alla scissione, distinta dalla disciplina civilistica delle obbligazioni.
artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c.
Richiamati in chiave comparativa per evidenziare che la disciplina civilistica delle obbligazioni da scissione è diversa e più limitata rispetto alla responsabilità tributaria.
La cartella esattoriale vale come notificazione del ruolo e determina la pretesa esecutiva; il termine decadenziale opera nei confronti del debitore o del coobbligato verso cui si procede.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Norma sulle spese/processo, richiamata nel dispositivo in relazione all'ulteriore contributo unificato, ma non decisiva sul merito.
Massime di principio
- In caso di scissione societaria, per i debiti fiscali relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione la società beneficiaria risponde solidalmente e illimitatamente, secondo la disciplina tributaria speciale, senza poter invocare i limiti della responsabilità civilistica da scissione.
- Per la riscossione dei debiti tributari della società scissa non è necessario notificare alla società beneficiaria un nuovo avviso di accertamento o un atto motivazionale ulteriore, se l'accertamento e i procedimenti sono stati svolti nei confronti della scissa nel rispetto della disciplina speciale.
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente al coobbligato solidale nei cui confronti l'Amministrazione procede, entro i termini di decadenza, e vale come notificazione del ruolo senza richiedere una duplicazione degli adempimenti verso la beneficiaria.
- La disciplina dell'art. 173, comma 13, TUIR, attribuisce alla beneficiaria della scissione una facoltà di partecipazione e conoscenza dei procedimenti tributari relativi alla scissa, sufficiente a salvaguardare il diritto di difesa senza imporre ulteriori oneri di avviso all'erario.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d'appello si sia espresso, anche implicitamente o in fatto, sulla tempestività della notifica dell'atto presupposto; tale accertamento è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
- La solidarietà tributaria derivante dalla scissione è una responsabilità che nasce direttamente dalla legge e non da un'obbligazione per fatto proprio della beneficiaria; pertanto, il consolidamento del potere di riscossione verso la scissa si riflette anche sulla coobbligata beneficiaria.
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